Sui presupposti per la variazione del cognome

NOTA

La Sezione I si pronuncia sui presupposti per la variazione del cognome ai sensi dell’art 84, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Osserva la Sezione che la normativa consente di richiedere la variazione del cognome, dietro presentazione di una motivata istanza che “(…) deve rappresentare le ragioni di ‘opportunità’ oggettiva che giustifichino la richiesta, ragioni su cui si esercita a vario titolo il legittimo sindacato dell’Autorità adita; in particolare questa deve valutare se la richiesta sia in contrasto con norme imperative di legge, con l’ordine pubblico, con il buon costume, con la tutela del principio della tendenziale ‘stabilità’ del nome-cognome come mezzo di identificazione dell’individuo (fin dalla nascita con l’iscrizione nei registri d’anagrafe), con l’interferenza con altri cognomi ecc., per poi, ripetesi, valutare l’opportunità in sé della variazione che non deve essere dettata da motivi puramente estrosi e/o estetici, ma deve corrispondere ad oggettive giustificazioni (di carattere affettivo-storico-familiare) la cui valenza faccia superare l’interesse pubblico generalizzato al mantenimento dell’originaria struttura del nome-cognome.”.

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Numero 02015/2012 e data 27/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012

NUMERO AFFARE 03918/2011

OGGETTO:

Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor X.Y., avverso diniego aggiunta del predicato “von Imifeld” al proprio cognome;

LA SEZIONE

Vista la relazione 11715 del 09/09/2011 con la quale il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D’Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con istanza del 21 luglio 2009, presentata alla Prefettura di Padova, il signor X.Y. chiedeva l’autorizzazione di aggiungere al proprio cognome il predicato “von Imifeld”; in precedenza l’istante per motivi di ordine affettivo, personale e storico, in data 29 giugno 2006 aveva presentato richiesta di poter acquisire il cognome maternoY. unitamente alla cognomizzazione dei predicati nobiliari “de Verce von Imifeld”, attribuiti alla famigliaY. con diplomi nobiliari della Cancelleria imperiale austriaca nel 1600.

Con decreto dell’11 febbraio 2009, il Ministero dell’interno aveva tuttavia ritenuto detta istanza non accoglibile, nella parte in cui veniva richiesta l’aggiunta “de Verce von Imifeld”, poiché la domanda si poneva in contrasto con la XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione che prevede la cognomizzazione dei soli predicati nobiliari riconosciuti in Italia alla data del 28 ottobre 1922 – condizione non ricorrente nel caso di specie -, ritenendo viceversa accettabile la sola aggiunta del cognomeY. in quanto cognome appartenente alla madre.

Rispetto alla precedente richiesta, nella istanza del 21 luglio 2009 il signor Y., nel richiedere l’aggiunta del solo predicato “von Imifeld”, tralasciando la parte “de Verce”, introduceva quale elemento di novità un attestato rilasciato dall’Archivio di Stato di Vienna dal quale risultava che, relativamente al predicato “von Imifeld”, detto predicato non sembrava fosse da qualificarsi quale predicato nobiliare ma onorifico.

Pertanto, la richiesta da ultimo presentata appariva, a giudizio del signor Y., compatibile con quanto previsto dalla XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Tuttavia, l’Amministrazione esaminate le risultanze dell’istruttoria espletata dalla prefettura di Padova e valutate le motivazioni addotte dall’istante, riteneva di non poter accogliere la domanda di modifica del cognome avanzata dal signor Y. – in quanto non rientrante in nessuna delle ipotesi di modifica del cognome, attribuite alla competenza ministeriale, così come specificate nella circolare n.10 del 2008 – e con nota del 7 giugno 2010 provvedeva, pertanto, ad inviare la comunicazione di preavviso di rigetto, prevista dall’art.10 bis della legge n.241/1990, con possibilità di presentare da parte del ricorrente eventuali osservazioni o documenti integrativi.

Facoltà di cui il ricorrente si avvaleva, riscontrando la predetta comunicazione con lettera del 5 luglio 2010. In tale nota l’interessato si limitava peraltro a riprodurre le medesime considerazioni, già riportate nella propria domanda, senza di fatto apportare nuovi elementi istruttori.

Il Ministero dell’interno, non essendo emersi nuovi elementi atti a modificare la valutazione precedentemente espressa con la comunicazione del 7 giugno 2010, con decreto del 27 settembre 2010, rigettava l’istanza di aggiunta del predicato “von Imifeld”, dando motivazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto per il tramite della relazione della Direzione centrale per i servizi demografici, richiamata in detto decreto e notificata all’interessato contestualmente al medesimo.

Il signor Y., venuto a conoscenza dell’esito negativo della istanza di modifica del cognome, in data 29 ottobre 2010 presentava richiesta di accesso agli atti relativamente ad un caso di asserita cognomizzazione di predicato nobiliare che il Ministero dell’interno, diversamente da quanto disposto nei propri confronti, avrebbe accordato ad altro richiedente, richiesta di accesso che non veniva concessa.

Successivamente, in data 21 febbraio 2011, con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in esame il signor Y.. ha impugnato: 1) il decreto ministeriale del 27 settembre 2010 – unitamente alla relazione della Direzione centrale per i servizi demografici ivi richiamata – deducendo: a) censure di eccesso di potere per illegittimità dell’atto presupposto (circolare ministeriale n. 10/2008) adottato in difetto di competenza, in violazione delle norme e dei principi in materia di gerarchia delle fonti e dei principi che disciplinano l’aggiunta di un cognome; b) violazione degli artt. 12 e seguenti delle disposizioni preliminari al codice civile; 2) il citato decreto ministeriale per a) violazione degli artt. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento; 3) diniego di accesso agli atti opposto dall’Amministrazione con nota n. 13960 del 23 novembre 2010 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per disparità di trattamento.

Specificamente il ricorrente lamenta: eccesso di potere per illegittimità dell’atto presupposto adottato in difetto di competenza, in violazione delle norme e dei principi in materia di gerarchia delle fonti e in violazione delle norme e dei principi che disciplinano l’aggiunta di un cognome; violazione degli articoli 84 e ss. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; violazione degli articoli 12 e ss. disposizioni sulla legge in generale; violazione degli articoli 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza; eccesso di potere per carenza d’istruttoria; eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento di potere; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il Ministero dopo ampia disamina del caso alla luce delle prospettate censure, della normativa di riferimento e della specifica giurisprudenza, conclude per la reiezione del ricorso.

CONSIDERATO:

Come risulta dalla documentata riscontrata relazione, l’impugnato provvedimento è stato emanato al termine ed all’esito di un’analitica, compiuta istruttoria svoltasi in conformità della specifica normativa di riferimento (art. 84 e segg. Del d. P. R. 3 novembre 2000, della Circolare n. 10 del 2008, anche in relazione a quanto stabilito dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione), ed è congruamente motivato circa le ragioni poste a base del contestato diniego.

In tale ambito le proposte doglianze sono inammissibili ed infondate.

Rileva la Sezione che tutte le varie, analitiche argomentazioni svolte dal ricorrente muovono da un errato postulato inerente ad una falsata applicazione della normativa applicabile; invero, l’istante presuppone che la disposizione di cui all’art 84, del menzionato d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo cui ‘Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’Interno esponendo le ragioni della domanda’, costituisce il presupposto per l’esercizio di un diritto pressoché generalizzato ad ottenere la variazione del cognome, diritto che seppure oggetto di una valutazione da parte dall’Autorità competente, non può essere compresso (come sarebbe avvenuto nel caso di pecie), in quanto in ogni caso, nell’ipotesi in cui non si discute dell’aggiunta di predicati nobiliari (il cui contesto nella specie non rileva), l’Amministrazione deve motivare sulle ragioni per cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe in contrasto con l’interesse pubblico, la cui tutela ovviamente prevale con quello individuale alla richiesta di variazione. Viceversa, ad avviso della Sezione (peraltro conformemente al contenuto sostanziale della specifica giurisprudenza formatasi in materia cfr. Corte Costituzionale 8 luglio 1967, n.101; C.S. n.568/2009; TAR Lazio n.2075/2000), la normativa in questione consente di richiedere la variazione del cognome, ma la ‘motivata’ istanza deve rappresentare le ragioni di ‘opportunità’ oggettiva che giustifichino la richiesta, ragioni su cui si esercita a vario titolo il legittimo sindacato dell’Autorità adita; in particolare questa deve valutare se la richiesta sia in contrasto con norme imperative di legge, con l’ordine pubblico, con il buon costume, con la tutela del principio della tendenziale ‘stabilità’ del nome-cognome come mezzo di identificazione dell’individuo (fin dalla nascita con l’iscrizione nei registri d’anagrafe), con l’interferenza con altri cognomi ecc., per poi, ripetesi, valutare l’opportunità in sé della variazione che non deve essere dettata da motivi puramente estrosi e/o estetici, ma deve corrispondere ad oggettive giustificazioni (di carattere affettivo-storico-familiare) la cui valenza faccia superare l’interesse pubblico generalizzato al mantenimento dell’originaria struttura del nome-cognome.

Nella caso di specie l’Amministrazione, come si evince dalla documentata relazione inviata, ha puntualmente percorso tale procedimento escludendo motivatamente che sussistessero serie e specifiche ragioni per l’accoglimento dell’istanza in quanto, tra le altre valide considerazioni ‘…si tratta di un cognome mai utilizzato dall’istante…e mancano pertanto motivi apprezzabili per accettare un cambiamento di cognome, cambiamento che in realtà sembra essere motivato dalla volontà di far apparire una discendenza di carattere nobiliare’. E in tale ricostruito ambito ritiene la Sezione che effettivamente l’istanza prodotta dal ricorrente (che tra l’altro ha in precedenza beneficiato dell’accoglimento della richiesta di poter aggiungere all’originario cognome ‘Merlo’ il cognome della propria madre ‘de Fornasari’) sia stata legittimamente respinta.

Ciò premesso, nel dettaglio le singole censure sono, come si accennava, in parte inammissibili ed in parte infondate. Inammissibili in quanto il menzionato specifico procedimento ha un carattere prevalentemente discrezionale il cui sindacato può essere svolto solo in ipotesi – certo non ricorrenti nel caso di specie- di macroscopico eccesso di potere; infondate in quanto le argomentazioni svolte traggono la loro rilevanza nel contesto interpretativo dell’aggiunta di un predicato nobiliare che nella specie, come considerato, certamente non ricorre. Infondate sono poi le specifiche ulteriori argomentazioni svolte avverso il contenuto della menzionata circolare ministeriale e volte a sostenerne l’illegittimità, in quanto correttamente il contenuto sostanziale delle disposizioni applicative previste dalla circolare, tende ad esplicitare quanto stabilito dalla normativa primaria nella parte in cui stabilisce che l’istanza per la variazione del cognome debba essere opportunamente motivata. Del tutto palesemente infondate sono le ulteriori argomentazioni svolte in tema di presunta incompetenza dell’organo che ha emanato la circolare attesa la rilevanza generale della disposizione di cui all’art 14 del D. Lgs. n.165/2001 che riconosce agli organi dirigenziali la capacità/competenza ad emanare norme interpretativo-applicative in una materia che, al contrario di quanto immaginato dal ricorrente non può ritenersi avere rilevanza di indirizzo politico-amministrativo.

Infondate sono anche le censure di eccesso di potere per disparità di trattamento in relazione ad un presunto caso analogo in cui l’Amministrazione avrebbe accolto l’istanza dell’interessato, atteso da un lato il noto rilievo per cui la censura in esame non consente comunque una progressiva potenziale legittimazione di ipotesi oggettivamente illegittime, e dall’altro, e prevalentemente, la documentata circostanza che nel caso richiamato dal ricorrente, come rilevato dal Ministero la variazione del cognome è stata autorizzata in quanto l’istante aveva potuto dimostrare che il cognome aggiunto era stato effettivamente usato dalla famiglia del richiedente che tuttora aveva continuato ad essere nota nell’ambito sociale con il cognome richiesto.

Conclusivamente pertanto il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco D’Ottavi Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci