Diritto U.E.: diritto di esclusiva allo svolgimento, gestione e organizzazione di giochi d'azzardo e libertà europee

NOTA

Le conclusioni dell’Avvocato Generale U.E. Zamak riguardano domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE relative alla compatibilità con le libertà di stabilimento e prestazione dei servizi garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE della una normativa nazionale (greca) che attribuisce il diritto esclusivorelativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento di giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa.

L’Avvocato Generale ritiene che alle domande proposte dall’autorità giudiziaria ellenica debba rispondersi nel seguente modo:

gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in Borsa, può essere giustificata nella misura in cui tale normativa persegua effettivamente l’obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo o l’obiettivo della lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo, incanalando i giocatori entro circuiti controllati, e risponda realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico. Spetta al giudice nazionale determinare quale di tali obiettivi sia effettivamente perseguito dalla normativa nazionale in questione e se tale normativa risponda realmente all’intento di raggiungere detto obiettivo in modo coerente e sistematico. Più in particolare, ove il giudice del rinvio ritenga che l’obiettivo pertinente della normativa nazionale in questione sia quello di limitare l’offerta di giochi d’azzardo in Grecia, tale giudice non può concludere che detta normativa risponde realmente all’intento di raggiungere il menzionato obiettivo in modo coerente e sistematico se accerta che il titolare del monopolio persegue di fatto una politica di espansione e che il diritto esclusivo attribuitogli sfocia in un aumento, anziché in una riduzione, dell’offerta di giochi d’azzardo. Al contrario, ove il giudice nazionale identifichi la lotta contro la criminalità connessa ai giochi d’azzardo, condotta attraverso l’incanalamento dei giocatori entro circuiti autorizzati e regolamentati, come unico obiettivo perseguito dalla normativa nazionale in questione, una politica di espansione da parte del titolare del monopolio, caratterizzata, tra l’altro, dall’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e dalla pubblicità di tali giochi, può essere considerata coerente solo nella misura in cui vi sia effettivamente un problema di attività criminali e fraudolente di una certa entità connesse al gioco d’azzardo in Grecia, che l’espansione delle attività autorizzate e regolamentate dovrebbe poter risolvere. Inoltre, l’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e la pubblicità di tali giochi devono, in primo luogo, rimanere commisurate e strettamente limitate a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate e, in secondo luogo, l’offerta di giochi d’azzardo da parte del titolare del monopolio deve essere sottoposta a stretto controllo da parte delle autorità pubbliche;

– nei limiti in cui, secondo quanto accertato dal giudice nazionale, la normativa nazionale in questione, che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo, sia incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto non contribuisce a limitare le attività di scommesse o a incanalare i giocatori entro circuiti controllati in modo sistematico e coerente, tale normativa non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.“.

* * *

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 20 settembre 2012 (1)

Cause riunite C-186/11 e C-209/11

Stanleybet International Ltd (C-186/11),

William Hill Organization Ltd,

William Hill Plc,

e

Sportingbet Plc (C-209/11)

contro

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Politismou,

Interveniente: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Simvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato) (Grecia)]

(Articoli 49 e 56 TFUE – Attribuzione di un diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento di giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni quotata in borsa – Espansione dell’offerta – Giustificazione – Obiettivi di riduzione delle scommesse e delle occasioni di gioco e lotta alla criminalità attraverso l’esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore in questione, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all’interno di circuiti controllati – Principio di proporzionalità – Obbligo di perseguire gli obiettivi definiti in modo coerente e sistematico – Ammissibilità di un periodo transitorio durante il quale la normativa nazionale in questione, se ritenuta essere incompatibile con il diritto UE, potrebbe essere mantenuta in vigore, e relative condizioni)

I – Introduzione

1. Con due ordinanze separate del 21 gennaio 2011, il Simvoulio tis Epikratias (Consiglio di Stato, Grecia) ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE per quanto riguarda una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento di giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa.

2. Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra, in primo luogo, per quanto riguarda la causa C-186/11, Stanleybet International Ltd («Standleybet»), William Hill Organisation Ltd e William Hill plc (denominate congiuntamente «William Hill») e in secondo luogo, per quanto riguarda la causa C-209/11, Sportingbet plc («Sportingbet»), da una parte, e l’Ypourgos Politismou (Ministro della cultura), l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell’Economia e delle Finanze) e l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E. («O.P.A.P. »), dall’altra, in merito al rigetto tacito da parte delle autorità greche delle domande presentate dalle predette società, ricorrenti nei procedimenti principali, dirette al rilascio di licenze per lo svolgimento, la gestione e l’organizzazione di giochi d’azzardo in Grecia.

II – Contesto normativo nazionale

A – Legge n. 2433/1996 (A’ 180)

3. Risulta, dalla relazione sulla legge n. 2433/1996, che ha istituito il monopolio di Stato nel settore di cui trattasi nei procedimenti principali, che l’obiettivo principale di tale normativa è quello di reprimere la scommessa illecita, che «negli ultimi anni ha assunto la forma di una epidemia nel nostro paese», mentre la necessità di aumentare il gettito da destinare allo sport è un obiettivo secondario. Inoltre, la relazione afferma che «si ritiene necessario imporre una schedina per ogni tipo di scommesse … al fine di aumentare l’efficacia nel nostro Paese della repressione delle scommesse illecite che, tra l’altro, hanno l’effetto diretto di esportare valuta perché le società che attualmente organizzano il gioco illecito in Grecia collaborano con società estere e raccolgono inoltre tali scommesse per loro conto».

4. Gli articoli 2 e 3 di tale legge così recitano:

«Articolo 2

1. Un decreto presidenziale … autorizza l’emissione di schedine per scommesse con “vincita fissa o variabile” su competizioni sportive individuali o di squadra nonché su eventi che si prestano per loro natura alla raccolta di scommesse … [O.P.A.P.] è designato come gestore della relativa schedina…

2. Chi organizza scommesse senza esservi autorizzato è punito con la reclusione…

Articolo 3

1. I costi annuali di pubblicità del gioco … che O.P.A.P. organizza o organizzerà in futuro sono divisi proporzionalmente tra O.P.A.P. e gli altri organismi che partecipano ai diritti derivanti da ogni gioco O.P.A.P. …

5. L’O.P.A.P. ha il diritto di utilizzare fino al 10% degli spazi pubblicitari degli stadi e palestre statali, comunali e della comunità per cartelloni pubblicitari per i propri prodotti, senza essere tenuto ad alcun pagamento … ».

B – Decreto presidenziale n. 228/1999

5. Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 2414/1996 è stato adottato il decreto presidenziale n. 228/1999 che, agli articoli 1 e 2, prevede la costituzione di una società per azioni denominata «Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E.» (O.P.A.P. A.E.). La società opera nell’interesse pubblico secondo i principi di gestione privata e il suo oggetto sociale è organizzare, gestire e svolgere, direttamente o in collaborazione con terzi, i «PRO-PO», giochi di scommesse sul calcio, nonché qualsiasi altro gioco d’azzardo che il consiglio di amministrazione dovesse decidere di organizzare in futuro in tutto il paese o all’estero per conto dello Stato greco. La gestione di tali giochi e di quelli che saranno organizzati in futuro è di competenza esclusiva della società O.P.A.P. A.E., che opera per conto dello Stato greco.

6. Per il conseguimento del suo oggetto, la O.P.A.P. A.E. provvede alla costituzione in tutta la Grecia di agenzie che si occupano in generale della vendita dei giochi della società in esclusiva, nonché al rilascio di licenze per la gestione delle agenzie a persone fisiche o giuridiche, per uno o più dei suoi giochi, nei termini e alle condizioni che saranno di volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione della società.

C – Legge n. 2843/2000, come modificata dalla legge n. 2912/2001, e statuto dell’O.P.A.P.

7. L’articolo 27 della legge n. 2843/2000, come modificato dall’articolo 41, paragrafo 2, della legge n. 2912/2001 prevede che:

«1. Lo Stato può collocare presso investitori attraverso la Borsa Valori di Atene una quota non superiore al quarantanove per cento (49%) del capitale azionario attuale della società per azioni denominata “Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E” (O.P.A.P.).

2.a) Con convenzione stipulata tra lo Stato greco, rappresentato dai Ministri delle Finanze e della Cultura, competente in materia di sport (…) e l’O.P.A.P., viene attribuito all’O.P.A.P. il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento, per un periodo venti (20) anni, dei giochi che sono attualmente gestiti dal medesimo, ai sensi delle disposizioni in vigore, nonché dei giochi “BINGO LOTTO”, “KINO” (…).

b) Con decisione del consiglio di amministrazione dell’O.P.A.P., approvata dai Ministri delle Finanze e della Cultura, competente in materia di sport, viene emanato un regolamento relativo allo svolgimento per ogni gioco dell’O.P.A.P., in cui sono disciplinati aspetti riguardanti l’oggetto dei giochi, la loro organizzazione in generale e il loro funzionamento, le condizioni economiche di svolgimento e, in particolare, le quote che sono versate come vincita ai giocatori, le quote per ogni categoria di vincitori, il prezzo per colonna e le percentuali spettanti agli agenti.

c) Nella convenzione di cui al n. 2a sono stabilite le condizioni di esercizio da parte dell’O.P.A.P. del diritto previsto da detto paragrafo, e dell’eventuale rinnovo di esso, il corrispettivo per l’attribuzione di tale diritto, le modalità della sua riscossione, gli obblighi specifici dell’O.P.A.P. e, segnatamente, quelli derivanti dai principi di trasparenza nelle procedure seguite nello svolgimento dei giochi e di tutela dell’ordine sociale e dei giocatori (…)

5. a) (…)

b) Con decreto dei Ministri delle Finanze e dello Sport (…) è costituita una Commissione di controllo, proclamazione dei vincitori e valutazione delle contestazioni (…). I membri della commissione sono selezionati tra funzionari statali e dipendenti pubblici

(…).

9. a) Nei casi in cui la legge autorizzi l’organizzazione di un qualsiasi gioco nuovo, salvo quanto previsto dal n. 2 a), viene costituita (…) una commissione speciale, con il compito di definire i termini e le condizioni e di stabilire il corrispettivo per l’attribuzione dello svolgimento del gioco all’O.P.A.P. (…). Qualora l’O.P.A.P. rifiuti di assumersi lo svolgimento del gioco (…) lo Stato stesso può assumerselo. Nel caso in cui venga consentito che lo svolgimento di un determinato gioco sia attribuito ad un terzo, il corrispettivo non può essere inferiore a quello proposto all’O.P.A.P. In particolare, ogni gioco futuro riguardante eventi sportivi può essere organizzato solo ed esclusivamente dall’O.P.A.P.

(…)».

8. Ai sensi di tale articolo , in data 15 dicembre 2000 è stata conclusa una convenzione tra lo Stato greco e l’O.P.A.P., con cui è stato attribuito a quest’ultimo, a fronte del versamento di un corrispettivo, il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi per un periodo di venti anni.

9. Nello statuto dell’O.P.A.P. è previsto che la società operi nell’interesse pubblico, secondo i principi di gestione privata, che operi sotto la vigilanza del Ministro della Cultura, competente in materia di sport, e che il suo oggetto sociale sia, tra l’altro, l’organizzazione, il funzionamento e lo svolgimento di diversi giochi, la pubblicità di tali giochi e la loro organizzazione anche all’estero, nonché la creazione di agenzie. D’altronde, ai sensi delle relative norme di delega, sono stati approvati sia il «regolamento generale per il funzionamento dei giochi di scommesse a vincita fissa dell’O.P.A.P.», sia i regolamenti specifici per lo svolgimento dei giochi il cui funzionamento rientra nelle disposizioni del regolamento generale.

D – Legge n. 3336/2005

10. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della legge n. 3336/2005, l’articolo 27, paragrafo 1, della legge n. 2843/2000 è stato sostituito come segue:

«Lo Stato può collocare presso investitori attraverso la Borsa di Atene una quota non superiore al sessantasei per cento (66%) del capitale azionario attuale della società per azioni denominata “Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou A.E.” (O.P.A.P.). La quota di partecipazione dello Stato all’attuale capitale azionario dell’O.P.A.P. non può essere inferiore al trentaquattro per cento (34%)».

11. Il medesimo articolo 14 della legge n. 336/2005 stabilisce, inoltre, che lo Stato nomina la metà più uno dei membri del consiglio di amministrazione dell’O.P.A.P. per il periodo durante il quale è attribuito da parte dello Stato greco il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi previsti dalla convenzione di esclusiva del 15 dicembre 2000 o dai suoi eventuali rinnovi e che tale nomina avviene con decisione interministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della Cultura, competente in materia di sport.

E – Legge n. 3429/2005 (A’ 314)

12. Come risulta dall’articolo 20 della legge n. 3429/2005 (A’ 314), adottato in seguito, il diritto dello Stato di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è stato soppresso in quanto era contrario al secondo comma dell’articolo 34, paragrafo 1, della legge codificata n. 2190/1920 sulle società per azioni (A’ 37), il quale prevede che i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni devono essere eletti esclusivamente dall’assemblea generale.

III – Fatti, procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questioni pregiudiziali

13. Le società Stanleybet, William Hill e Sportingbet hanno sede nel Regno Unito, dove sono state loro concesse, a norma del vigente diritto inglese, licenze per svolgere e organizzare giochi d’azzardo.

14. Al fine di estendere le proprie attività commerciali in Grecia, Stanleybet, con domanda del 30 giugno 2004, William Hill, con domanda del 12 aprile 2007, e Sportingbet, con domanda del 4 ottobre 2006, hanno chiesto alle competenti autorità greche di concedere loro, a norma delle disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, l’autorizzazione o la licenza per offrire servizi di gioco d’azzardo in Grecia, quali i servizi per la raccolta, la gestione, l’organizzazione e il funzionamento di scommesse a vincita fissa o variabile su eventi sportivi o non sportivi, attraverso una rete di agenti e via Internet.

15. Essendo state tali domande tacitamente respinte dalle autorità greche, in quanto il termine di tre mesi era scaduto di volta in volta senza risposta, Stanleybet, William Hill e Sportingbet presentavano ricorso di annullamento al giudice del rinvio avverso tali provvedimenti di silenzio- rifiuto.

16. Secondo l’ordinanza di rinvio, tali domande alle autorità greche erano state respinte in quanto, in base alle leggi n. 2433/1996 e n. 2843/2000, nonché alla convenzione del 15 dicembre 2000 tra lo Stato greco e l’O.P.A.P., di cui sopra, era stato attribuito all’O.P.A.P. il diritto esclusivo, fino al 2020, di occuparsi della gestione, dell’organizzazione e del funzionamento dei giochi d’azzardo in Grecia.

17. L’O.P.A.P., interveniente nei procedimenti principali, opera dal 1999 come società per azioni, con lo Stato come unico azionista. Esso è stato successivamente quotato alla Borsa Valori di Atene, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 2843/2000, che prevede che lo Stato conservi la maggioranza assoluta (51%) delle sue azioni.

18. Dall’entrata in vigore della legge n. 3336/2005 lo Stato, pur essendo divenuto azionista di minoranza (34%), nominava però la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell’O.P.A.P. Con l’articolo 20 della legge n. 3429/2005, tale diritto dello Stato di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è stato soppresso.

19. Tuttavia, lo Stato continua ad esercitare la vigilanza sull’O.P.A.P., in particolare con l’approvazione dei regolamenti relativi alle sue attività e con il monitoraggio della procedura di svolgimento dei giochi.

20. Il giudice del rinvio rileva che l’O.P.A.P ha esteso la sua attività all’estero. Infatti, come esposto nel parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 28 febbraio 2008 indirizzato alla Repubblica ellenica, l’O.P.A.P., alla data del 31 marzo 2005, aveva già creato 206 agenzie a Cipro, sulla base di un accordo specifico greco-cipriota. L’O.P.A.P. ha creato nel 2003 la società « O.P.A.P. Kyprou Ltd» e nel 2004 la società « O.P.A.P. International Ltd»; dal 2003 possiede il 90% del capitale azionario della società « O.P.A.P. Glory Ltd» e il 20% della società «Glory Technology Ltd», mentre nel 2004 ha creato in Grecia la società «O.P.A.P. Parochis Ypiresion A.E».

21. Per quanto riguarda la prima questione, il giudice del rinvio ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono due gli obiettivi che possono giustificare misure nazionali che introducono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi nel settore del gioco d’azzardo, in particolare i) la riduzione dell’offerta di giochi d’azzardo o ii) la lotta alla criminalità ad essi connessa attraverso un controllo esercitato sulle imprese operanti in tale settore, in modo da assicurare che tali attività vengano esercitate esclusivamente all’interno di circuiti controllati.

22. Il giudice del rinvio esamina anzitutto il primo di tali obiettivi, dichiarando che l’attribuzione ad una società per azioni, come l’O.P.A.P., del diritto esclusivo di organizzare giochi d’azzardo non può considerarsi una misura idonea a ridurre l’offerta di giochi d’azzardo in modo coerente e sistematico.

23. Sebbene l’O.P.A.P sia un’impresa pubblica e i suoi introiti, previa detrazione delle spese di gestione e delle vincite da distribuirsi, pervengano allo Stato, tuttavia, essa opera secondo i principi della gestione privata, gode di esenzioni per quanto riguarda la pubblicità televisiva delle sue scommesse, può utilizzare gratuitamente il 10% degli spazi pubblicitari degli stadi statali e comunali ed è quotata alla Borsa di Atene, essendo previsto che il 66% del suo capitale sociale può essere messo a disposizione degli investitori. D’altronde, la partecipazione a tali scommesse è libera poiché l’unico limite previsto è per schedina di partecipazione e non per giocatore.

24. Alla luce di ciò, la maggioranza dei membri dell’organo giudicante del rinvio ritiene che non vengano perseguite in modo coerente e sistematico la riduzione effettiva dell’offerta e la limitazione delle attività di cui trattasi e che, di conseguenza, le disposizioni nazionali non possano essere ritenute idonee al perseguimento di tale obiettivo.

25. Secondo l’organo giudicante del rinvio, una minoranza dei suoi membri (sebbene ciò non riguardi l’opinione della maggioranza) ritiene che la limitazione delle attività di cui trattasi non costituisca l’obiettivo perseguito dalla disciplina legislativa controversa e che la sua legittimità rispetto al diritto dell’UE debba essere valutata alla luce dell’unico obiettivo che essa persegue, cioè il controllo delle attività criminali sulla base di una politica di sviluppo controllato dei servizi di gioco d’azzardo.

26. In merito all’obiettivo della lotta alla criminalità connessa all’attività relativa ai giochi d’azzardo e alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio è del parere che, nel caso in cui l’attribuzione di un diritto esclusivo produca il risultato non di ridurre ma, al contrario, di aumentare l’offerta di giochi d’azzardo, tale aumento deve mantenersi entro la misura necessaria per conseguire l’obiettivo di cui trattasi e non eccederla. Il giudice del rinvio ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che l’attribuzione di tale diritto esclusivo ad un ente avente le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell’O.P.A.P. non possa considerarsi come uno sviluppo controllato. Invece, la minoranza dei membri dell’organo giudicante del rinvio sostiene che le attività dell’O.P.A.P. sono, in particolare in forza del regolamento relativo al gioco, controllate con l’obiettivo della repressione delle scommesse illegali.

27. Il giudice del rinvio ritiene comunque all’unanimità che, se, contrariamente all’opinione della maggioranza dei suoi componenti, si ammettesse che l’attribuzione di detto diritto esclusivo all’O.P.A.P. sia da considerarsi uno sviluppo controllato, si dovrebbe ammettere che tale attribuzione non va oltre quanto necessario al perseguimento dell’obiettivo della misura, cioè quello di lottare contro la criminalità.

28. La terza questione pregiudiziale affronta il problema del vuoto normativo che risulterebbe da una conclusione secondo la quale la normativa greca in questione è in contrasto con il diritto ’UE.

29. In tale contesto e nutrendo dei ragionevoli dubbi circa la compatibilità della normativa greca in questione con le disposizioni del diritto UE, il Simvoulio tis Epikratias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali, identiche in entrambi i casi, alla Corte di giustizia:

«1) Se sia compatibile con le disposizioni degli articoli 43 e 49 del Trattato CE [divenuti articoli 49 e 56 TFUE] una normativa nazionale che, allo scopo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, a maggior ragione allorché tale impresa pubblicizza i giochi d’azzardo che organizza, estende la propria attività in altri Stati, i giocatori partecipano liberamente e l’importo massimo della scommessa e della vincita è determinato per schedina e non per giocatore.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE una normativa nazionale che, perseguendo esclusivamente la lotta alla criminalità attraverso l’esercizio di un controllo sulle imprese operanti nel settore di cui trattasi, in modo da assicurare che tali attività si svolgano esclusivamente all’interno di circuiti controllati, attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, anche qualora tale attribuzione abbia l’effetto parallelo di sviluppare illimitatamente la relativa offerta; oppure se occorra, in ogni caso, e affinché tale restrizione venga considerata idonea al conseguimento dello scopo della lotta alla criminalità, che lo sviluppo dell’offerta sia comunque controllato, cioè si mantenga entro la misura necessaria al perseguimento di tale scopo e non la ecceda. Nel caso in cui detto sviluppo debba essere comunque controllato, se, in tale prospettiva, esso possa considerarsi controllato qualora in tale settore venga attribuito un diritto esclusivo ad un ente dotato delle caratteristiche elencate nella prima questione pregiudiziale. Infine, nel caso in cui si ritenga che l’attribuzione del diritto esclusivo in parola conduca a uno sviluppo controllato dell’offerta dei giochi d’azzardo, se l’attribuzione ad una sola impresa vada oltre quanto necessario, nel senso che il medesimo scopo può essere utilmente perseguito anche con l’attribuzione di tale diritto a più di un’impresa.

3) Qualora, con riferimento alle due questioni pregiudiziali precedenti, si ritenesse che l’attribuzione, con le disposizioni nazionali in questione, di un diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo non sia compatibile con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE: a) se sia ammissibile, ai sensi di dette disposizioni del Trattato, che le autorità nazionali omettano di esaminare, nel corso di un periodo transitorio, necessario all’adozione di disposizioni compatibili con il Trattato CE, le domande relative all’avvio di tali attività presentate da soggetti legalmente stabiliti in altri Stati membri; b) in caso di risposta affermativa, sulla base di quali criteri si determini la durata di tale periodo transitorio; c) se non si ammette un periodo transitorio, sulla base di quali criteri le autorità nazionali debbano valutare le relative domande».

IV – Riunione delle cause

30. In considerazione della stretta connessione sussistente tra le cause C-186/11 e C-209/11, dette cause sono state riunite con ordinanza del Presidente della Corte del 22 giugno 2011 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

V – Analisi giuridica

A – La prima e la seconda questione pregiudiziale, relative alla conformità del monopolio attribuito all’O.P.A.P. agli articoli 49 e 56 TFUE

31. Con la prima e la seconda questione pregiudiziale, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 49 e 56 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, come l’O.P.A.P., che è costituita in forma di società per azioni, è quotata in borsa e pubblicizza e sviluppa i giochi d’azzardo che organizza. Più in particolare, vuole sapere fino a che punto le restrizioni imposte da tale monopolio sulla libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento possano essere giustificate dall’obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo (di cui alla prima questione pregiudiziale ) o dall’obiettivo di lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo (di cui alla seconda questione).

1. Argomenti principali delle parti

32. In merito alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, hanno presentato osservazioni scritte l’O.P.A.P., Stanleybet, William Hill, i governi greco, belga e polacco e la Commissione. Oltre a dette parti, all’udienza del 13 giugno 2012, erano rappresentati Sportingbet e il governo portoghese.

33. Stanleybet, William Hill, Sportingbet e la Commissione ritengono in sostanza che un monopolio come quello attribuito all’O.P.A.P. in Grecia, e con le caratteristiche elencate dal giudice del rinvio, sia in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE.

34. Al contrario, secondo l’O.P.A.P. e i governi belga, greco e portoghese, la legislazione in questione può essere considerata conforme a tali articoli. A loro avviso, le restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, che l’attribuzione di diritti esclusivi all’O.P.A.P. nel settore del gioco d’azzardo può comportare, sono giustificate alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di giochi d’azzardo.

2. Analisi

35. In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità con la netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, spetta al solo giudice nazionale valutare i fatti nel caso di specie e, in ultima analisi, applicare le norme di diritto UE, come interpretato dalla Corte, al caso specifico (2).

Pertanto, nella misura in cui il giudice del rinvio sembra avere dubbi relativamente agli obiettivi perseguiti di fatto dalla normativa nazionale in questione, o per quanto riguarda il grado di controllo esercitato da parte dello Stato sulle attività dell’O.P.A.P. e il loro sviluppo, la Corte non può, nonostante l’esistenza di punti di vista discordanti su tali questioni tra i membri dell’organo giudicante del rinvio, sostituire la propria valutazione di tali aspetti a quella del giudice del rinvio (3).

36. Detto questo, esiste oggi una vasta giurisprudenza della Corte in materia di giochi d’azzardo, che fornisce i criteri alla luce dei quali devono essere esaminate le questioni sollevate nel caso di specie.

37. Prima di tutto, a tale proposito, nella fattispecie è pacifico che l’attribuzione all’O.P.A.P., ai sensi della legislazione nazionale in questione, del diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo impone restrizioni sia alla libera prestazione di servizi che alla libertà di stabilimento, garantite rispettivamente dagli articoli 49 e 56 TFUE, nel senso che vieta a fornitori come Stanleybet, William Hill e Sportingbet, stabiliti in un altro Stato membro, di offrire giochi d’azzardo nel territorio della Grecia e di creare agenzie, succursali o filiali in tal senso.

38. È quindi necessario valutare se tali restrizioni possano essere giustificate, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sulla base delle deroghe espressamente previste dal TFUE o da motivi imperativi di interesse generale (4).

39. Per quanto riguarda eventuali giustificazioni, la Corte ha rilevato che gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nel settore dei giochi d’azzardo e delle scommesse, considerati nel loro complesso, si ricollegano, il più delle volte, alla tutela dei destinatari dei servizi in questione e, più in generale, dei consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale. La Corte ha altresì sottolineato che tali obiettivi rientrano nel novero delle ragioni imperative di interesse generale atte a giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi (5).

40. La Corte ha inoltre costantemente statuito che le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d’azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, quali siano le esigenze da soddisfare in materia di tutela del consumatore e dell’ordine sociale (6).

41. Di conseguenza, gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di tutela perseguito (7).

42. A tale proposito, la Corte ha riconosciuto nelle sue decisioni che uno Stato membro può legittimamente ritenere che solo con l’istituzione di un monopolio si possa efficacemente perseguire l’obiettivo di tutela dai rischi connessi al settore del gioco d’azzardo che esso può così aver definito (8).

43. Per quanto riguarda gli obiettivi che possono, secondo il giudice del rinvio, giustificare le restrizioni in questione – più in particolare, l’attribuzione di un monopolio per quanto riguarda la fornitura di servizi di gioco d’azzardo all’O.P.A.P. – nel caso di specie, vale a dire, in primo luogo, la riduzione delle occasioni di gioco e di scommessa e, in secondo luogo, la lotta contro la criminalità, mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo e di scommesse entro i circuiti così controllati, è vero che tali obiettivi rientrano tra quelli riconosciuti dalla giurisprudenza come idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore dei giochi d’azzardo e delle scommesse (9).

44. In considerazione del fatto che l’ordinanza di rinvio è ambivalente in proposito, si deve rilevare che la questione relativa a quale di tali obiettivi sia di fatto perseguito dalla normativa greca in questione va determinata dal giudice del rinvio (10).

45. In ogni caso, nonostante il margine di discrezionalità di cui sopra, accordato agli Stati membri nel settore del gioco d’azzardo, le misure restrittive che essi impongono devono tuttavia soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità, che è anch’essa una questione che resta soggetta in definitiva alla valutazione del giudice nazionale (11).

46. Tale giudice deve quindi esaminare se la restrizione di cui trattasi è atta a conseguire l’obiettivo o gli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione al livello di protezione voluto, e se non eccede quanto è necessario per conseguire tali obiettivi (12).

47. In tale ambito occorre ricordare, in particolare, che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato solo se risponde effettivamente all’intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico (13).

48. Quindi, in primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo di ridurre le occasioni di gioco e di scommesse, il giudice del rinvio deve accertare, tenendo conto, tra l’altro, delle concrete modalità di applicazione della legislazione restrittiva in questione, che la normativa soddisfa realmente l’esigenza di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico (14).

49. Il giudice del rinvio ha tuttavia indicato che, secondo la maggioranza del collegio giudicante , il monopolio istituito in Grecia a favore dell’O.P.A.P. ed il suo funzionamento nella pratica non possono essere considerati come espressione di tale esigenza.

50. Piuttosto, come risulta, in particolare, dalla seconda questione pregiudiziale nonché dalle osservazioni sottoposte alla Corte, l’O.P.A.P. sembra perseguire una politica commerciale di sviluppo e il diritto esclusivo ad esso attribuito sembra sfociare in un aumento dell’offerta di giochi d’azzardo.

51. Tali circostanze, che devono essere verificate dal giudice nazionale, sono a mio avviso manifestamente incoerenti con l’asserito obiettivo di ridurre le occasioni di gioco e di scommesse in Grecia.

52. In tale contesto, per quanto riguarda i vari elementi, citati dal giudice del rinvio, che caratterizzano il quadro normativo dell’O.P.A.P. e il modo in cui funziona nella pratica – cioè il fatto che è costituito in forma di società per azioni ed è quotato in borsa, che gode di alcuni diritti e privilegi per quanto riguarda la pubblicità dei suoi giochi d’azzardo, che estende la propria attività all’estero e che l’importo massimo delle scommesse e delle vincite è determinato per schedina e non per giocatore – anche se, probabilmente, nessuno di questi elementi, preso singolarmente, è di natura tale da escludere automaticamente l’interpretazione secondo la quale la normativa nazionale in questione intende, attraverso l’istituzione di un monopolio, ridurre le occasioni di gioco e limitare le attività in questo settore tali elementi devono essere considerati e valutati insieme al fine di determinare se la normativa restrittiva sia davvero coerente con l’obiettivo di cui sopra.

53. A mio avviso, tenuto conto di tali elementi, il giudice del rinvio può legittimamente concludere che la normativa greca in questione non risponda effettivamente all’intento di ridurre le occasioni di gioco d’azzardo o di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico.

54. In secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo della prevenzione dell’uso di scommesse e attività di gioco per fini criminali o fraudolenti attraverso il loro incanalamento in un sistema controllato, la Corte ha effettivamente statuito in diverse sentenze che una politica di espansione controllata delle attività di gioco d’azzardo può essere coerente con l’obiettivo di incanalare queste ultime in circuiti controllati, attirando giocatori che esercitano attività di giochi e scommesse clandestine vietate verso attività autorizzate e regolamentate (15).

55. Al fine di raggiungere tale obiettivo di incanalamento delle attività in circuiti controllati, gli operatori autorizzati o, a seconda dei casi, il titolare del monopolio pubblico devono costituire un’alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, ad attività non regolamentate, il che può di per sé comportare l’offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e l’utilizzo di nuove tecniche di distribuzione (16).

56. A tale riguardo, per giurisprudenza costante, spetta ancora una volta al giudice nazionale verificare, alla luce delle circostanze della controversia di cui è investito, se una politica dinamica o espansiva del titolare del monopolio possa essere considerata – tenendo conto, in particolare, dell’entità della pubblicità effettuata e della creazione di nuovi giochi – inserita nell’ambito di una politica di espansione controllata nel settore dei giochi d’azzardo, diretta effettivamente ad incanalare il desiderio di gioco verso circuiti controllati (17).

57. In relazione ai dubbi espressi dal giudice del rinvio in tale contesto, si deve rilevare, in primo luogo, che una politica di espansione dei giochi d’azzardo può essere considerata coerente solo nella misura in cui vi sia realmente un problema di attività criminali e fraudolente di una certa entità connesse al gioco d’azzardo in Grecia, che l’espansione delle attività autorizzate e regolamentate dovrebbe essere in grado di risolvere (18).

58. In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, l’instaurazione di una misura tanto restrittiva come un monopolio, come quello attribuito all’O.P.A.P, va affiancata dalla predisposizione di un contesto normativo idoneo ad assicurare che il titolare di detto monopolio sia effettivamente in grado di perseguire, in modo coerente e sistematico, l’obiettivo prefissato attraverso un’offerta quantitativamente circoscritta e qualitativamente modulata in funzione del citato obiettivo e soggetta ad uno stretto controllo ad opera delle autorità pubbliche (19).

59. Risulta chiaramente dai severi requisiti relativi alla proporzionalità del monopolio in questione che una politica di espansione perseguita dal titolare di un monopolio, caratterizzata, tra l’altro, dall’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e dalla pubblicità di tali giochi, deve, in primo luogo, rimanere commisurata e strettamente limitata a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate e, in secondo luogo, l’offerta di giochi va sottoposta a stretto controllo.

60. A mio parere, risulta dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle osservazioni delle parti che, a prescindere dalla valutazione finale da parte del giudice del rinvio a tale proposito, le attività dell’O.P.A.P. non sono soggette a uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche, né sono limitate dal quadro legislativo ad esse applicabile.

61. Più in particolare, nella misura in cui la concessione all’O.P.A.P. dei diritti esclusivi nel settore del gioco d’azzardo determina un aumento dell’offerta dei giochi d’azzardo oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di combattere la criminalità incanalando la domanda, o addirittura sfocia in un’espansione illimitata di tale offerta, il giudice del rinvio può, come ha fatto con parere maggioritario espresso nell’ordinanza di rinvio, concludere legittimamente che il monopolio in questione non può essere considerato come atto a perseguire un’espansione controllata, ai sensi della giurisprudenza della Corte come descritta sopra.

62. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima e seconda questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in borsa, può essere giustificata nella misura in cui tale normativa persegua effettivamente l’obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo o l’obiettivo della lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo, incanalando i giocatori entro circuiti controllati, e risponda realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico. Spetta al giudice nazionale determinare quale di tali obiettivi sia effettivamente perseguito dalla normativa nazionale in questione e se tale normativa risponda realmente all’intento di raggiungere detto obiettivo in modo coerente e sistematico. Più in particolare, ove il giudice nazionale ritenga che l’obiettivo pertinente della normativa nazionale in questione sia quello di limitare l’offerta di giochi d’azzardo in Grecia, tale giudice non può concludere che detta normativa risponde realmente all’intento di raggiungere il menzionato obiettivo in modo coerente e sistematico se accerta che il titolare del monopolio di fatto persegue una politica di espansione e che il diritto esclusivo attribuitogli sfocia in un aumento, anziché in una riduzione, dell’offerta di giochi d’azzardo. Al contrario, ove il giudice nazionale identifichi la lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo, condotta attraverso l’incanalamento dei giocatori entro circuiti autorizzati e regolamentati, come unico obiettivo perseguito dalla normativa nazionale in questione, una politica di espansione da parte del titolare del monopolio, caratterizzata, tra l’altro, dall’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e dalla pubblicità di tali giochi, può essere considerata coerente solo nella misura in cui vi sia effettivamente un problema di attività criminali e fraudolente di una certa entità connesse al gioco d’azzardo in Grecia, che l’espansione delle attività autorizzate e regolamentate dovrebbe poter risolvere. Inoltre, l’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e la pubblicità di tali giochi devono, in primo luogo, rimanere commisurate e strettamente limitate a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate e, in secondo luogo, l’offerta di giochi d’azzardo da parte del titolare del monopolio deve essere sottoposta a stretto controllo da parte delle autorità pubbliche.

B – La terza questione pregiudiziale, relativa alle conseguenze che le autorità nazionali devono trarre dall’accertamento che le disposizioni nazionali in questione sono incompatibili con gli articoli 49 e 56 TFUE

63. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, chiarimenti in merito alle conseguenze da trarre dall’eventuale accertamento che la normativa greca in questione è incompatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. A tale proposito si chiede, in particolare, se nel corso di un periodo transitorio le autorità nazionali possano omettere di pronunciarsi sulle domande di concessione delle licenze nel settore dei giochi d’azzardo.

1. Argomenti principali delle parti

64. Anche se differiscono per dettagli, nelle loro risposte alla terza questione pregiudiziale, l’O.P.A.P., i governi greco, polacco e belga concordano, in sostanza, nell’affermare che, se la normativa greca in questione è incompatibile con il diritto UE, dovrebbe essere concesso un periodo di transizione in vista dell’adozione di una nuova legislazione conforme ai requisiti della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento. Secondo tali parti, in assenza dell’adozione di una nuova legislazione appropriata, non vi è nel diritto UE o nel diritto nazionale una base giuridica, oppure non ve n’è una adeguata, per decidere in merito alle domande in questione.

65. Al contrario, Stanleybet, William Hill, Sportingbet e la Commissione sostengono che, alla luce dell’effetto diretto e del primato delle disposizioni relative alle libertà fondamentali e, in particolare, alla luce della sentenza della Corte nella causa Winner Wetten (20), non vi è margine per la concessione di un periodo di transizione come quello di cui alla terza questione, nel corso del quale continuerebbe ad applicarsi la normativa nazionale in esame.

Tali parti affermano, in sostanza, che le domande di licenza nel settore del gioco d’azzardo dovrebbero essere trattate dalle autorità nazionali caso per caso e/o alla luce dei requisiti derivanti direttamente dal diritto UE o, per analogia , dalla restante normativa nazionale.

2. Analisi

66. Va ricordato che con la sentenza nella causa Winner Wetten (21), la Grande Sezione della Corte, basandosi su un’analisi della sua giurisprudenza relativa al primato e alla diretta applicabilità del diritto UE’ (22) (in particolare sulle sentenze Simmenthal (23) e Factortame e a. (24)), ha già stabilito che una normativa nazionale relativa a un monopolio pubblico sulle scommesse sportive che, secondo quanto accertato da un giudice nazionale, comporti restrizioni incompatibili con la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi in quanto non contribuiscono a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio. (25)

67. A tale proposito, la Corte ha indicato che la sua giurisprudenza relativa al mantenimento di un atto UE, annullato o dichiarato invalido, il cui scopo è quello di evitare l’instaurarsi di un vuoto normativo, può essere applicata per analogia e condurre, in via eccezionale, ad una sospensione provvisoria dell’effetto di disapplicazione esercitato da una norma di diritto dell’Unione direttamente applicabile rispetto al diritto nazionale in contrasto con detta norma. È esclusa, tuttavia, nella fattispecie la possibilità di una tale sospensione a causa della mancanza di esigenze imperative di certezza del diritto in grado di giustificare la sospensione ai sensi di tale giurisprudenza (26).

68. In tale contesto, secondo il giudice del rinvio nella citata causa, la normativa restrittiva in questione in quella fattispecie non contribuiva effettivamente a limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, cosicché, come emergeva dalla precedente giurisprudenza della Corte, tale normativa violava gli articoli 43 CE e 49 CE (divenuti articoli 49 e 56 TFUE).

69. Poiché le circostanze del caso di specie non sembrano essere sostanzialmente diverse da quelle nella causa Winner Wetten, non vi è spazio per concludere che, ove il giudice del rinvio dovesse ritenere che la normativa restrittiva in questione sia in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza della Corte in merito alla natura sistematica e coerente della misura restrittiva, la normativa nazionale in questione rimanga applicabile per un periodo transitorio.

70. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla più recente sentenza della Corte nella causa Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne (27). In quella causa, riguardante un decreto adottato in violazione dell’obbligo di effettuare una valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (28), la Corte ha dichiarato che il giudice del rinvio può, tenuto conto dell’esistenza di un’esigenza imperativa in materia di protezione dell’ambiente, e subordinatamente a una serie di condizioni, essere eccezionalmente autorizzato ad applicare una disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale annullato (29).

71. Risulta, tuttavia, dalla motivazione della Corte in tale sentenza che l’autorizzazione a mantenere la disposizione che viola il diritto UE è destinata ad essere strettamente eccezionale e soggetta a condizioni molto specifiche, quali formulate in tale sentenza, chiaramente non applicabili alle circostanze del caso di specie (30).

72. Soprattutto, la decisione della Corte nella sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne si fonda sull’esistenza di un’esigenza imperativa di protezione dell’ambiente (31). Sembra che non sussista nel caso di specie alcuna esigenza imperativa simile a quella, che possa giustificare la sospensione.

73. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare, in risposta alla terza questione pregiudiziale, che, nei limiti in cui, secondo quanto accertato dal giudice nazionale, la normativa nazionale in questione, che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo, sia incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto non contribuisce a limitare le attività di scommesse o a incanalare i giocatori entro circuiti controllati in modo sistematico e coerente, tale normativa non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.

VI – Conclusione

74. Per i suesposti motivi, propongo di rispondere alla questione posta dal Simvoulio tis Epikratias (Grecia) come segue:

– gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo ad un’unica impresa, costituita in forma di società per azioni e quotata in Borsa, può essere giustificata nella misura in cui tale normativa persegua effettivamente l’obiettivo di limitare l’offerta di giochi d’azzardo o l’obiettivo della lotta alla criminalità connessa ai giochi d’azzardo, incanalando i giocatori entro circuiti controllati, e risponda realmente all’intento di raggiungere tali obiettivi in modo coerente e sistematico. Spetta al giudice nazionale determinare quale di tali obiettivi sia effettivamente perseguito dalla normativa nazionale in questione e se tale normativa risponda realmente all’intento di raggiungere detto obiettivo in modo coerente e sistematico. Più in particolare, ove il giudice del rinvio ritenga che l’obiettivo pertinente della normativa nazionale in questione sia quello di limitare l’offerta di giochi d’azzardo in Grecia, tale giudice non può concludere che detta normativa risponde realmente all’intento di raggiungere il menzionato obiettivo in modo coerente e sistematico se accerta che il titolare del monopolio persegue di fatto una politica di espansione e che il diritto esclusivo attribuitogli sfocia in un aumento, anziché in una riduzione, dell’offerta di giochi d’azzardo. Al contrario, ove il giudice nazionale identifichi la lotta contro la criminalità connessa ai giochi d’azzardo, condotta attraverso l’incanalamento dei giocatori entro circuiti autorizzati e regolamentati, come unico obiettivo perseguito dalla normativa nazionale in questione, una politica di espansione da parte del titolare del monopolio, caratterizzata, tra l’altro, dall’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e dalla pubblicità di tali giochi, può essere considerata coerente solo nella misura in cui vi sia effettivamente un problema di attività criminali e fraudolente di una certa entità connesse al gioco d’azzardo in Grecia, che l’espansione delle attività autorizzate e regolamentate dovrebbe poter risolvere. Inoltre, l’espansione dell’offerta di giochi d’azzardo e la pubblicità di tali giochi devono, in primo luogo, rimanere commisurate e strettamente limitate a quanto necessario al fine di incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate e, in secondo luogo, l’offerta di giochi d’azzardo da parte del titolare del monopolio deve essere sottoposta a stretto controllo da parte delle autorità pubbliche;

– nei limiti in cui, secondo quanto accertato dal giudice nazionale, la normativa nazionale in questione, che attribuisce il diritto esclusivo relativo allo svolgimento, alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento dei giochi d’azzardo, sia incompatibile con gli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto non contribuisce a limitare le attività di scommesse o a incanalare i giocatori entro circuiti controllati in modo sistematico e coerente, tale normativa non può continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.

1 Lingua originale: inglese.

2 – V., in tal senso, per esempio, sentenze dell’8 settembre 2010 Winner Wetten (C-409/06, Racc. I-8015, punto 49), del 25 febbraio 2003, IKA (C‑326/00, Racc. I-1703, punto 27), del 15 novembre 2007, International Mail Spain (C-162/06, Racc. I-9911, punto 24), del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C-222/05 a C-225/05, Racc. I-4233, punti 22 e 23).

3 – V., in tal senso, ad esempio, sentenze del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer (C-347/09,non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 50 e 51) e del 3 giugno 2012, Sporting Exchange (C-203/08, Racc. I-4695, punto 29).

4 – V., tra l’altro, sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (C-42/07 , Racc. I-7633, punto 55).

5 – Sentenza dell’8 settembre 2010, Stoß e a. (C-316/07, C-358/07 a C-360/07, C-409/07 e C-410/07, Racc. I-8069, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

6 – V., tra l’altro, sentenze Dickinger e Ömer, cit. alla nota 3, e Stoß e a., cit. alla nota 5, punto 76.

7 – V., in tal senso, sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit. alla nota 4, punto 59.

8 – V., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2011 Zeturf (C-212/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41) e Stoß e a., cit. alla nota 5, punti 81 e 83.

9 – V. sentenze del 16 febbraio 2012 Costa (C-72/10 e C-77/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61) e del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, , Racc. I-1891, punti 46 e 52).

10 – V., in tal senso, sentenze Dickinger e Ömer, cit. alla nota 3, punto 51, e Sporting Exchange, cit alla nota 3, punto 29.

11 – V. sentenze Zeturf, cit. alla nota 8, punto 43, e Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit.alla nota 4, punti 59 e 60.

12 – V.,in tal senso, ad esempio sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit. alla nota 4, punto 60.

13 – In tal senso, in particolare, sentenze Costa, cit. alla nota 9, punto 63, e Placanica e a., cit.alla nota 9, punti 48 e 53.

14 – V., in particolare, sentenze Dickinger e Ömer, cit.alla nota 3, punto 56, e Stoß e a., cit.alla nota 5, punto 98.

15 – V. sentenze Dickinger e Ömer, cit. alla nota 3, punto 63; sentenze Stoß e a., cit. alla nota 5, punti 101 e 102, e Placanica e a., cit. alla nota 9, punto 55.

16 – V. sentenze Dickinger e Ömer, cit. alla nota 3, punto 64, e Placanica e a., cit. alla nota 9, punto 55.

17 – V., per esempio, sentenza Zeturf, cit. alla nota 8, punto 69, e sentenze Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International (C-258/08 , Racc. I-4757, punto 37).

18 – V., in tal senso, sentenze Dickinger e Ömer, cit,alla nota 3, punti 66 e 67, e Ladbrokes Betting & Gaming e Ladbrokes International, cit. alla nota 17,punti 29 e 30.

19 – V. sentenze Zeturf, cit. alla nota 8, punto 58, e Stoß e a., cit. alla nota 5, punto 83.

20 – Cit. alla nota 2.

21 – Cit. alla nota 2.

22 – V. sentenza Winner Wetten, cit.alla nota 2, in particolare punti 53-61.

23 – Sentenza del 9 marzo 1978 (106/77, Racc. 629).

24 – Sentenza del 19 giugno 1990 (C-213/89, Racc. I-2433).

25 – V. sentenza Winner Wetten, cit. alla nota 2, punto 69 e dispositivo.

26 – V. sentenza Winner Wetten, cit. alla nota 2, punti 66 e 67.

27 – Sentenza del 28 febbraio 2012 (C-41/11, non ancora pubblicata nella Raccolta).

28 – GU L 197, pag. 30.

29 – V. sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, cit. alla nota 27, punti da 57 a 62.

30 – V. sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, cit. alla nota 27, in particolare al punto 63.

31 – V. sentenza Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, cit. alla nota 27, punti 57 e 58.