Giustizia amministrativa: sul termine per il ricorso contra silentium

NOTA

Con la sentenza in rassegna, il C.G.A.R.S. ritiene che l’art. 2, co. 5, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., nel testo modificato daLl’art. 3, co. 6-bis, D.L. n. 35 del 2005) nella parte in cui prevede che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto entro un termine annuale, ha valenza tendenzialmente processuale, con la conseguenza che il detto termine, una volta scaduto, determina una vera e propria preclusione all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza che ha avviato quello specifico procedimento.

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N. 434/12 Reg.Sent.

N. 505 Reg.Ric.

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 505/2010 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE AL TERRITORIO E AMBIENTE,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 è domiciliato;

c o n t r o

ERG EOLICA ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola e Carlo Varvaro ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Bonanno n. 59, presso lo studio dell’avvocato Varvaro;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sez. III) – 4 marzo 2010 n. 2410;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della società appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Consigliere Antonino Anastasi;

Uditi, altresì, l’avv. dello Stato Tutino per l’Assessorato appellante e l’avv. M. Lino, su delega dell’avv. C. Varvaro, per la Società appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

La società appellata ha presentato nel dicembre del 2006 al competente Assessorato regionale una richiesta di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico nei comuni di Caccamo, Castronovo e Roccapalumba.

Successivamente nel novembre del 2008 la stessa società ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. L.vo n. 387 del 2003.

Infine in data 21 novembre 2008 la società ha presentato modifiche al progetto originario, sottoposto a V.I.A..

Il termine legale è però decorso senza che l’Assessorato si pronunciasse effettivamente sulla compatibilità ambientale del progetto.

La società appellata ha quindi adito ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 il TAR Palermo il quale, con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto il ricorso, accertando l’illegittima natura omissiva del comportamento silente tenuto dall’Amministrazione in ordine alla originaria richiesta di V.I.A. presentata nel dicembre dell’anno 2006.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dall’Amministrazione regionale, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.

A sostegno dell’impugnazione l’appellante ha tra l’altro dedotto la inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto tardivamente proposto quando il termine annuale previsto dall’art. 2 comma 5 legge n. 241 del 1990 (cfr. oggi art. 31 comma 2 c.p.a.) era ormai decorso.

Con ordinanza n. 575 del 2010 questo Consiglio ha accolto l’istanza cautelare.

L’appello è fondato.

Secondo la circolare assessorile n. 8177/2005 in materia di V.I.A., alla quale la sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento, nonchè ai sensi della legge reg. n. 6 del 2001 il giudizio di compa-tibilità ambientale deve essere reso dall’A.R.T.A. nel termine di 150 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Dal momento che l’istanza di valutazione è stata presentata dalla società appellata nel dicembre del 2006, è evidente la tardività del ricorso introduttivo, in quanto proposto nel mese di agosto del 2009 e cioè quando il termine decadenziale annuale divisato dalle norme sopra richiamate era ormai da tempo decorso.

Al riguardo la sentenza impugnata sembra aver affermato (nel contesto di un iter argomentativo obiettivamente ermetico) che la scadenza del termine annuale di cui si discorre non comporta una decadenza, ma soltanto una presunzione iuris tantum di difetto di interesse in capo all’istante e cioè una presunzione superabile ove la parte dimostri la persistenza dell’interesse ad ottenere una pronuncia espressa dell’Amministrazione: il che sarebbe nel caso in esame avvenuto, visto che la società ha integrato il progetto originario nel novembre del 2008.

In sostanza, il termine annuale non comporterebbe la decadenza dall’azione di accertamento perchè l’interessato può riproporre l’istanza amministrativa.

Questa impostazione ermeneutica non risulta convincente.

Come è noto l’art. 2 comma 5 della legge n. 241 del 1990 (nel testo introdotto dall’art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 35 del 2005) così disponeva: “Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti”.

Al di là di questioni definitorie, il testo della legge dimostra che il termine annuale ha valenza tendenzialmente processuale e comporta, ove scaduto, una vera e propria preclusione all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istan-za che ha avviato quello specifico procedimento.

Invece la riproponibilità dell’istanza, appunto consentita ove ne ricorrano i presupposti, opera sul piano sostanziale (cfr. C.G.A. n. 1043 del 2009), innescando un nuovo e diverso procedimento amministrativo governato da propri termini.

Nè può sostenersi, come fa l’appellata, che l’integrazione documentale del novembre 2008 abbia comportato in sostanza la presentazione di una nuova istanza: in difetto di appello incidentale deve infatti tenersi per fermo che il primo Giudice abbia (erroneamente come si è visto) ordinato all’Amministrazione di provvedere sull’istanza del 2006.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi accolto e, in integrale riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, avuto riguardo alla particolare complessità della vicenda amministrativa.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile per tardività il ricorso introduttivo.

Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 7 marzo 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Silvestro Maria Russo, Giuseppe Mineo, Alessandro Corbino, Componenti.

F.to Paolo Turco, Presidente

F.to Antonino Anastasi, Estensore

Depositata in Segreteria

26 aprile 2012