Giustizia amministrativa: i limiti del sindacato del G.A. sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami

NOTA

Con la sentenza in rassegna, la Cassazione respinge il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure di annullamento degli esiti delle prove di esame per l’accesso alla professione di avvocato.

Il Consiglio di Stato, in particolare, aveva ritenuto che l’accertamento sia del difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di “errori grammaticali”), sia dell’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame, integravano un sindacato contenuto nei limiti della giurisdizione di legittimità, volta a verificare l’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere, senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia, senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell’ amministrazione).

Il Giudice di legittimità condivide le conclusioni del G.A. e ritiene che la tutela del giudice di prime cure sotto il profilo del vizio d’eccesso di potere non implica alcuno sconfinamento nel merito, limitandosi ad una verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22359/2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO – 250 SESSIONE 2009 – PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO – SESSIONE 2009 – PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNA (ANNAISA), rappresentata e difesa dall’avvocato GARCEA RAIMONDO, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3402/2011 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2012 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato Gianni DE BELLIS dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o

comunque rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il TAR per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla dr. A. avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2009. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto: che nella specie era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di “errori grammaticali”), sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l’espressione “forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario”); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia, senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell’ amministrazione ). Propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso la dr. A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ministero ricorrente sostiene che nella specie si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’ amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’elaborato. Aggiunge che, alla luce della più recente giurisprudenza di queste SU, rimane pur sempre esclusa per il giudice amministrativo la possibilità dell’intervento demolitorio sulle valutazioni “attendibili” ancorchè “opinabili”, in conformità al ruoto debole del sindaaato in materia del G.A..

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione ), la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il tema dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, n. 27283). In particolare, s’è riflettuto sulla circostanza che la vaiutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di “discrezionalità”, perchè la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale – culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie “regole” legali delle selezioni).

Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell’atto.

Siffatta tutela – come correttamente argomenta la sentenza impugnata – è attuata sotto il profilo del vizio d’eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato.

Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l’inesistenza dei “gravi errori di grammatica” e, per altro verso, l’assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell’elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s’è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.

Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta (come neppure ha fatto in sede d’appello: cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza) circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all’affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda.

In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui:

Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di e-sami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione ), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012