Sui presupposti dell'avviso orale di cui all'art. 4, L. 27 dicembre 1956 n. 1423

NOTA

Con il parere in rassegna il Consiglio di Stato si pronuncia sui presupposti per l’emissione dell’avviso orale di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423.

L’art. 4, comma 1, L. cit. prevede espressamente che l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) “…è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.“.

La Sezione I sottolinea che l’avviso orale consiste nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano “elementi di fatto” che facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 1423/1956, ossia:

–> coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

–> coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

–> coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

Secondo il Consiglio di Stato, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione.

E’ pertanto da ritenere legittimo – a giudizio del Collegio – procedere all’avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali.

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Numero 02613/2011 e data 28/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 01206/2011

OGGETTO:

Ministero dell’interno dipartimento della pubblica sicurezza.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da X Y;
avverso diniego revoca avviso orale.

LA SEZIONE

Vista la relazione MI-123-U-UTGC-3-2011-81 del 08/03/2011 con la quale il Ministero dell’interno-Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Vito Carella;

Premesso in punto di fatto che:

– con il ricorso straordinario in esame è chiesto dal ricorrente l’annullamento dell’invito orale del Questore di Forlì-Cesena adottato l’11 aprile 2008 ai sensi dell’art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché del decreto prefettizio in data 19 maggio 2009, di rigetto del relativo ricorso gerarchico;

– l’esponente lamenta la mancanza dei dovuti presupposti per il giudizio di pericolosità su di lui dato e l’erronea valutazione dei fatti posti a suo carico, stante l’assenza di sentenze di condanna e essendo le denunce risalenti nel tempo e tali da escludere una propensione attuale a delinquere, conducendo vita regolare e lecita con proventi derivanti da attività lavorativa;

– la relazione ministeriale, illustrato il vigente regime normativo delle misure di prevenzione alla luce anche delle innovazioni di cui all’art. 15 delle legge 26 marzo 2001 n.128, conclude per il rigetto del ricorso, avuto riguardo alle evidenze del casellario giudiziale (condanne di primo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina, lesioni personali, violazione di domicilio, uso illecito di carte di credito), risalendo le esperienze lavorative al settembre 2007, risultando frequentazione di ambienti delinquenziali e l’assenza di un effettivo cambiamento di vita; Considerato che il gravame in esame si palesa infondato, atteso che:

– l’art. 1 della citata legge n. 1423 del 1956 stabilisce, invero, che i provvedimenti ivi previsti si applicano nei confronti di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; di coloro, che per la condotta ed il tenore di vita, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; di coloro che, per il loro comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

– il successivo art. 4 (come modificato dall’art. 5, legge 3 agosto1988, n. 327) dispone, inoltre, che l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) è consentita dopo che il Questore, nella cui provincia la persona dimora, abbia provveduto ad avvisarla oralmente che esistono sospetti a suo carico e ad indicare i motivi che li giustificano, invitando la persona destinataria a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa;

– alla stregua delle richiamate disposizioni, l’avviso orale di cui al precitato art. 4 consiste, dunque, nell’avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano “elementi di fatto” che facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 1423/1956, e non ha altro effetto se non quello di consentire la proposta all’Autorità giudiziaria, entro tre anni, di applicazione delle misure di prevenzione;

– il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione, ragione per la quale in definitiva, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di addebiti specifici, purché emerga una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali ( Cons. St., Sez. VI, 18 ottobre 2010 n. 7570 e 30 dicembre 2005 n. 7581; Sez. IV, 4 maggio1984 n. 312);

– nel caso in esame, il ricorrente, con il provvedimento di avviso orale, è stato avvertito formalmente che a suo carico esistevano taluni elementi particolarmente significativi di condotte non conformi a legge, come avanti accennato e nel contesto dell’atto stesso specificamente indicati, circostanze documentate da appropriata istruttoria che fanno apparire congrua la comunicazione dell’avviso in questione, e tale da supportare anche il rigetto della richiesta di revoca dello stesso, ove si consideri che il quadro il quale ne emerge travalica il parametro minimale della sussistenza di “semplici” elementi di sospetto e non essendo richieste, secondo quanto sopra precisato, “specifiche prove” sulla commissione di reati (sono sufficienti, appunto, anche meri sospetti sugli elementi di fatto che, secondo la regola della logica e della ragionevolezza, inducano la competente Amministrazione a ritenere la sussistenza di quelle condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all’applicazione di misure di prevenzione);

– pertanto, una volta esclusi evidenti aspetti di manifesta irragionevolezza ovvero di palese arbitrarietà nell’iter logico seguito dagli atti oggetto di impugnazione, il sindacato giurisdizionale si deve arrestare di fronte all’ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei relativi presupposti demandati dalla ridetta legge all’autorità amministrativa competente;

– in conclusione, la Sezione ritiene , sulla base di quanto avanti esposto, che il potere pubblico sia stato correttamente esercitato, non sussistendo né la violazione della legge n. 1423 del 1956, né il vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione. Resta assorbita l’istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime l’avviso che il ricorso straordinario in esame debba essere rigettato, con assorbimento della misura cautelare.

L’ESTENSOREIL PRESIDENTEVito CarellaGiuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola