Sui limiti di applicazione del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 alle procedure di avanzamento di militari

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione II si è pronunciata sulla questione della porta applicativa del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 nelle procedure di avanzamento di militari.

Il ricorrente – maresciallo capo dell’Arma dei carabinieri – lamentava l’omessa applicazione dei commi 1 e 2, dell’art. 8, D.P.R. n. 487/1994, in base ai quali:

–> i titoli e le attività di servizio dei candidati devono essere valutate prima dello svolgimento delle prove e della correzione dei relativi elaborati, e non dopo;

–> per i titoli in sede concorsuale non potrebbe essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 su 30 in quanto dovrebbero pesare per non più di un terzo nella valutazione finale; viceversa, nella tecnica del concorso desumibile dal D.M. difesa 12 giugno 2007, i titoli erano valutati unitariamente ai fini della espressione di un unico punteggio aggiuntivo, con un criterio che, di fatto, comportava il superamento del limite di 10/30 fissato dall’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, determinando un raddoppio del valore del peso relativo dei titoli nel punteggio complessivo finale.

Il ricorrente sollevava anche questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Il Collegio ricorda che il concorso in esame si inserisce in un quadro normativo dominato da fonti normative speciali che non si esauriscono nel D.P.R. n. 487/1994.

In particolare, trattasi del

–> comma 4 dell’art. 38, D. Lgs. 12 maggio 1995 n. 195, che prevede che l’avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi avviene secondo le procedure e le modalità da stabilire con apposito decreto del ministro della difesa;

–> comma 16 dell’art. 30, D. lgs. 28 febbraio 2001 n. 83, che demanda a un decreto del Ministro della difesa di apportare disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell’articolo 38 comma 4, cit., con “previsione che tali procedure potranno al più effettuarsi in due prove d’esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generalea“.

La procedura di avanzamento trova ora la propria disciplina nel citato D.M. difesa 12 giugno 2007.

La normativa più recente ha, quindi, inteso configurare la procedura di avanzamento a scelta per esami come una forma speciale di avanzamento, segnata da una sua obiettiva peculiarità rispetto ai criteri del D.P.R. n. 487/94.

Dopo aver delineato i tratti essenziali del quadro normativo in cui si inserisce la fattispecie concorsuale dedotta nel ricorso, la Sezione II osserva che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel D.P.R. n. 487/1994 devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari, ma, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, la relativa applicazione va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni.

Tutto ciò vale segnatamente per le amministrazioni militari che, dovendo soddisfare esigenze del tutto particolari e peculiari, possono riconoscere e disciplinare forme di avanzamento volte a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e, soprattutto, della tipologia del servizio effettivamente svolto.

Nella fattispecie esaminata, osserva il Collegio, l’avanzamento a scelta per esami strutturalmente mirava a premiare la valutazione del servizio, dove il criterio della scelta deve esser declinato attraverso una specifica, chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza. E’, quindi, del tutto coerente con questa tecnica di avanzamento, aggiunge il Collegio, che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente più rilevante, rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato D.P.R. n. 487/1994.

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Numero 02556/2011 e data 24/06/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 04394/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo Marco Cariola per l’annullamento,previa sospensiva, della procedura di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza .

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 343925, in data 23 luglio 2010 con la quale il Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Carlo Mosca;

Premesso:

1. Il maresciallo capo dell’arma dei carabinieriXx Y ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995, indetta, per l’anno 2006, con decreto dirigenziale n. 3342 dell’8 novembre 2007. Il ricorrente ha partecipato alla predetta procedura conseguendo il punteggio finale di 27,36/30, per effetto del quale risulta collocato al 701° posto della graduatoria . Il militare non ha conseguito il grado di maresciallo aiutante sostituto UPS, essendo stato fissato in 295 unità il numero delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta per esami ( decreto dirigenziale n. 3342 dell’8 novembre 2007). Il ricorrente sottolinea che il decreto n. 3342, in aggiunta alle prove basate su test culturali e tecnico professionali e su test su materie tecnico professionali, prevedeva la valutazione dei titoli posseduti dai candidati che avessero conseguito un punteggio di almeno diciotto trentesimi in ciascuno dei test. Il decreto in questione demandava inoltre alla commissione giudicatrice la formazione della graduatoria finale, da stilare sulla base di una valutazione complessiva espressa in trentesimi.

2. Avverso l’esito della suddetta valutazione ed avverso il verbale della commissione d’esame, nonché avverso il bando per la procedura di avanzamento, il ricorrente ha proposto il ricorso straordinario in esame, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere. In particolare, lamenta l’omessa applicazione dell’art. 8,commi 1 e 2 del dpr n. 487/1994, in virtù dell’esplicito richiamo operato nel decreto n. 3342 a tale decreto; l’illegittimità per violazione di legge per aver disatteso il principio della tassatività della proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio finale complessivo. Il ricorrente osserva in particolare che nel decreto dirigenziale n. 3342 del 2007, l’amministrazione avrebbe fatto rinvio alle modalità e alle procedure di valutazione già in precedenza definite con il decreto ministeriale del 12 giugno 2007, senza tuttavia tener conto di quanto stabilito dal dpr 9 maggio 1994, n. 487 ( pure richiamato) , che disciplina in via generale le procedure e i criteri organizzativi dei concorsi pubblici. Nello specifico, come già indicato, sarebbero state violate le disposizioni di cui all’art. 8 , commi 1 e 2, del dpr citato, in base alle quali i titoli e le attività di servizio dei candidati devono essere valutate prima dello svolgimento delle prove e della correzione dei relativi elaborati, e non dopo. , Anche le modalità di determinazione del punteggio sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 8, comma 2, del dpr citato. In particolare , per i titoli in sede concorsuale non potrebbe essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 su 30 in quanto dovrebbero pesare per non più di un terzo nella valutazione finale. Nella tecnica del concorso, disciplinata con il decreto del ministro della difesa del 12 giugno 2007,i titoli sono valutati unitariamente ai fini della espressione di un unico punteggio aggiuntivo. Tale criterio ha di fatto comportato il superamento del limite di 10/30 fissato dall’art. 8, comma 2, del citato dpr n. 487 del 1994, determinando un raddoppio del valore del peso relativo dei titoli, nel punteggio complessivo finale. Infine , il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale per presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione.

3. L’ Amministrazione sostiene che la preventiva determinazione del valore numerico da assegnare ai titoli di servizio (secondo quanto si desume dal verbale della commissione) è stata talmente analitica e precisa da eliminare ogni residua discrezionalità in capo alla stessa commissione esaminatrice e da garantire la par condicio tra i candidati. Inoltre, l’Amministrazione osserva che il richiamo recato nel decreto n. 3342 del dpr n. 487 del 1994 è del tutto generico e non ha valore rigidamente conformativo della procedura di avanzamento in questione; si tratterebbe infatti di una procedura speciale, a scelta per esami, che intende farsi carico della specifica esigenza della Amministrazione militare di valorizzare , in modo tecnicamente adeguato e imparziale, il complesso dei titoli e dei precedenti di carriera. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito del ricorso.

Considerato:

1. Le norme base di riferimento che guidano le procedure relative allo stato ed all’avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’arma dei carabinieri sono contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, il cui articolo 32 stabilisce che l’avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti possa aver luogo ad anzianità, a scelta , a scelta per esami, per meriti eccezionali e per benemerenze di istituto. Il comma 4 del successivo articolo 38 prevede che l’avanzamento a scelta per esami dei marescialli capi avviene secondo le procedure e le modalità da stabilire con apposito decreto del ministro della difesa.

Detta disposizione trova poi conferma nel comma 16 dell’art. 30 del dlgs n. 83 del 2001 che prevede che con decreto del ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive delle disposizioni attuative dell’art. 38 citato, relative alle procedure di avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi in due prove d’esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico professionali e di cultura generale. Queste due disposizioni , successive al dpr n. 487 del 1994, indicano che il legislatore ha inteso configurare la procedura di avanzamento a scelta per esami come una forma speciale di avanzamento, segnata da una sua obiettiva peculiarità rispetto ai criteri del dpr n. 487. Tale procedura trova ora la propria disciplina nel decreto ministeriale 12 giugno 2007.

La questione base del ricorso si focalizza dunque sulla valenza da attribuire al più volte citato dpr n. 487 del 1994. Si tratta di stabilire se esso contenga una disciplina che si impone sempre e comunque alle specifiche normative che dettino regole in relazione alle singole amministrazioni, oppure si tratti di un disciplina cornice destinata a completare e integrare lacune di eventuali discipline speciali, poste da norme, legislative o regolamentari, riferite all’assetto delle procedure concorsuali delle singole amministrazioni.

2. In via generale, appare corretto affermare che i principi della par condicio, della trasparenza e della monitorabilità delle procedure concorsuali pubbliche, sanciti nel dpr n. 487/1994, devono applicarsi a tutte le procedure svolte dalle amministrazioni pubbliche, sia civili che militari. Tuttavia , questa affermazione di principio, che al di là del dpr n. 487, si radica in principi di natura e forza costituzionale, va declinata nei confronti delle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, al fine di garantire i principi di buon andamento, di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Questa premessa rende ragione del fatto che , soprattutto per le amministrazioni militari, esigenze del tutto particolari e peculiari possano condurre a riconoscere forme di avanzamento destinate a valorizzare in modo specifico il tratto dei titoli e soprattutto della tipologia del servizio effettivamente svolto.

Nel caso in esame, l’avanzamento a scelta per esami strutturalmente premia la valutazione del servizio, dove il criterio della scelta deve esser declinato attraverso una specifica , chiara ed analitica valutazione dei titoli e dei servizi resi in precedenza. E’ quindi del tutto coerente con questa tecnica di avanzamento che la valutazione dei titoli e del servizio reso assuma un coefficiente relativamente più rilevante , rispetto alle prove culturali e tecnico professionali, di quello stabilito in via generale dal citato dpr n. 487/1994. In questa prospettiva , assume un valore cruciale sia il citato art. 38, comma 4 del dpr n. 198 del 1995 che demanda la disciplina di dettaglio nella materia de qua ad un successivo decreto del Ministro , sia il decreto in data 12 giugno 2007 , che da corpo e concretezza a tale disciplina , sulla base di una previa valutazione dei titoli e del servizio , idonea a restringere al massimo il campo della discrezionalità della commissione esaminatrice. Tale operazione di previa determinazione del valore da attribuire ai titoli e al servizio reso , risulta in atti compiuta dalla commissione esaminatrice. In questo senso , la scelta di procedere nella valutazione dei titoli e del servizio solo nei confronti dei candidati che hanno superato le prove culturali e tecnico professionali, appare coerente con la finalità della procedura e comunque tale da non incidere sulla par condicio dei concorrenti.

3. Si può quindi concludere nel senso che la procedura di avanzamento a scelta per esami assume la natura di una procedura selettiva , di natura concorsuale, segnata da tratti da assoluta specialità i quali peraltro, nella loro concreta articolazione, non mettono in discussione i profili della par condicio tra i candidati , della trasparenza e della monitorabilità dei criteri di valutazione adottati.

4. Si può poi infine aggiungere, con riferimento ad un’ ulteriore censura svolta nel ricorso, che già il primo decreto 3 maggio 1996 adottato ai sensi dell’art. 38 comma 4 del d.lgs. 12 maggio 1995 n. 198, nella misura in cui regolava i criteri di valutazione dei marescialli capi dell’Arma dei Carabinieri che intendono partecipare alle procedure di avanzamento, deve essere inquadrato tra gli atti amministrativi aventi natura generale, posto che i soggetti cui si rivolge possono essere facilmente individuati per il tramite della loro partecipazione alle predette procedure di avanzamento , volta per volta bandite.

Si può quindi escludere , anche con riferimento al decreto 12 giugno 2007, che ci si trovi di fronte ad una fonte normativa di natura sostanzialmente e formalmente regolamentare Ciò conferma come il tratto della specialità della forma di avanzamento a scelta per esami si configuri come una tecnica che intende selezionare, volta per volta, scaglioni di marescialli capo, ben individuabili ex ante, al momento in cui la procedura viene bandita.

Infine, appare priva di consistenza la questione di legittimità costituzionale, proprio alla luce delle considerazioni prima svolte che escludono ogni vulnus alla principio di uguaglianza. I candidati alla procedura de qua concorrono infatti in condizioni di parità. E i vari giudizi di avanzamento sono sempre autonomi tra loro (al limite, anche se la commissione d’avanzamento fosse composta dagli stessi membri e il militare fosse sempre preposto al medesimo incarico). In altri termini, le eventuali diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernenti lo stesso militare, trovano giustificazioni in elementi di giudizio che evolvono nel tempo sulla base della esperienza di servizio e che sono tratti dalla documentazione personale, ora disciplinata nell’’articolo 1032 del regolamento di attuazione del codice dell’ordinamento militare. Ciò conferma che le procedure di avanzamento a scelta per esami sono regolate da atti amministrativi a valenza generale che si rivolgono a insiemi predeterminati di personale già in servizio.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto sia infondato e debba essere respinto con conseguente assorbimento dell’istanza cautelare.

L’ESTENSOREIL PRESIDENTECarlo MoscaAlessandro Pajno

IL SEGRETARIO

D.ssa Tiziana Tomassini