Sui presupposti per l'erogazione dell'indennità mensile di volo e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione II respinge il ricorso con il quale alcuni militari della Marina Militare lamentavano la mancata erogazione di alcuni emolumenti accessori legati all’attività di volo.

In particolare, i militari impugnavano atti dello S.M. che avevano escluso i ricorrenti dall’erogazione per 12 mesi all’anno dell’indennità mensile per equipaggi fissi in volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo.

Il Collegio respinge il ricorso, sottolineando che in forza delle norme applicabili (LL. 5 marzo 1976, n. 187 e 23 marzo 1983, n. 78) presupposto essenziale per l’erogazione di tali indennità è la partecipazione ad equipaggi fissi di volo e di pronto interveno aereo, che determina l’acquisizione di un vero e proprio status con oneri e vincoli connessi al costante stato di pronto intervento aereo, anche per esigenze di turno di allarme e di campagna antincendio.

Il mero inquadramento in reparti che possono effettuare attività di volo o attività ad essa connesse, non assegna al militare lo status di cui sopra e non gli dà titolo per l’erogazione delle suddette indennità bensì dell’indennità generica di volo, di cui all’art. 9, u.c., L. 27 maggio 1970, n. 365, che spetta a tutti gli specialisti aeronautici o di elicottero per l’attività di volo o ad essa connesse, indipendentemente dall’inquadramento in equipaggi fissi in volo.

Pertanto, osserva il Collegio, “anche quando il singolo militare abbia svolto attività continuativa di volo (il che del resto è necessario per un minimo di ore al fine di mantenere la qualifica di specialista), tale attività viene remunerata con la semplice indennità di volo, mancando allo svolgimento di quell’attività la circostanza dell’essere il singolo militare inquadrato in equipaggi fissi di volo, ai quali incombono particolari doveri ed oneri.“.

Nella specie, il Collegio osserva che l’Amministrazione aveva “ampiamente documentato come il numero di ore di volo mediamente effettuate dai ricorrenti negli anni in considerazione, non raggiunga quelle effettuate, invece, da quanti siano stati inquadrati negli equipaggi fissi di volo. Si tratta in altri termini di mansioni analoghe attinenti, però, a due differenti posizioni d’impiego.“.

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Numero 02681/2011 e data 07/07/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 aprile 2011

NUMERO AFFARE 04635/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai Sigg. Lillo Davide CALANDRA ed altri avverso la mancata erogazione dell’indennità mensile di volo
e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo.
Istanza di sospensiva.

LA SEZIONE

Visto il ricorso presentato dal sig. Lillo Davide Calandra ed altri 14 militari della M.M., con il quale chiedono l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, della mancata erogazione in loro favore dell’indennità mensile di volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo;

Vista la propria pronuncia del 7 dicembre 2010;

Vista la relazione n. F622625 del 24 marzo 2011, trasmessa con nota avente pari numero e data e pervenuta in Segreteria il 2 aprile 2011, con la quale il Ministero della Difesa (Stato Maggiore della Marina) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

Con il ricorso straordinario in oggetto i Sigg.ri Lillo Davide Calandra ed altri 14, tutti militari della M.M. assegnati al IV gruppo elicotteri ed in possesso di brevetto di specialisti di elicottero chiedono l’annullamento dei seguenti fogli:

– Fg. Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina

prot. n. 6-28200/F/4 del 13 aprile 2010;

– Fg. Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina

prot. n. 6/6-55052/F7& del 12 luglio 2010;

– Fg. Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina

prot. n. &7&-71030/F/6 del 22 settembre 2010;

– Fg. Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina

prot. n. 6/6-71036/F/6 del 22 settembre 2010;

– e di ogni altro atto comunque connesso e collegato, anteriormente e conseguente.

La richiesta nascerebbe dal fatto che gli atti predetti escluderebbero i ricorrenti dalla erogazione per 12 mesi all’anno dell’indennità mensile per equipaggi fissi in volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo. Il ricorso chiede altresì la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

Non può trovare ingresso in questa sede la domanda, formulata con il ricorso introduttivo, con cui viene richiesto l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’indennità mensile di volo e all’indennità supplementare di pronto intervento aereo anche per i mesi durante i quali non è stato loro riconosciuto l’aver fatto parte di equipaggi fissi di volo. Come è noto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere finalizzato solo all’annullamento di atti amministrativi e non può essere diretto all’accertamento della sussistenza o no di diritti soggettivi o di altre situazioni giuridiche di vantaggio.

Per le medesime ragioni non può trovare ingresso in questa sede la domanda con cui il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’immediata lesività dei provvedimenti impugnati e della eccezione di prescrizione del credito vantato, in quanto il ricorso stesso risulta infondato nel merito.

Infatti l’art. 5 l. 5 marzo 1976, n. 187 recita, ai commi 1 e 2: “Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l’indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell’annessa tabella III.

Ai graduati e militari dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l’indennità mensile di volo nella misura di L. 60.000 e di L. 30.000, cumulabili con l’indennità per il servizio d’istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell’Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia”.

E prosegue poi al comma 4: “Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all’entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l’indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti”.

Queste disposizioni sono poi ripetute nell’art. 6 l. 23 marzo 1983, n. 78.

Da esse si ricava che altro è la partecipazione ad equipaggi fissi di volo, altro è l’inquadramento in reparti che possono effettuare attività di volo o attività ad essa connesse, ma che, a differenza dei primi reparti, non comporta gli oneri ed i vincoli dello status degli equipaggi fissi di volo e di pronto intervento aereo, status che impone, invece, vincoli derivanti dal costante stato di pronto intervento aereo, anche per esigenze di turno di allarme e di campagna antincendio.

Ciò del resto trova conferma nell’art. 18 l. n. 187 del 1976, nel quale si prevede un decreto ministeriale per la determinazione annuale, in relazione alle prevedibili esigenze di ciascuna Forza Armata, dei contingenti massimi del personale destinatario dell’indennità per equipaggi fissi in volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo.

Va inoltre considerato che l’attività di volo, compiuta dai ricorrenti durante l’anno, ha trovato adeguata compensazione nella corresponsione parziale (cioè limitatamente ad alcuni mesi per ogni anno) delle indennità rivendicate e nella corresponsione ai ricorrenti dell’indennità generica di volo, di cui all’art. 9, u.c., l. 27 maggio 1970, n. 365, che spetta a tutti gli specialisti aeronautici o di elicottero per l’attività di volo o ad essa connesse, indipendentemente dall’inquadramento in equipaggi fissi in volo. Pertanto, anche quando il singolo militare abbia svolto attività continuativa di volo (il che del resto è necessario per un minimo di ore al fine di mantenere la qualifica di specialista), tale attività viene remunerata con la semplice indennità di volo, mancando allo svolgimento di quell’attività la circostanza dell’essere il singolo militare inquadrato in equipaggi fissi di volo, ai quali incombono particolari doveri ed oneri.

Del resto l’Amministrazione ha ampiamente documentato, nella propria responsabilità, come il numero di ore di volo mediamente effettuate dai ricorrenti negli anni in considerazione, non raggiunga quelle effettuate, invece, da quanti siano stati inquadrati negli equipaggi fissi di volo. Si tratta in altri termini di mansioni analoghe attinenti, però, a due differenti posizioni d’impiego.

In conclusione il ricorso in oggetto appare infondato e l’istanza cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati deve ritenersi assorbita dal rigetto del ricorso stesso.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto e che l’istanza di sospensiva che l’accompagna debba ritenersi assorbita.

L’ESTENSOREIL PRESIDENTEDamiano NocillaAlessandro Pajno

IL SEGRETARIO

D.ssa Tiziana Tomassini