Dipendenza da causa di servizio e garanzie procedimentali

NOTA

Inseriamo nella rassegna di giurisprudenza alcuni pareri del Consiglio di Stato sul tema dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte da pubblici dipendenti regolato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

In particolare,

– nel parere 20 marzo 2012 n. 1367, la Sezione prima accoglie la censura di difetto di motivazione sollevata dalla vedova del dipendente , vincolando l’Amministrazione ad assumere, ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, un nuovo parere del Comitato che valuti e motivi concretamente e specificamente la sussistenza o meno di un nesso, anche sotto il profilo concausale, tra l’infermità sofferta dall’interessato e il servizio prestato nel corso della sua carriera, alla luce della documentazione emergente dagli atti (rapporto informativo sui servizi prestati);

– nel parere 9 marzo 2012 n. 1182, la Sezione seconda esclude che al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità sia applicabile l’istituto del preavviso di rigettoex art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, sul rilievo che tale procedimento, pur non essendo ricompreso tra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal D.P.R. n. 461 del 2001, che all’art. 14 qualifica il parere del Comitato di verifica come vincolante. La Sezione ricorda, inoltre, che in prcedenza è stato deciso che “in tale fattispecie l’omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento non svolge alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l’Amministrazione conformarsi al parere. Il sopra ricordato indirizzo è, d’altra parte, conforme a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato.” ;

– nel parere 8 marzo 2012 n. 1140 la Sezione seconda esclude l’applicazione dell’art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241 al procedimento retto dal D.P.R. n. 461/01, trattandosi, da un lato, di una procedura avviata ad istanza di parte, dall’altro, perché il regolamento in questione “consente all’interessato nella fase della visita medica di essere assistito da un sanitario di propria fiducia, di rappresentare tutti gli elementi a suo favore che egli ritenga e di produrre tutte le relazioni e referti idonei a supportare la propria pretesa. Pertanto il quadro normativo consente in concreto una piena partecipazione dell’interessato, a tutela della propria posizione giuridica.”;

– infine, nel parere 6 marzo 2012 n. 1107, la Sezione seconda ribadisce che il D.P.R. n. 461/01 riserva al C.V.C.S. il giudizio sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio e ne configura la pronuncia come vincolante per l’Amministrazione, “che non può discostarsene, ma può solo chiedere al Comitato una nuova valutazione.”.

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Numero 01367/2012 e data 20/03/2012 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 04516/2010

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da X.Y.Z., vedova del sostituto commissario della polizia di stato Gaetano W., per l’annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio nonchè per la mancata concessione dell’equo indennizzo;

LA SEZIONE

Vista la relazione 333-A/UC/9702-B/1874/EI del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministero dell’interno dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Rocco Antonio Cangelosi;

premesso e considerato:

con atto presentato in data 5 marzo 2010, la Sig.ra X.Y.Z. (vedova del sostituto commissario della polizia di Stato Gaetano W.) ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto ministeriale n. 3366/09/N del 31 agosto 2009 notificato il 12 novembre 2009 con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da cause di servizio, nonché la concessione del beneficio dell’equo indennizzo per l’infermità “IMA con arresto cardiocircolatorio, coma post-anossico con secondaria encefalopatia e successivo exitus”, che ha provocato il decesso del coniuge, al fine di ottenere la pensione privilegiata e l’equo indennizzo.

In via pregiudiziale l’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nella parte in cui appare espressamente volto a richiedere “ di poter ottenere la pensione privilegiata”, in quanto trattasi di materia devoluta alla Corte dei Conti, con la precisazione che il decreto impugnato non ha in realtà disposto alcun diniego di concessione della pensione privilegiata ordinaria.

Nel merito l’amministrazione fa presente che, nel corso dell’istruttoria, il comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n.103/2008. in data 9 giugno 2008, dopo aver esaminato l’intera documentazione amministrativo-sanitaria relativa alla pratica del ricorrente (comprensiva del p.v. della C.M.O di Torino) e corredata tra l’altro dai rapporti informativi, dal foglio matricolare dell’interessato e dalla documentazione di parte, dichiarava che:

l’infermità “IMA con arresto cardiocircolatorio, coma post-anossico con secondaria encefalopatia e successivo exitus” non può riconoscersi dipendente da causa di servizio.

In conformità al predetto motivato parere n.103/2008, obbligatorio, vincolante e insurrogabile per l’amministrazione, è stato emesso il d.m 3366/09/N, notificato all’interessata in data 12 novembre 2009.

Contro il predetto provvedimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso straordinario, cui ha fatto seguito in data 11 marzo 2010 una lettera indirizzata a “l’ufficio presidenziale della polizia di Stato, presso il palazzo del Quirinale”, chiedendo la concessione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo per l’infermità che ha condotto a morte il coniuge.

In particolare la deducente afferma che l’infarto che ha causato il decesso del marito sarebbe stato provocato dall’attività lavorativa espletata dal de cuius nel corso della carriera, e che la richiesta di riconoscimento sarebbe stata inizialmente accettata dalla CMO di Torino e in seconda battuta rifiutata a Roma.

L’amministrazione eccepisce che, per effetto del nuovo regolamento vigente (DPR 29 ottobre 2001, n.461/2001), la CMO è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre Il CVCS , è l’unico organo abilitato ad accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta..

Nel caso di specie, il comitato di verifica, dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti, è giunto alla conclusione che l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea a agire in senso causale o concausale efficiente e determinante sulla infermità sopra menzionate.

Ciò premesso la Sezione ritiene che le considerazioni svolte dall’amministrazione sembrano seguire clausole di stile che mal riflettono il caso di specie, tenuto conto dei numerosi servizi, con piantonamenti diurni e notturni, svolti dal sostituto commissario W. in condizioni di grave disagio e difficoltà, che potrebbero aver causato l’infermità che ha portato al decesso l’interessato, come si potrebbe supporre sulla base del verbale della CMO di Torino del 31 ottobre 2006 n. ACOMM2066238.

In effetti, il provvedimento di rigetto, pur essendo stato adottato dall’amministrazione dopo avere acquisito e/o posti in essere tutti gli atti endoprocedimentali all’uopo necessari (foglio matricolare, rapporti informativi, pp.vv della C.M.O), sulla base dei quali il C.V.C.S ha emesso il proprio parere, non sembra aver tenuto conto sufficientemente del rapporto informativo sui servizi prestati dall’interessato, di cui all’allegato 9 della documentazione trasmessa dall’amministrazione con la nota citata in epigrafe.

Sussiste pertanto il dedotto vizio di difetto di una motivazione concreta e puntuale, riferita al caso di specie. Sicché il provvedimento va annullato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà adottare, ma tenendo conto del predetto allegato n.9 e previa eventuale acquisizione di ulteriore parere, valutando e motivando concretamente e specificamente la sussistenza o meno di un nesso, anche sotto il profilo concausale, tra l’infermità sofferta dall’interessato e il servizio prestato nel corso della sua carriera.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Rocco Antonio Cangelosi Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

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Numero 01182/2012 e data 09/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 14 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 02104/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla signora X Y, per l’annullamento del decreto n. 2063/N del 17 novembre 2009, che rigetta l’istanza di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo.

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n.30319 del 14 aprile 2010, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

Visto il ricorso, datato 10 febbraio 2010, ed i relativi allegati;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;

PREMESSO:

Il vizio di legittimità per cui la ricorrente chiede con il presente ricorso l’annullamento del decreto n. 2063/N del 17 novembre 2009, reiettivo delle istanze di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, emanato in conformità con il parere n. 513/2008 del19 settembre 2008, si riassume nell’omesso preavviso di rigetto contemplato dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

CONSIDERATO:

L’unica, censura, con cui l’interessata lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non avendo l’amministrazione comunicato il preavviso di rigetto, è infondata e deve essere rigettata. Deve, in proposito essere ricordato che la giurisprudenza delle Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha da tempo escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 trovi applicazione nel procedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, regolato dal D.P.R. n. 461 del 2001, e ciò in considerazione della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all’art. 14 del sopra richiamato D.P.R. n. 461 del 2001.

E’ stato, infatti, osservato che la natura non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in questione dal Comitato esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2007 n. 3036/07) Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, pur non essendo ricompreso tra le ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con precisione da cadenze temporali predefinite dal D.P.R. n. 461 del 2001, che all’art. 14 qualifica il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009). E’ stato, così, ritenuto che in tale fattispecie l’omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento non svolge alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende superflua tale comunicazione, dovendo l’Amministrazione conformarsi al parere.

Il sopra ricordato indirizzo è, d’altra parte, conforme a quello elaborato in sede giurisdizionale, alla stregua del quale la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non è invocabile allorchè il provvedimento conclusivo del procedimento abbia contenuto vincolato (Cons. Stato, Sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314).

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Mauro Zampini Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

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Numero 01140/2012 e data 08/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012

NUMERO AFFARE 00610/2011

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Amedeo Lanza, per chiedere l’annullamento del decreto n. 01926 in data 12 marzo 2010, con cui il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha rigettato l’istanza da lui presentata per chiedere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio della infermità: “persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con tratti fobico ossessivi, quadri clinico da considerarsi cronicizzato”;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 0316560 in data 28 gennaio 2011, con la quale il Ministero della giustizia, dipartimento amministrazione penitenziaria, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

Il ricorrente chiede l’annullamento del decreto n. 01926, in data 12 marzo 2010, con cui il Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha rigettato l’istanza da lui presentata per chiedere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio della infermità: “ persistente disturbo ansioso depressivo di grado medio con tratti fobico ossessivi, quadri clinico da considerarsi cronicizzato”.

Deduce la violazione del’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto l’amministrazione avrebbe proceduto senza darne previa comunicazione.; deduce altresì la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della citata legge n. 241 del 1990 per motivazione carente e difetto di istruttoria. Il provvedimento impugnato non recherebbe una motivazione specifica, puntuale e persuasiva in ordine alle ragioni che hanno condotto l’amministrazione a disconoscere il nesso di causalità o con causalità efficiente tra la malattia e il servizio reso e documentato.

L’amministrazione penitenziaria ha trasmesso la prevista relazione istruttoria sostenendo la legittimità del suo operato.

. Considerato

1. Il ricorso non è fondato. Come questo consesso ha avuto modo di puntualizzare in molte occasioni relative a ricorsi di analoga natura, le valutazioni del comitato di verifica per le cause di servizio, organo di natura tecnico-sanitaria, possono essere cognite in questa sede contenziosa qualora il ricorrente fornisca elementi o principi di prova che possano condurre a mettere in discussione la completezza, la logicità e la ragionevolezza del percorso valutativo compiuto dal comitato. Questa situazione si può configurare, ad esempio, quando fatti rilevanti e documentati, dal punto di vista dell’etio genesi della patologia risultino pretermessi.

2. Nel caso che ci occupa invece il comitato di verifica ha esaminato in modo completo tutte le circostanze di servizio che hanno caratterizzato l’attività del ricorrente; si legge infatti nella motivazione che si tratta “ di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione … Non rinvenendosi nel caso di specie documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Da questo punto di vista le considerazioni svolte dal ricorrente si sviluppano esattamente sul terreno analitico che il comitato ha esaminato svolgendo la propria disamina proprio a partire dalle caratteristiche concrete del servizio svolto, dedotte dallo stesso ricorrente, peraltro in modo assai generico. Quindi la valutazione del comitato appare logica e proporzionata.

3. Per quanto riguarda l’omessa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, va rilevato che nel caso in esame ci troviamo di fronte ad una procedura avviata ad istanza di parte, il cui esito era, in concreto, assolutamente non derogabile dal punto di vista dell’amministrazione attiva titolare del potere di emettere il provvedimento finale. Peraltro nell’ambito del procedimento avviato dal ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio, la normativa vigente consente in concreto all’interessato di fornire tutti gli elementi conoscitivi di natura tecnico-sanitaria, idonei a formare l’equilibrato convincimento del comitato di verifica. Il d.P.R. 461 del 2001, che regola la materia, consente all’interessato nella fase della visita medica di essere assistito da un sanitario di propria fiducia, di rappresentare tutti gli elementi a suo favore che egli ritenga e di produrre tutte le relazioni e referti idonei a supportare la propria pretesa. Pertanto il quadro normativo consente in concreto una piena partecipazione dell’interessato, a tutela della propria posizione giuridica. Nessuna delle censure svolte è fondata.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto non è fondato e deve essere respinto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo De Ioanna Pietro Falcone

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Tiziana Tomassini

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Numero 01107/2012 e data 06/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012

NUMERO AFFARE 02362/2010

OGGETTO:

Ministero della difesa comando generale arma carabinieri.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’App. CC X.Y. avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ed il diniego dell’equo indennizzo.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 54049/B/RS del 29 aprile 2010, trasmessa con nota n. 54049/RS del 30 successivo e pervenuta in Segreteria il 17 maggio 2010, con la quale il Ministero della Difesa (Comando generale dell’Arma dei carabinieri) chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

L’Appuntato dei carabinieri X.Y. ha chiesto, con domanda presentata il 18 maggio 2005, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “tendinopatia calcificata della cuffia dei rotatori”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Torino, con verbale mod. B n. 1062219 in data 5 maggio 2006, giudicava la patologia ascrivibile a nessuna categoria.

Ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 461 del 2001, l’Amministrazione richiedeva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), con relazione del 5 dicembre 2007, il prescritto parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità, trasmettendo, oltre al citato verbale della C.M.O., tutta la documentazione acquisita nel corso dell’istruzione, costituita, in particolare, da: certificazione medico-sanitaria prodotta a corredo della domanda; rapporto informativo relativo al servizio reso dal ricorrente, completo di relazione di servizio relativa ad uno specifico episodio risalente al 4 maggio 2005; copia del foglio matricolare.

Il C.V.C.S., con nota interlocutoria n. 51437/2007 del 5 dicembre 2007, ha chiesto che la C.M.O. di Torino fornisse chiarimenti riguardo alla “localizzazione della patologia”.

Il Comando generale dell’Arma, acquisita l’integrazione istruttoria richiesta, ha restituito il fascicolo al C.V.C.S. Il Collegio, anche sulla base dei nuovi elementi acquisiti, ha giudicato, con parere n. 51437/2007 in data 18 maggio 2009, l’infermità “tendinopatia calcificata della cuffia dei rotatori spalla sinistra” NON dipendente da causa di servizio; pertanto l’Amministrazione ha successivamente emesso il decreto n. 4867/09 del 12 novembre 2009, notificato il 18 gennaio 2010, con il quale negava il beneficio richiesto, in quanto la patologia era stata giudicata non dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica e ascritta a nessuna categoria dalla C.M.O. di Torino.

Con atto del 22 febbraio 2010, l’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al fine di ottenere l’annullamento del suddetto decreto, deducendo difetto d’istruttoria.

Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione si esprime per l’infondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

Come è noto, il d.P.R. n. 461 del 2001 riserva al C.V.C.S. il giudizio sulla dipendenza delle infermità da causa di servizio e ne configura la pronuncia come vincolante per l’Amministrazione, che non può discostarsene, ma può solo chiedere al Comitato una nuova valutazione.

Ma, come risulta dalla narrativa dei fatti e dalla motivazione del giudizio espresso il 18 maggio 2009, non vi erano elementi perché l’Amministrazione potesse chiedere una nuova valutazione.

Del resto il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale non censurabile in sede di scrutinio di legittimità, se non per violazione delle norme, che ne regolano l’espressione, o per evidenti irrazionalità, difetti di motivazione, illogicità, carenza grossolana d’istruttoria. Nel caso di specie nessuna di queste figure sintomatiche di eccesso di potere è riscontrabile, sicchè il provvedimento impugnato appare esente da mende.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Damiano Nocilla Pietro Falcone

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Tiziana Tomassini