Concorsi pubblici: lex specialis e legge d'interpretazione autentica

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione ritiene infondato il ricorso proposto dal soggetto escluso dal concorso per l’ammissione alla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei VVF.

Oggetto del contendere è la portata di un requisito richiesto dalla normativa e dal D.M. di indizione ai fini della stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale, vale a dire, essere iscritto in appositi elenchi, di cui all’art. 6, D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni e aver effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Era accaduto che con una norma entrata in vigore dopo l’indizione del bando, l’art. 3 co. 91 L. n. 244/2007, finanziaria per il 2008, era stata precisata – in senso preclusivo per il ricorrente – la portata temporale del requisito dell’effettuazione dei centoventi giorni di servizio, nel senso che tale requisito dovesse essere stato maturato nell’arco del quinquiennio immediatamente anteriore alla procedura di stabilizzazione.

A giudizio del ricorrente, la disposizione della finanziaria non è applicabile al concorso in itinere, pena la violazione dei principi di irretroattività delle leggi e tempus regit actum.

Il Collegio non condivide tale impostazione del ricorso e respinge le censure, ritenendo il ricorso meritevole di reiezione.

A giudizio del Collegio, l’art.3 co. 91 L. 244/07 cit. ha solo effetti chiarificatori, del tutto ragionevoli, riguardo le modalità applicative del requisito dei centoventi giorni, reca una vera e propria interpretazione autentica (compatibile con e conseguente al testo della norma interpretata) e, come tale, e non può non avere una portata retroattiva.

Osserva la Sezione che:

– il divieto di retroattività delle leggi non ha – al di fuori del campo penale – dignità costituzionale, per cui il legislatore, nazionale o regionale, può emanare norme, interpretative od innovative, con efficacia retroattiva purché quest’ ultima trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti;

– la legge interpretativa non viola, di per sé, gli art. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato già formatosi e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso né la legge interpretativa si pone in contrasto con le guarentigie costituzionali sulla tutela delle situazioni giuridice dinanzi alla giurisdizione;

– l’illegittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica si può ipotizzare soltanto quando il significato imposto dalla disposizione interpretata non rientri tra quelli astrattamente riconducibili nell’ambito dei possibili significati della norma medesima.

In ordine ai limiti di applicazione delle norme sopravvenute alle procedure concorsualiin itinere, il Collegio osserva che “(…) le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio; pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella ” lex specialis”, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse.“.

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Numero 02166/2012 e data 10/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2012

NUMERO AFFARE 03523/2008

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor Fernando Totino;

avverso l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

LA SEZIONE

Vista la relazione 4667/VOL del 09/10/2008 con la quale il Ministero dell’interno Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor Fernando Totino chiedeva l’annullamento della nota n. 1108/MI00081 con la quale il dirigente dell’Area concorsi di accesso della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco ha comunicato al ricorrente la mancanza del requisito dell’età nonché del requisito dell’effettuazione dei 120 giorni di servizio richiesti in qualità di volontario dei vigili del fuoco per l’ammissione alla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria , per la copertura dei posti nei limiti stabiliti dall’art. 1 comma 519 della legge n. 296 del 2006.

Con D.M. n. 3747 del 27 agosto del 2007 l’Amministrazione dell’interno ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura dei posti di vigile del fuoco, nella misura e nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario dei vigili del fuoco.

Tale normativa stabilisce che “Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è consentita al personale che risulti iscritto in appositi elenchi, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’art 309 , comma 3 ter, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.”

L’art. 2 del D.M. n. 3747 del 2007, in conformità alla legge n. 296 del 2006, a sua volta prevede espressamente, fra i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva in oggetto : a) l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 206 n. 139 da almeno tre anni alla data del 1 gennaio 2007 ; b) l’aver prestato servizio alla data del 1 gennaio 2007 per non meno di centoventi giorni in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) età non superiore a 37 anni , alla data del 1 gennaio 2007.

Il ricorrente aveva 38 anni e 5 mesi alla data di scadenza dei termini previsti del bando e non possedeva il requisito dei 120 giorni di servizio nel quinquennio 2 gennaio 2002- 1 gennaio 2007.

Il ricorrente , circa il requisito dell’età , sostiene che l’Amministrazione ha violato l’art. 1 commi 519 e 526 della legge finanziaria per il 2007 e l’art. 2 del bando di concorso, in quanto il requisito dell’età sarebbe una discriminazione in materia di lavoro fra cittadini, anche alla luce della direttiva del Consiglio dell’UE 2000/78/CE del 27 novembre 2000.

Per il requisito dei centoventi giorni sostiene che l’Amministrazione avrebbe applicato illegittimamente perché retroattivamente l’art. 3, comma 91, della legge n. 244 del 2007 ( legge finanziaria per il 2008) recante interpretazione autentica del bando di concorso, che avrebbe così , innovando, variato in modo contrario alla legge uno dei requisiti di partecipazione (ossia i centoventi giorni di servizio che non erano ancorati al quinquennio predetto).

Il Ministero ha concluso per il rigetto.

Considerato:

Il ricorso merita il rigetto.

Il bando di gara (datato 27/8/2007) prevedeva come requisito di ammissione l’aver prestato servizio, alla data dell’112007, per non meno di 120 giorni in qualità di volontario nel corpo in questione.

La relativa domanda di partecipazione veniva presentata entro il termine perentorio (cioè trenta giorni dalla pubblicazione del bando).

L’odierno ricorrente si lamenta che l’Amministrazione avrebbe calcolato i 120 giorni con riferimento al quinquennio 2 gennaio 2002- 1 gennaio 2007.

Successivamente al bando, con la norma invocata nel provvedimento di esclusione impugnato (art. 3 comma 91 l. 244/2007, finanziaria per il 2008), il legislatore statuiva che “il limite del quinquennio previsto dal comma 519 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell’effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio“.

La norma può incidere sulle fasi chiuse delle procedure concorsuali in corso in quanto, se per un verso tale disposto interviene in epoca successiva a quella di presentazione delle domande, per un altro verso attiene alla questione dei requisiti di assunzione e, comunque, pur non contenendo alcuna espressa indicazione circa l’applicabilità ai concorsi in atto (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 12 giugno 2008 , n. 2909) si appalesa chiaramente come una disposizione avente natura interpretativa.

Il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a dignità costituzionale, ad eccezione della legge penale, per cui il legislatore, nazionale o regionale, può emanare norme, interpretative od innovative, con efficacia retroattiva purché quest’ ultima trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. ( Corte costituzionale, 06 dicembre 2004 , n. 376).

Le leggi interpretative vanno pertanto definite tali in relazione al loro contenuto normativo: nel senso che la loro natura va desunta da un rapporto fra norme – e non fra disposizioni – tale che il sopravvivere della norma interpretante non fa venire meno la norma interpretata, ma l’una e l’altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario (Corte costituzionale, 03 dicembre 1993 , n. 424 Cultrera e altro).

Una legge interpretativa non viola, di per sé, gli art. 101, 102 e 104 Cost., a meno che essa non leda il giudicato già formatosi e non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso, dovendosi, peraltro, escludere, ove non ricorrano tali circostanze, che si verifichi una lesione delle attribuzioni del potere giudiziario in quanto legislatore e giudice agiscono su piani diversi; pertanto, le leggi interpretative non sono neppure contrastanti con le disposizioni degli artt. 24 e 25 comma 1 cost. (Corte costituzionale, 04 aprile 1990 , n. 155).

In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio “tempus regit actum” attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio.

Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell’indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti, per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella ” lex specialis”, non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. (Consiglio Stato , sez. VI, 12 giugno 2008 , n. 2909).

Ciò tuttavia non può valere ove la norma sopravvenuta, come nella specie, abbia natura interpretativa , come si desume dal suo tenore letterale, che richiama un principio generale previgente, ed è volto ad attribuire un significato preciso ad una disposizione preesistente.

In tal senso non v’è alcuna violazione del principio tempus regit actum stante la portata retroattiva della norma interpretativa.

Va anche rilevato che l’illegittimità costituzionale della legge di interpretazione autentica si può ipotizzare soltanto quando il significato imposto dalla disposizione interpretata non rientri tra quelli astrattamente riconducibili nell’ambito dei possibili significati della norma medesima.( in tal senso CdS VI 21 luglio 2010 n. 6791 ).

Peraltro va ricordato che la Corte costituzionale ha valutato legittime le norme che hanno disciplinato il procedimento di stabilizzazione .

Il giudice delle leggi ha ritenuto infatti che non sia fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’art. 6 d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Poiché l’intento del legislatore è stato quello di stabilizzare personale volontario dei vigili del fuoco munito di comprovata e aggiornata professionalità, la preferenza accordata ai lavoratori effettivamente utilizzati per almeno centoventi giorni negli ultimi cinque anni rispetto agli altri rimasti inattivi, seppure iscritti da più tempo negli appositi elenchi, soddisfa tale esigenza, mentre il vincolo delle risorse disponibili giustifica il parametro temporale prescelto (triennio di iscrizione e centoventi giorni di effettivo utilizzo) rispetto ad altri requisiti che per la loro ampiezza determinerebbero un’eccessiva crescita degli aspiranti, con oneri insostenibili per la finanza pubblica, non risultando altresì di per sé arbitraria l’opzione legislativa di valorizzare la collocazione temporale del servizio prestato ai fini del riconoscimento di un dato beneficio in favore di pubblici dipendenti (sentt. n. 430 del 2004, 376 del 2008; ordd. n. 439 del 2001, 70 del 2009, 59 del 2010 ;Corte costituzionale, 28 ottobre 2010 , n. 303).

Di conseguenza, l’intervento di cui all’art.3 comma 91 della legge finanziaria per il 2008 ha solo effetti chiarificatori, del tutto ragionevoli, riguardo le modalità applicative del requisito dei centoventi giorni, esso, pertanto, reca una vera e propria interpretazione autentica (con attribuzione alla norma di un significato desumibile dall’inciso “nei limiti”) e non può non avere una portata retroattiva.

Ritenuta infondata anche la doglianza relativa al requisito dell’età, fissata in 37 anni dal d.m. n. 3747 del 2007, in ossequio alla legge n. 246 del 2006, per ragioni evidentemente connesse alla natura del servizio prestato e quindi non discriminatorie, si deve concludere che il ricorso merita il rigetto. Resta assorbita l’istanza cautelare.

P.Q.M.

Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell’istanza cautelare.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola