Dissesto finanziario dell'ente e ammissione dei crediti

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione conferma che l’onere di dimostrare i requisiti di ammissione di un credito al piano di rilevazione della massa passiva grava sul creditore, il qual, a tal fine, è onerato di offrire all’organismo straordinario di liquidazione tutti i documenti a tal fine necessari, in particolare scheda di rilevazione della partita debitoria nonché l’attestazione da rendersi dal responsabile del servizio.

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Numero 01314/2012 e data 17/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 23 febbraio 2011

NUMERO AFFARE 00745/2010

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla SERIT s.p.a., Gruppo Bancario Bancaroma, in persona del dott. Alberto Antonini, vice presidente e legale rappresentante, per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso proposto avverso il provvedimento dell’organo straordinario di liquidazione del Comune di Ischia di esclusione di crediti dal piano di rilevazione della massa passiva.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 1480/1999 del 27 novembre 2009, pervenuta il 18 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

premesso.

L’organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) del Comune di Ischia – nominato a seguito della deliberazione del consiglio comunale di detto Comune n. 2 del 3 febbraio 1993, dichiarativa dello stato di dissesto finanziario – con deliberazione n. 457/1 del 3 settembre 1998 ha disposto di non ammettere tra i debiti fuori bilancio maturati in data precedente al 12 giugno 1990 (rientranti pertanto nella fattispecie di cui all’art. 87, 3° comma, lett. f. del D.Lgs. n. 77 del 1995) quello vantato dalla SERIT Napoli, Ambito B, per l’importo di lire 1.230.224.058.

Tale credito è stato dichiarato inammissibile in quanto risultano mancanti la scheda di rilevazione della partita debitoria nonché l’attestazione da rendersi dal responsabile del servizio.

La società interessata ha presentato ricorso gerarchico, ex art. 87 del D.Lgs. n. 77 del 1995 e successive modifiche, contro l’O.S.L. del Comune di Ischia e, formatosi il silenzio-rigetto in data 11 gennaio 1999, ha tempestivamente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato per la riforma dell’atto di esclusione e l’ammissione del credito preteso.

In sintesi, la SERIT ricorrente, che, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto a compilare gli elenchi dei propri “residui di gestione” consegnando i tabulati e relativi supporti informatici alla ex Intendenza di finanza di Napoli in data 8 novembre e 28 dicembre 1993 e 15 marzo 1994, ritiene illegittimi i pronunciati motivi di esclusione.

Ciò in quanto la scheda di rilevazione della partita debitoria (ex art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 336 del 1994) e l’attestazione da rendersi dal responsabile del servizio (ai sensi del D.Lgs. n. 342 del 1997) indicate nel nuovo testo dell’art. 87, quarto comma, del D.Lgs. n. 77 del 1995, richiesti dall’O.S.L. e non resi dall’Ente, non costituiscono atti propedeutici all’ammissione del credito.

Il provvedimento di rigetto si fonda sul capoverso del quarto comma citato, per il quale “i responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del credito”.

La ricorrente contesta, per la propria situazione, la irragionevolezza e inopportunità della richiesta formulata al riguardo dall’O.S.L., poiché tutte le circostanze per le quali le suddette attestazioni sono previste – prestazione effettivamente resa, espletamento di pubbliche funzioni di competenza dell’ente locale, non avvenuto pagamento (nemmeno parziale), debito non prescritto alla data di deliberazione del dissesto – sono chiaramente ravvisabili nel credito azionato dalla stessa.

L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne chiede la reiezione.

Considerato

Il ricorso è infondato.

Premette la Sezione che la deliberazione dello stato di dissesto di un ente locale determina l’apertura di un procedimento amministrativo diretto all’accertamento della massa passiva e alla sua eliminazione mediante l’intervento di un organo straordinario di liquidazione, nominato con d.P.R. su proposta del Ministro dell’interno (art. 85 del d.lgs. n. 77 del 1995). L’organo straordinario di liquidazione decide l’inserimento dei singoli crediti nella massa passiva, tenendo conto degli elementi di prova del debito, desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore e da quella eventualmente fornita dai responsabili dei servizi dell’ente locale competente per materia (art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 77 del 1995).

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che il d.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, nell’indicare quale oggetto della competenza della commissione straordinaria di dissesto degli enti locali i “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” (art. 85, comma 4) e i “debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 37” verificatisi entro il termine (art. 87, comma 3), intende far rientrare nell’ambito del dissesto tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione antecedenti il dissesto stesso; tuttavia, per quanto ampio, l’ambito indicato dal legislatore non può considerarsi esteso fino a includere nella massa passiva debiti ancora in via di accertamento e, pertanto, privi dei requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità (ex multis, Cons. St., Sez. V, 3 agosto 2004, n. 5426).

Anche a voler richiamare, in ossequio al principio che tempus regit actum, il 1° comma dell’articolo 21 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella l. 19 marzo 1993 n. 68, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale e di contabilità pubblica, poi recepite dal d.lgs. n. 77 del 1995, il risanamento deve essere comunque correlato – come ricordato nella relazione ministeriale – ai “crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte”.

Nel caso in esame, il credito vantato dalla ricorrente è costituito dai residui di gestione per tributi dell’ente anticipati e non potuti riscuotere – emergenti dai tabulati rassegnati all’Intendenza di finanza di Napoli – di talché, espone l’interessata, non sussistono dubbi che la prestazione (anticipazione) sia stata effettivamente resa (versata) in virtù dell’obbligo del non riscosso per riscosso, nell’ambito dell’espletamento delle pubbliche funzioni per garantire la certezza del flusso delle entrate dell’ente locale.

A riprova, viene rilevato come, in caso di inadempimento, il comune avrebbe dovuto attivare la prevista procedura di esproprio della cauzione.

Di qui l’affermazione della sufficienza degli elementi disponibili all’O.S.L. per l’ammissibilità del credito.

Va al riguardo rilevato che, per quanto sopra esposto, l’ammissibilità alla massa passiva deve presentare la copresenza di specifici requisiti, quali la certezza, nel senso che esista l’obbligazione di dare e che le stessa sia inevitabile per l’ente, la liquidità, cioè che il debito sia definito nel suo ammontare, e la esigibilità, vale a dire il pagamento non sia sottoposto a termini o condizioni, oltre, naturalmente, alla non intervenuta prescrizione (cfr., circolare del Ministero dell’interno del 20 settembre 1993, in relazione ai vincoli introdotti dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 378 del 1993).

In relazione al credito della ricorrente, fermo l’obbligo di versare alle scadenze prestabilite l’intero importo delle rate dei ruoli avuti in carico (c.d. non riscosso per riscosso) il concessionario matura il diritto di essere rimborsato dal comune di quelle quote di tributi che non ha riscosso perché indebite o inesigibili, riferibili, nella fattispecie, agli anni 1992 e precedenti.

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 82 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il diritto del concessionario al rimborso delle quote inesigibili viene meno nei seguenti casi:

– quando gli atti della procedura esecutiva risultino viziati da irregolarità;

– quando, infine, non abbia provveduto alla comunicazione prescritta dall’articolo 97 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Si evidenzia, poi, in relazione che, a seguito delle modifiche apportate al comma 4 dell’art. 7 del d.lgs. n. 77 del 1995 – essendo stato eliminato l’obbligo da parte dell’ente di trasmettere all’organo straordinario gli elenchi delle partite debitorie con documenti e schede di rilevazione sottoscritti dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dal funzionario responsabile per materia – l’onere di dimostrare la sussistenza del debito rimane sempre a carico del creditore, il quale è tenuto ad iscriversi al dissesto con documenti probanti.

L’impugnata deliberazione dell’O.S.L. ha legittimamente escluso dal piano di rilevazione della massa passiva il credito, relativo a residui di gestione per tributi del Comune di Ischia, anticipati e non riscossi dal creditore, a causa della anticipata cessazione del servizio esattoriale da parte dello stesso, stante la mancanza della documentazione non resa dall’ente, e non derivabile da quanto prodotto dalla richiedente.

In proposito, non può assumere rilievo, a sostegno della pretesa in ricorso, la riferita trasmissione dei supporti magnetici relativi ai ruoli correlati alla richiesta di rimborso all’Intendenza di finanza, considerato che, ai sensi dell’art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 77 del 1995, incombeva alla richiedente l’obbligo di fornire una idonea documentazione a dimostrazione della sussistenza dei necessari requisiti.

Non può neppure sostenersi che l’esigibilità del credito possa dedursi dalla circostanza che l’ente locale interessato non aveva attivato la procedura di esproprio della cauzione.

In proposito, occorre rammentare che, dopo il controllo preventivo esercitato nella fase istruttoria e finalizzato all’accertamento della sussistenza in capo all’interessato dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, la costituzione di un rapporto di concessione determina l’insorgere in favore dell’Amministrazione concedente di una serie di poteri di vigilanza e repressione in relazione agli obblighi e alle responsabilità gravanti sul titolare della concessione medesima, tanto più estesi e penetranti, quanto più siano coinvolti interessi pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 1982, n. 139). In tale contesto, la cauzione costituisce garanzia reale generica, apprestata dall’ordinamento per assistere qualsiasi ragione di credito effettivamente esistente in favore dell’Amministrazione (Cass. civ., sez. III, 20 maggio 1999, n. 49129), all’esito dell’espletamento e della definizione delle previste procedure.

Sulla base delle considerazioni espresse il ricorso appare infondato, risultando assorbita l’ulteriore considerazione proposta dall’Amministrazione in ordine alla possibilità di ricomprendere il credito nell’esercizio finanziario di competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Il ricorso in esame deve, quindi, essere respinto, restando impregiudicata la facoltà della ricorrente di promuovere eventuali azioni in sede civile per il recupero del credito, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria, secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 269 del 1998.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Roxas Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Sabina Sgroi