Enti locali: relazione del revisore e approvazione del rendiconto

NOTA

Con il parere in rassegna la Sezione Prima ritiene meritevole di accoglimento il ricorso straordinario proposto da un Consigliere comunale contro la delibera consiliare di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario, sotto il proflo della violazione degli artt. 227 e 239, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sub specie carenza della disponibilità della relazione del revisore almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio (l’art. 227, TUEL prevede, in particolare, che “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.” ).

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Numero 01960/2012 e data 23/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 giugno 2011

NUMERO AFFARE 04237/2010

OGGETTO:

Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Avv. G. P. per l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Arpaise n. 14 del 15 luglio 2009 avente ad oggetto “approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario 2008”.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0014204 del 23 settembre 2010, pervenuta il successivo 28 settembre, con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giuseppe Roxas;

ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione ministeriale;

premesso:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’Avv. G.P., consigliere comunale del Comune di A., chiede l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di detto Comune n. 14 del 15 luglio 2009, avente ad oggetto “Approvazione rendiconto di gestione esercizio finanziario anno 2008”, in uno con gli atti, consequenziali e connessi.

In data 25 giugno 2009 il Comune di A. ha notificato, a mezzo del messo comunale, l’avviso n. 1947 in pari data con cui ha comunicato il deposito, presso l’ufficio ragioneria, del rendiconto di bilancio relativo all’esercizio finanziario 2008 con i relativi allegati.

L’interessato riscontrava che, tra gli atti depositati, non era presente la relazione dell’organo di revisione, acquisita al protocollo del Comune in data 3 luglio 2009, e cioè successivamente alla comunicazione di avvenuto deposito, e che di tale deposito non era stata data comunicazione ai consiglieri comunali.

Al ricorrente, inoltre, recatosi presso il Comune in data 13 luglio 2009, è stato consegnato a mano l’avviso di convocazione del consiglio comunale (n. 2072 del 9 luglio 2009) recante in calce la relata di notifica eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il 10 luglio 2009.

Nonostante l’invito dell’interessato a differire la seduta consiliare, quest’ultima ha avuto luogo alla prevista data del 15 luglio 2009, concludendosi, in assenza del ricorrente, con l’approvazione del rendiconto consuntivo.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 227 e 239 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 65 e 66 del regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione n. 27 del 29 novembre 1995, per carenza della disponibilità della relazione del revisore almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio.

Inoltre si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 3 del regolamento consiliare e dell’art. 10 dello Statuto del Comune per l’irregolare modalità di notifica della comunicazione di convocazione con mancato rispetto del termine di cinque giorni liberi, anteriori alla data della seduta.

Nelle proprie controdeduzioni il Comune sostiene la regolarità della procedura seguita ed il rispetto dei termini previsti e propone la pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di interesse.

Il Ministero, nella propria relazione, ritiene il ricorso fondato per il mancato rispetto dei termini di deposito dello schema di rendiconto.

Considerato

Preliminarmente deve respingersi la prospettazione di inammissibilità del gravame avanzata dal Comune in ordine alle doglianze proposte dal ricorrente.

Invero, se per consolidato orientamento giurisprudenziale il giudizio amministrativo, nelle normalità dei casi, non è deputato a dirimere controversie tra organi appartenenti ad uno stesso ente, è peraltro jus receptum che la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare atti degli organi di cui fanno parte è consentita ove vengano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo o vengono in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’Ufficio (ex multis, C.d.S., Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5280).

Nel caso in esame la lesione del munus pubblicum del ricorrente appare palese.

Infatti, la doglianza proposta in ordine al mancato rispetto dei termini di deposito dello schema di rendiconto e degli allegati, che, in funzione della consapevole valutazione dei consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere messo a disposizione entro un termine non inferiore a 20 giorni prima della seduta consiliare, non appare rispettato, per stessa ammissione del Comune resistente.

Né può assumere consistenza quanto dedotto dal Comune circa l’insussistenza di un obbligo di allegazione alla proposta di rendiconto della relazione del revisore dei conti.

Ai sensi del quinto comma dell’art. 227 del d.lgs. n. 267 del 2000, la relazione in questione costituisce parte integrante degli allegati al rendiconto, e l’art. 65, comma ultimo, del regolamento di contabilità del Comune prevede che deve essere messo a disposizione dei consiglieri “lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge”. Compresenza ovviamente necessaria, atteso che la relazione in questione deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché gli eventuali rilievi, considerazioni e proposte sugli sviluppi della gestione medesima.

Nel caso in esame la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio di ragioneria del documento contabile con i relativi allegati è stata effettuata dal Comune in data 25 giugno 2009, mentre la relazione dell’organo di revisione è stata depositata solo in data 3 luglio 2009.

Non risulta pertanto rispettato il termine di 20 giorni anteriori alla seduta consiliare, svoltasi il 15 luglio 2009, prescritti dalla normativa.

La fondatezza di tale motivo di doglianza appare assorbente rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi addotti nel gravame che, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Giuseppe Roxas Carmine Volpe

IL SEGRETARIO

Sabina Sgroi