Sul riconoscimento della personalità giuridica di un ente di culto non cattolico

NOTA

Con il parere in rassegna, il Consiglio di Stato si pronuncia in senso favorevole al riconoscimento in capo alla Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio, con sede in Roma, avente quale scopo principale la diffusione della fede cristiano-ortodossa, della personalità giuridica quale ente di culto, non cattolico, ai sensi degli artt. 2, L. 24 giugno 1929 n. 1159 e 10, R. D. 28 febbraio 1930 n. 289.

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Numero 02014/2012 e data 27/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2012

NUMERO AFFARE 00491/2012

OGGETTO:

Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Riconoscimento personalità giuridica della Diocesi copto-ortodossa di San Giorgio – ex art. 2 l. 1159/1929.

LA SEZIONE

Visto il protocollo di sottoscrizione 327 con il quale il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco D’Ottavi;

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella suindicata relazione premette che con istanza del 30 aprile 2010 il legale rappresentate della “Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio”, avente sede in Roma, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell’organismo quale ente di culto diverso dal cattolico, ai sensi degli artt. 2 della legge n.1159/1929 e 10 del R.D. n.289/1930.

Rileva al riguardo che il Patriarcato Copto-Ortodosso di Alessandria d’Egitto, sotto la cui giurisdizione, dipendenza e protezione canonica è sottoposta la Diocesi, ha approvato la creazione della medesima con apposito decreto del Patriarca del 31 ottobre 2007; successivamente, a seguito del decreto dell’8 agosto 2009, integrativo e modificativo del precedente, il Patriarcato ha approvato lo Statuto dell’Ente, redatto in Italia per atto pubblico in data 8 settembre 2009, repertorio n.135136, a rogito notaio Anna Maria Lipari.

La “Diocesi”, come si evince, dalla lettura della documentazione allegata ha natura religiosa e persegue come scopo principale la diffusione della fede cristiano-ortodossa; l’articolazione territoriale in sei parrocchie testimonia il radicamento in Italia della Diocesi alla quale aderisce una comunità religiosa complessiva di circa 44.000 fedeli; in ragione della presenza di numerose comunità afferenti alla Diocesi in diverse province, è stato acquisito, per richiesta di riconoscimento giuridico, il parere di cinque Prefetture che, unitamente alla Prefettura di Roma in cui ricade tanto la sede dell’Ente, quanto il domicilio del legale rappresentate, si sono espresse favorevolmente.

Per quanto concerne il patrimonio, i beni dell’ente attualmente sono costituiti dalla somma di € 22.113,78 come certificato dalla Banca Unicredit in data 5 ottobre 2011; inoltre il complesso immobiliare in cui la Diocesi ha stabilito la propria sede, sito in Roma, Via Laurentina n.1571, è stato acquistato dal rappresentante legale, signor Barnaba El Soryany, in qualità di Vescovo della Diocesi medesima per atto pubblico del 12 aprile 1986, repertorio n. 19048, a rogito notaio Giuseppe Felicetti; tale complesso immobiliare – che dalle visure catastali risulta essere attualmente destinato a Monastero – sarà donato, dal suo attuale proprietario Mons. Barnaba El Soryany, alla Diocesi entro sei mesi dall’approvazione dello Statuto e dell’avvenuto riconoscimento giuridico, conformemente alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Ente, del 1 ottobre 2011 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma, il 6 ottobre 2011, al n. 18838.

Secondo il Ministero la consistenza patrimoniale e i bilanci consuntivi relativi agli anni 2007-2009 dimostrano che l’Ente richiedente disponeva dei mezzi economico-finanziari sufficienti al raggiungimento dei propri fini.

La “sede legale” dell’Ente è stabilita nel predetto complesso immobiliare sito in Roma, via Laurentina n. 1571, di proprietà del legale rappresentante della Diocesi.

Lo “Statuto” reca, a norma di legge, puntuali e complete indicazioni in ordine alla denominazione, alla sede, agli scopi, alla composizione degli organi ed al loro funzionamento e, prevede espressamente l’ipotesi di devoluzione del patrimonio stesso in caso di estinzione dell’Ente.

Il “legale rappresentante” dell’Ente, domiciliato in Roma, è cittadino italiano.

Da ultimo il Ministero rileva che la Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio è sorretta da una strutturata organizzazione che si articola a livello periferico in “parrocchie” e “monasteri” e, a livello centrale, in organi come il Consiglio Diocesano (organo deliberante), e le Assemblee clerico-laicali (organo coadiuvante l’attività pastorale), entrambi presieduti dal Vescovo della Diocesi.

CONSIDERATO:

Rileva la Sezione che come risulta dalla documentata riscontrata relazione la Diocesi Copto-Ortodossa di San Giorgio, avente lo scopo principale della diffusione della fede cristiano-ortodossa, possiede tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quale ente di culto, non cattolico, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2, della L. n. 1159/1929 e 10 del R. D. n. 289/1930.

Invero, come si evince dall’analitico esame delle varie disposizioni dello Statuto dell’ente e dalla documentazione inviata, l’accertato scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso, il numero riscontrato dei fedeli (circa 44.000 ramificati in varie località in tutta Italia), la disponibilità dell’immobile in cui la Diocesi ha la sua sede, l’individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del patrimonio mobiliare e l’espressa previsione statutaria di devoluzione dell’intero patrimonio in caso di estinzione, fanno ritenere positivamente sussistenti i vari requisiti richiesti e pertanto, conformemente all’avviso espresso dalle Prefetture interessate, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.2 della legge 24 giugno 1929, n.1159.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco D’Ottavi Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO

Licia Grassucci