NOTA

Il parere in rassegna ritiene inammissibile il ricorso straordinario al P.D.R. proposto  in materia di canoni di concessione per sanatoria di occupazione di suoli civici.

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Numero 03102/2012 e data 28/06/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012

NUMERO AFFARE 02723/2011

OGGETTO:

Ministero dell’interno dipartimento affari interni e territoriali.

 

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Studio 5 Srl, contro Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roio Com di L’Aquila, Comune di L’Aquila, avverso regolarizzazione antenne e determinazione canoni emittenti radio-televisive e telefonia mobile;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 18 ottobre 2011 con la quale il Ministero dell’interno dipartimento affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Eugenio Mele;

Premesso:

Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto dalla società Studio 5 s.r.l. e si dirige contro il provvedimento dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roio del Comune dell’Aquila n. 14/08 del 12 febbraio 2008 e contro la presupposta delibera n. 25 del 2007, con il quale è stato stabilito il nuovo canone di concessione per l’attività di radiodiffusione della ricorrente, nonché degli atti connessi.

Vengono presentati i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990; per non essere stato inviato l’avviso di inizio del procedimento;

Violazione del principio di partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e dei presupposti, travisamento; per non essere stata chiamata la ricorrente a partecipare al procedimento;

Violazione del contraddittorio e difetto di motivazione;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990; per essere mancata ogni necessaria istruttoria;

Carenza di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; per non rinvenirsi nel provvedimento alcuna motivazione;

Violazione dell’art. 97 Cost., del principio del buon andamento e dell’affidamento; per essersi improvvisamente determinata l’amministrazione all’aumento del canone.

L’Amministrazione rileva la inammissibilità del ricorso in questione non ricadendo la materia nella giurisdizione del giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito essendo la località di Monteluco parte del demanio civico di Roio ed invasa abusivamente dalle antenne.

Considerato:

A parere del Collegio il presente ricorso straordinario è inammissibile.

Va rilevato, infatti, che nella specie si versa in materia di canoni di concessione per sanatoria di occupazione di suoli civici , i quali ricadono espressamente nella giurisdizione del giudice ordinario, per cui non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo nella fattispecie “de qua”, solo relativamente al quale sussiste l’alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, consegue da ciò l’ inammissibilità del ricorso straordinario.

Inoltre si tratta a ben vedere di mera controversia patrimoniale, nella quale da parte dell’amministrazione non vi è stata alcuna spendita di un potere amministrativo autoritativo discrezionale, essendo i canoni oggetto di una previsione legale ( la legittimazione delle occupazioni dei suoli gravati da usi civici dà luogo ad una fattispecie di corresponsione del canone enfiteutico ai sensi dell’art. 960 cod. civ. cfr. Cass. Civ. Sez. III 23 giugno 1993 n. 6940 e Cass. Sez. Un. 8 agosto 1995 n. 8673 ) mentre l’attività comunale è consistita nella mera quantificazione delle somme dovute per l’occupazione abusiva dei suoli.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in epigrafe debba essere dichiarato inammissibile.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Eugenio Mele Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

Sabina Sgroi