Giustizia amministrativa: giurisdizione del G.A. e ricorso al P.D.R.

NOTA

Con il parere in rassegna la Sezione seconda ribadisce il principio secondo cui, dopo il 16 settembre 2010 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo (c.p.a.), è inammissibile il ricorso straordinario al P.D.R. in una materia in cui il G.A. difetta di giurisdizione, ancorché a tale data non sia ancora spirato il termine per la proposizione del gravame.

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Numero 02011/2012 e data 27/04/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 11 gennaio 2012

NUMERO AFFARE 01371/2011

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali direzione generale delle risorse umane.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Z.z. per l’annullamento della procedura di ricollocazione riservata agli ispettori del lavoro assunti presso gli uffici della Regione Sardegna in esito al concorso pubblico indetto nel 2004, avviata con nota prot. n. 12/III/38967 del 9.6.201, nonché dei decreti in data 25.06.2010 di trasferimento di dieci unità di personale alla D.P. di Cagliari

LA SEZIONE

Vista la relazione 12/VI/21326/04.02 in data 29.03.2011, pervenuta il giorno 4 aprile successivo, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale delle Risorse Umane e Affari Generali) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

La dott. Z.z., in qualità di idonea del concorso pubblico regionale indetto per la copertura di 31 posti di ispettore del lavoro per la regione Sardegna, con D.D. 15.11.2004 n. 15, veniva invitata dall’Amministrazione del Lavoro e delle Politiche sociali a sottoscrivere il contratto di lavoro presso la D.P.L. di Nuoro con contestuale immissione in servizio in data 27/04/2009, nell’ambito delle nuove assunzioni di ispettori del lavoro rese possibili dall’art. 1, c. 346, d) della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Prima di dare corso, nell’anno 2010, all’assunzione dell’ultimo contingente di ispettori presso le sedi della Sardegna la stessa Amministrazione, con nota prot. n. 12/III/38967 del 9 giugno 2010, avviava una specifica procedura di ricollocazione riservata esclusivamente agli ispettori del lavoro assunti presso gli uffici della suddetta regione in esito alla loro partecipazione al concorso pubblico indetto nel 2004.

A tale procedura chiedeva di partecipare anche la Z. la quale esprimeva come sedi, in ordine di preferenza, quelle di Cagliari ed Oristano.

All’esito dell’interpello, l’Ufficio regionale di Cagliari, con decreto n. 21 del 25.06.2010, disponeva il trasferimento del dr. Mellino dalla D.P. del Lavoro di Nuoro a quella di Oristano a decorrere dal 1° luglio 2010 e, con decreto in pari data, assegnava alla D.P. del Lavoro di Cagliari n. 10 (dottori ispettori del lavoro partecipanti alla medesima procedura, individuati in ricorso quali controinteressati all’attuale ricorrente straordinaria (OMISSIS).

Avverso l’indicata nota prot. 12/III/0038967/07-01 del 9.6.2010 ed i decreti del Direttore Regionale del lavoro di Cagliari in data 25.06.2010 relativi al trasferimento a quella Direzione Provinciale degli indicati ispettori del lavoro, insorgeva la dott.ssa Z. chiedendone l’annullamento, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 13 settembre 2010 e proposto in pari data al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – mediante spedizione in plico racc.to A/R pervenuto all’Amministrazione il 17 successivo – a sostegno del quale deduceva:

1°) Violazione dell’accordo OO.SS. del 6.11.2001; violazione e falsa applicazione del vigente CCNL del comparto ministeri; violazione e falsa applicazione del vigente C.C.N.I.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 40 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione.

L’Amministrazione avrebbe adottato una procedura di mobilità volontaria in spregio agli accordi sindacali stipulati in materia di mobilità del 6.11.2011, che prevedrebbero l’attribuzione di particolari punteggi per le situazioni tutelate dalla legge n. 104/1992 per il ricongiungimento al nucleo familiare, per motivi di salute e così via.

2°) Violazione e falsa applicazione della lex specialis dell’interpello; violazione e falsa applicazione del principio del ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità manifesta; contraddittorietà; sviamento di potere; disparità di trattamento.

L’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare la precedente graduatoria concorsuale ricorrendo allo scorrimento della stessa per l’assunzione degli idonei al concorso e non anche ai fini della “mobilità e ricollocazione del personale” e, in ogni caso, non avrebbe potuto prescindere dalle tutele della legge in materia di ricongiungimento del dipendente al coniuge ed al proprio nucleo familiare.

3°) Contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non avrebbe tenuto conto delle tutele di legge recepite nella circolare ministeriale n. 18/2002, nonché nella proposta del nuovo accordo per la mobilità, che rafforzerebbero e confermerebbero il principio del ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare.

Con memoria difensiva datata 6.12.2010, la dott. X. Y., cui il ricorso era stato notificato in data 5.10.2010 a mani proprie, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 7, c. 8 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in quanto vertente in materia riservata alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Nel merito ne sosteneva, comunque, l’infondatezza, concludendo per il suo rigetto.

Con relazione prot. 12/VII/21326 in data 29.03.2011, pervenuta il 4 aprile successivo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, richiamata anche la memoria difensiva della controinteressata dott.ssa Y., prospettava l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato all’Amministrazione completo della notifica ad almeno un controinteressato solo in data 15.10.2010 e, dunque, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010 – e riteneva necessaria, in caso di ritenuta ammissibilità del gravame, l’integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati come tali individuati nel gravame medesimo, presso le rispettive residenze.

Nel merito sosteneva l’infondatezza del ricorso straordinario in questione.

Con memoria in data 23.05.2011 la difesa del ricorrente replicava alle eccezioni ed argomentazioni difensive sia della controinteressata dott. Y. che del Ministero riferente, insistendo per l’accoglimento del gravame straordinario previa, occorrendo, l’integrazione del contraddittorio “anche nei confronti degli altri controinteressati trasferiti nella sede contesa di Cagliari”.

Con nota prot. 12/VII/0049732/04 in data 20 luglio 2011 pervenuta il giorno stesso, la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel trasmettere la richiamata memoria di replica del ricorrente, evidenziava che la stessa non risultava portata a conoscenza della controinteressata dott.ssa Y.A e ribadiva, comunque, il contenuto della relazione istruttoria e l’eccezione di inammissibilità del gravame ivi formulata, contestualmente rappresentando che “l’analoga causa, proposta dalla dipendente in oggetto innanzi al Tribunale ordinario di ORISTANO ex art. 414 c.p.c., è stata riunita dal Giudice, per connessione oggettiva, a quella proposta dal dott. M. A. con rinvio per la discussione all’udienza del 14.3.2012”.

IN DIRITTO:

Il ricorso straordinario in esame è rivolto a contestare la legittimità della procedura adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la ricollocazione degli ispettori del lavoro assunti a seguito dello scorrimento delle graduatorie del concorso pubblico bandito con decreto direttoriale 15 novembre 2004.

La dott. Z.z., dipendente presso la D.P.L. di Nuoro con inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro – area III, fascia retributiva F3 vincitrice dei concorsi pubblici regionali Sardegna – nella cui graduatoria di merito, approvata con D.D. 21 febbraio 2006 si vedeva collocata al 77° posto – partecipava alla specifica procedura di ricollocazione riservata esclusivamente agli ispettori del lavoro assunti in precedenza presso gli uffici della regione Sardegna collocati nella medesima graduatoria di merito in posizioni precedenti, avviata dalla D.G. delle Risorse Umane e AA.GG. con nota prot. n. 12/III/38967 del 9.6.2010.

Lamenta sostanzialmente la ricorrente di non aver ottenuto, all’esito dell’indicata procedura di interpello per la ricollocazione degli ispettori del lavoro interessati, il “trasferimento” alla sede di servizio di Cagliari cui ritiene aver diritto, con precedenza rispetto agli altri ispettori partecipanti alla procedura, in quanto tutelata dall’art. 33, c. 5 della L. n. 104/1992, al coniuge ed al proprio nucleo familiare.

Così individuati e precisati il “petitum” e la “causa petendi” della controversia sottesa all’impugnativa in esame, la stessa rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (C.d.S. Sez. VI, 20.05.2011 n. 3014; CASS. civ., SS.UU. 5 maggio 2011, n. 9844).

L’art. 8 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 204, entrato in vigore il 16 settembre 2010, dispone che “Il ricorso straordinario è ammesso unicamente nelle controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

In applicazione della richiamata disposizione legislativa, dunque, i ricorsi che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, proposti a far tempo dal 16 settembre 2010, devono essere dichiarati inammissibili.

Al fine di verificare se sussista tale inammissibilità anche del ricorso straordinario in esame, come eccepiscono e sostengono in via preliminare sia la controinteressata che il Ministero riferente, occorre verificare, dunque, se il gravame in questione ricada o meno nell’ambito di applicabilità dell’indicata norma.

A tenore dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119, recante in rubrica “Termini di presentazione”, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica “… deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della ricezione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza (1° anno).

Aggiunge il successivo (2°) comma che “Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell’eseguita notificazione all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l’ufficio ne rilascia la ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale in data di presentazione … OMISSIS …”.

L’onere della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato necessario, nel termine di decadenza imposto dal richiamato art. 9, c. 1 del D.P.R. n. 1199/71 condiziona, dunque, la ricevibilità del ricorso straordinario e la sua ammissibilità (C.d.S. Sez. I, 26.05.1992 n. 299/’98; 15.11.2000 n. 977/00; Sez. III, 20.04.2004 n. 6593/04 ecc. ecc.), dovendo il ricorso essere presentato, come si è detto, nell’indicato termine di decadenza, con la prova dell’eseguita notificazione all’organo emanante l’atto impugnato o al Ministero competente.

Nel caso concreto, come responsabilmente riferisce e documenta il Ministero deputato all’istruttoria del ricorso, l’originale del ricorso in questione, con la prova della sua notificazione in data 5.X.2010 a mani di uno dei controinteressati, dott.ssa X. Y. è pervenuto allo stesso Ministero con nota datata 8.10.2010, unitamente a n. 13 cartoline di avviso di ricevimento del primo originale del ricorso “notificato in data 11.9.2010 – mediante racc.te A/R spedite in pari data anche a tutti i contro interessati presso la loro sede di servizio (D.P.L. di Cagliari) – ed è pervenuto allo stesso Ministero il 12.10.2010.

La presentazione del ricorso straordinario all’Amministrazione con la prova della sua notifica ad almeno un controinteressato condizionante, come poc’anzi rilevato, l’ammissibilità del gravame e intervenuta, dunque, allorché era già entrato in vigore il citato art. 7 c. 8 del D.lgs. n. 104/2010, con la conseguente inammissibilità del gravame straordinario avente ad oggetto una controversia non devoluta alla giurisdizione amministrativa.

A nulla rileva invero la circostanza che i provvedimenti oggetto di gravame straordinario potessero, come controdeduce la ricorrente con la memoria depositata il 23.05.2011, essere impugnati entro 120 gg. dalla loro conoscenza, avvenuta in data 25.06.2010 e scaduti, dunque, il 24 ottobre 2010, dal momento che come sottolinea il Ministero riferente nel replicare alla ricorrente – con nota prot. 12/VII/0047639 in data 12/07/2011 – il richiamo alla “ultrattività della disciplina previgente” di cui all’art. 2 dell’allegato 3 al D.Lgs. n° 104/2010, è inconferente alla questione relativa alla verifica della proponibilità del ricorso straordinario con riferimento a quanto disposto dall’art. 7, c. 8 dello stesso D.Lgs. n. 1041/2010.

Come la Sezione ha avuto occasione di chiarire di recente in relazione ad analoga fattispecie, l’invocata norma transitoria – il cui tenore letterale e la relativa collocazione sistematica depongono, peraltro, nel senso che la stessa si riferisca esclusivamente ai ricorsi giurisdizionali amministrativi – presuppone la sussistenza della giurisdizione (amministrativa) in relazione all’oggetto della controversia sicché, una volta accertatane l’assenza, non può fondatamente invocarsi l’ultrattività della disciplina previgente relativa ai termini, pur volendo ritenere che tali termini si riferiscano anche a quelli imposti, a pena di decadenza, per la presentazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. (Sez. II, 23.11.2011 n. 447/2011).

D’altra parte la ricorrente non resta certa priva di tutela giurisdizionale avendo anzi la stessa, come risulta dalla documentazione in atti, già adito, con ricorso di “petitum” analogo a quello dell’attuale ricorso straordinario ex art. 414 c.p.c. il Giudice del lavoro competente il quale – come comunicato dalla D.R.L. di Cagliari con nota del 12.06.2011 – ha rinviato la causa, per la discussione, all’udienza del 14.03.2012, dopo averlo riunito all’analogo ricorso proposto dal M. A. (per ammissione oggettiva).

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Carlo Visciola Pietro Falcone

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Tiziana Tomassini