Interdittiva alla contrattazione con la P.A. e rispetto dei termini del procedimento

NOTA

Con il parere in rassegna la Sezione afferma che la violazione del termine (45 gg.) previsto dalla circolare ministeriale 3 novembre 2006 n. 1733 per la conclusione dell’istruttoria del procedimento finalizzato all’adozione del decreto ministeriale di interdizione dal contrattare con le pubbliche amministrazioni (ex art. 36-bis, D. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006 n. 248), unitamente al protrarsi irragionevole del procedimento per un tempo enorme, “è indice di eccesso di potere, poiché in materia di sanzioni all’attività d’impresa il rispetto delle esigenze di difesa dell’interessato è un requisito di legittimità dell’azione amministrativa.”.

Si ricorda che l’art. 36-bis è stato abrogato dall’art. 304, D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e che la nuova disciplina del potere di sospensione e di interdizione alla contrattazione con la P.A. si trova ora nell’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 cit. , come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (sulle modifiche apportate all’originario testo dell’art. 14, D .Lgs. n. 81/2008, v. circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 novembre 2009, n. 33).

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Numero 01160/2012 e data 09/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 00028/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor X. Y., titolare di omonima impresa di Siderno, per l’annullamento del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 29 settembre 2010 n. 6883, con cui è stato interdetto dal contrattare con le pubbliche amministrazioni e dal partecipare a gare pubbliche.

LA SEZIONE

Vista la relazione 29 dicembre 2011 n. 8717 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;

proposto con atto datato 1 dicembre 2010 e pervenuto al ministero il 9 dicembre 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.

Premesso:

Il signor X. Y., titolare dell’omonima impresa, dopo aver subìto un provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 36-bis del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito in legge 17 luggio 2006 n. 223, successivamente revocato, con il decreto ministeriale sopra indicato è stato interdetto dal contrattare con le pubbliche amministrazioni e dal partecipare a gare pubbliche.

Con il ricorso in esame chiede l’annullamento di detto provvedimento per violazione dell’art. 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, in relazione alla circolare ministeriale 3.11.2006 n. 1733, essendo stato superato il termine di 45 giorni fissato per la conclusione del procedimento.

Il ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

La Sezione ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito, con assorbimento della domanda cautelare.

Considerato:

La censura è fondata.

L’art. 36-bis del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito in legge 17 luggio 2006 n. 223 stabilisce che “Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni”.

La disposizione non riguarda la durata del procedimento in questione, bensì di una fase preliminare, valendo peraltro ad evidenziarne il carattere di celerità.

Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare si riferisce non all’adozione del provvedimento finale, ma alla conclusione dell’istruttoria da parte dell’ufficio ministeriale periferico.

Con nota 26.8.2008 n. 4864 il provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Sicilia e Calabria ha dato avvio al procedimento relativo all’atto impugnato, concludendo l’istruttoria di competenza il 9.3.2009.

Risulta, dunque, effettivamente, violato il termine di 45 giorni.

Tale violazione, unitamente al protrarsi irragionevole del procedimento per un tempo enorme, tanto più se calcolato dal momento in cui è stato adottato il provvedimento di sospensione, è indice di eccesso di potere, poiché in materia di sanzioni all’attività d’impresa il rispetto delle esigenze di difesa dell’interessato è un requisito di legittimità dell’azione amministrativa.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesco Bellomo Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

Francesca Albanesi