Stabilizzazione del rapporto di lavoro in sanità

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione II ritiene fondato il ricorso straordinario proposto dal dipendente per l’annullamento del decreto dirigenziale dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono Puasilipon” che lo aveva escluso dall’elenco (previsto e disciplinato dalla L.R. Campania n. 1/2008) dei dipendenti precari aspiranti alla stabilizzazione delle posizioni di lavoro.

Il Collegio ritiene non condivisibili gli esiti della procedura di ricognizione dei requisiti previsti dall’art. 1, della L.R. cit. per l’iscrizione nell’elenco (i.e: soggetti che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della predetta legge finanziaria regionale) e, in particolare, la qualificazione del rapporto di lavoro del ricorrente come lavoro autonomo, sottolineando che “L’esame dei singoli rapporti a tempo determinato, la loro sequenza temporale e, soprattutto, le concrete modalità orarie con cui il ricorrente era chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, nonché il suo concreto inserimento nella struttura operativa dell’unità semplice in cui prestava la propria attività, sono tutti elementi che, configurano un certo ed effettivo rapporto di subordinazione, che non lasciava alcuno spazio all’autonomia dell’interessato.

Al riguardo, la qualificazione formale impressa dalla Amministrazione al rapporto non è conclusiva, in quanto, ai fini della procedura di ricognizione dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2008 è essenziale la ricostruzione delle effettive modalità con cui il soggetto ha operato nella azienda sanitaria; la legge vuole infatti ricostruire le condizioni che configurano una continuità ed ordinarietà nella erogazione di un servizio sanitario generale, prestato in condizioni di normalità a tutti i cittadini compresi nella sfera di attività della azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, nel caso che ci occupa. Infatti, la ricognizione è propedeutica alla ridefinizione e alla riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell’intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo una classificazione funzionale al grado di assistenza da garantire. L’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto l’inserimento nell’elenco è diretto ed immediato, in quanto solo tale inserimento precostituisce la condizione di base per una eventuale successiva stabilizzazione del rapporto, nel contesto dei vincoli di bilancio posti alla Regione (dallo Stato) e trasferiti dalla Regione alle singole aziende sanitarie. I requisiti di legge stabiliti per l’inserimento negli elenchi degli ammessi alla eventuale stabilizzazione sono posseduti dal ricorrente.”.

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Numero 01083/2012 e data 05/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 12 ottobre 2011

NUMERO AFFARE 02703/2010

OGGETTO:

Ministero della salute.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da V.P.per chiedere l’annullamento del decreto dirigenziale n. 51 del 27 maggio 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 109 giugno 2009, nella parte in cui ha inserito lo stesso ricorrente nell’elenco nominativo dei non ammessi al ruolo sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario, personale tecnico, posizione funzionale tecnico audio metrista.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 25079 in data 22 maggio 2010, con la quale il Ministero della salute, direzione generale risorse umane e professioni sanitarie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

Il ricorrente, V.P.chiede l’annullamento del decreto dirigenziale n. 51 del 27 maggio 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 109 giugno 2009, nella parte in cui ha inserito lo stesso ricorrente nell’elenco nominativo dei non ammessi al ruolo sanitario, profilo collaboratore professionale sanitario, personale tecnico, posizione funzionale tecnico audio metrista, approvato ai sensi dell’art. 81, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2008.; di ogni altro atto preordinato o connesso, ove lesivo; chiede altresì la declaratoria del suo buon diritto ad essere iscritto, con il profilo professionale prima richiamato, nel predetto elenco del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale, di cui al citato art. 81, comma 5.

Il ricorrente è dipendente dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “ Santobono Pausilipon”, con contratto a tempo determinato, inquadrato nella posizione funzionale di “Tecnico di audiometria” presso la struttura semplice di audiologia e foniatria. La legge regionale n. 1 del 2008 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008), all’art. 1 nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte da personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell’amministrazione. I destinatari di tale prospettiva sono coloro “che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della predetta legge finanziaria regionale. Proprio al fine di rendere operativo questo schema di stabilizzazione, il comma 5 stabilisce che sono istituiti, presso l’assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le A.s.l. ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata in linea di massima nell’ambito dell’azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio. Secondo la legge regionale, l’iscrizione agli elenchi è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è stato fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della legge predetta legge regionale n. 1 del 2008.

Il ricorrente riferisce di aver trasmesso all’assessorato alla sanità della Regione Campania la domanda, nei tempi utili, specificando tutti i periodi di lavoro effettuati presso l’azienda ospedaliera “ Santobono – Pausilipon”, con più contratti di lavoro a tempo determinato, praticamente senza soluzione di continuità, dal 1° giugno 2003 alla data di presentazione della stessa domanda di iscrizione negli elenchi. Il lavoro di esame delle domande è stato compiuto da apposite commissioni nominate dalla Regione, che hanno provveduto a redigere gli elenchi del personale ammesso e non ammesso all’inserimento., suddiviso per ruolo, profilo e posizione funzionale. Con il decreto dirigenziale oggetto dell’impugnativa è stato approvato e reso pubblico l’elenco nominativo degli ammessi e dei non ammessi.

4. Il ricorrente sostiene che la sua esclusione dagli elenchi degli ammessi sia illegittima per violazione e falsa applicazione dell’art. 81 della legge regionale n. 1 del 2008; per violazione e falsa applicazione del D. lgs n. 165 del 2001; e del D. lgs n. 368 del 2001; per eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta. In particolare sostiene che il carattere subordinato del suo rapporto di lavoro risulterebbe confermato dalle mansioni a lui attribuite dall’Azienda ospedaliera con tutti i contratti a tempo determinati stipulati a far data dal 2003. In questo senso richiama il carattere esclusivo ed assorbente del suo rapporto di lavoro con l’Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon ed il suo inserimento continuativo ed organico nella organizzazione del lavoro dell’Azienda, caratteri provati dalla articolazione del suo orario di lavoro.

La Regione Campania ha replicato sostenendo in via preliminare la competenza esclusiva nella materia de qua del giudice del lavoro atteso che le procedure di stabilizzazione in questione non si configurerebbero come una procedura concorsuale pubblica ma come un procedura di selezione, propedeutica all’assunzione : le relative controversie verrebbero dunque attratte nell’area del contenzioso inerente ai rapporti di lavoro, di competenza del giudice ordinario (ai sensi dell’art. 68 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, come ora sostituito dall’art. 63 del D. lgs n. 165 del 2001); la Regione sostiene inoltre la inammissibilità del ricorso, trattandosi di un rimedio straordinario di natura impugnatoria mentre il ricorrente chiede una sorta di accertamento dichiarativo del suo buon diritto ad essere inserito nell’elenco degli stabilizzandi, assumendo egli il possesso di tutti requisiti richiesti dalla legge regionale; aggiunge la Regione che il ricorso sarebbe comunque inammissibile in quanto non notificato ad alcuno dei contro interessati e in quanto diretto contro un mero atto endo procedimentale, privo di immediata efficacia lesiva; infatti la stabilizzazione del rapporto di lavoro sarebbe effetto di una successiva attività di competenza delle singole aziende sanitarie, previa verifica delle compatibilità finanziarie. In ogni caso la Regione sostiene la non fondatezza nel merito del ricorso in quanto la tipologia contrattuale fatta valere dal ricorrente (lavoro autonomo) non sarebbe stata prevista dal legislatore regionale, nè da quello statale, ai fini della maturazione del triennio necessario alla stabilizzazione; detto periodo dovrebbe essere caratterizzato dalla perdurante e comprovata vigenza di un rapporto di lavoro subordinato sia pure a tempo determinato. Da ultimo, la Regione sostiene che le Commissioni esaminatrici dei requisiti per l’inserimento negli elenchi non si configurerebbero come organi della stessa regione, per cui emergerebbe una carenza di legittimazione dell’ente.

Il Ministero della salute ha prodotto la prevista relazione istruttoria, sostenendo invece la fondatezza del ricorso. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito.

Considerato.

Le questioni preliminari svolte dalla Regione Campania non sono fondate. Come la stessa Regione osserva, gli elenchi in questione si configurerebbero come un atto endo procedimentale, privo di diretti effetti lesivi; la stessa Regione dunque di fatto riconosce che non si tratta ne’ di una procedura concorsuale, ne’ di una selezione direttamente finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro, ma in sostanza, di una vera e propria attività amministrativa, di natura provvedimentale, che secondo la legge è funzionalizzata alla predisposizione dell’elenco dei soggetti che possiedono i requisiti necessari ad esser considerati ai fini di successive procedure di stabilizzazione. La Commissione che ha redatto gli elenchi, operando in rapporto di immedesimazione organica con l’assessorato della Regione, era chiamata ad applicare direttamente norme di legge regionale, garantendo la trasparenza e l’imparzialità della azione amministrativa. Si tratta quindi scrutinare la legittimità di atti di natura provvedimentale ( gli elenchi), potenzialmente lesivi della sfera giuridica dei soggetti interessati, ove i requisiti di legge risultassero applicati in modo erroneo. Va poi aggiunto che l’attività di redazione degli elenchi va valutata in modo oggettivo e il riconoscimento della errata applicazione della legge regionale non configura contro interessati e quindi non pone problemi di notificazione. Infine va osservato che il ricorrente chiede di valutare la legittimità dell’operato della Regione con riferimento alla sua concreta posizione giuridica, con il ripristino del bene della vita violato, grazie all’annullamento in parte qua dell’elenco richiamato nel decreto dirigenziale impugnato. Dunque siamo perfettamente all’interno dei poteri di cognizione riconosciuti all’attività consultiva di questo Consesso, in questa sede contenziosa.

Il ricorso è fondato nel merito. L’esame dei singoli rapporti a tempo determinato, la loro sequenza temporale e, soprattutto, le concrete modalità orarie con cui il ricorrente era chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, nonché il suo concreto inserimento nella struttura operativa dell’unità semplice in cui prestava la propria attività, sono tutti elementi che, configurano un certo ed effettivo rapporto di subordinazione, che non lasciava alcuno spazio all’autonomia dell’interessato.

Al riguardo, la qualificazione formale impressa dalla Amministrazione al rapporto non è conclusiva, in quanto, ai fini della procedura di ricognizione dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2008 è essenziale la ricostruzione delle effettive modalità con cui il soggetto ha operato nella azienda sanitaria; la legge vuole infatti ricostruire le condizioni che configurano una continuità ed ordinarietà nella erogazione di un servizio sanitario generale, prestato in condizioni di normalità a tutti i cittadini compresi nella sfera di attività della azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, nel caso che ci occupa. Infatti, la ricognizione è propedeutica alla ridefinizione e alla riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell’intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo una classificazione funzionale al grado di assistenza da garantire. L’interesse del ricorrente a vedersi riconosciuto l’inserimento nell’elenco è diretto ed immediato, in quanto solo tale inserimento precostituisce la condizione di base per una eventuale successiva stabilizzazione del rapporto, nel contesto dei vincoli di bilancio posti alla Regione (dallo Stato) e trasferiti dalla Regione alle singole aziende sanitarie. I requisiti di legge stabiliti per l’inserimento negli elenchi degli ammessi alla eventuale stabilizzazione sono posseduti dal ricorrente; pertanto, il ricorso è fondato.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso in oggetto è fondato e che pertanto l’elenco nominativo dei non ammessi, oggetto dell’ impugnazione, nella parte in cui ha inserito il ricorrente, deve essere annullato.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo De Ioanna Pietro Falcone

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Tiziana Tomassini