Scorrimento delle graduatorie nella Guardia di finanza

NOTA

Il parere in rassegna ritiene infondato il ricorso con il quale alcuni militari in ferma breve (V.F.B.) della Guardia di finanza avevano contestato la scelta dell’Amministrazione di indire un nuovo concorso per la copertura di nuovi posti in organico anziché utilizzare, mediante scorrimento, la graduatoria formata all”esito di un precedente concorso indetto sulla base della disposizione dell’art. 25, L. n. 266/2004 che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 16, L. n. 226 (ora art. 2199, codice dell’ordinamento militare, approvato con D. Lgs. n. 66/2010), consentiva per il 2009 e il 2010 l’indizione di concorsi aperti anche ai V.F.B..

La Sezione ribadisce il principio secondo cui “l’utilizzo delle graduatorie degli idonei, mediante scorrimento, si configura come una scelta discrezionale della PA, da motivare congruamente, ma non come un obbligo, quindi non derogabile, in costanza di efficacia di una graduatoria di un precedente concorso bandito per gli stessi profili professionali che si sono resi disponibili successivamente e che si intendono coprire. Naturalmente anche la scelta di bandire un nuovo concorso deve essere motivata in modo appropriato in quanto è una norma primaria che consente, per ragioni di economicità, di utilizzare una graduatoria validamente formatasi ed ancora efficace. Pertanto, la posizione vantata dai soggetti inseriti in posizione di idoneità in una graduatoria è di interesse soggettivo al suo scorrimento (Cons. Stato. Sez. IV, n. 4910/2010) e non di diritto, e tale posizione permane fino a quando la graduatoria resta efficacela discrezionalità della P.A. nello scorrimento della graduatoria.“.

La tutela del soggetto inserito in graduatoria si appunta, quindi, sulla congruenza ed appropriatezza della motivazione addotta dall’Amministrazione di indire un nuovo bando di concorso anciché scorrere la graduatoria, motivazione da valutare tenendo conto delle particolarità delle esigenze istituzionali della P.A. e, segnatamente, della specificità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della scelta di indire un nuovo bando.

Su questo aspetto centrale del sindacato di legittimità, la Sezione non manca di sottolineare le specificità delle esigenze perseguite dalla Guardia di finanza con il primo e con il secondo bando, rilevando che:

– con il primo concorso (al quale hanno partecipato i ricorrenti, volontari in ferma breve) l’Amministrazione ha inteso utilizzare la base normativa di cui all’art. 25, co. 5, L. n. 226/2004 che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 16 della stessa legge n. 226, consentiva per il 2009 e il 2010 l’indizione di concorsi aperti anche ai volontari in ferma breve;

– con il secondo concorso l’Amministrazione ha, invece, inteso riprendere il quadro della programmazione quadriennale scorrevole relativa al periodo 2010-2014, riaprendo i concorsi secondo lo schema ordinario disciplinato ora dal nuovo Codice dell’ordinamento militare (ex art. 16, co. 1, L. n. 226 del 2004, ora, appunto, sostituito dall’art. 2199 del Codice dell’ordinamento militare: D.Lgs. n. 66 del 2010).

Il Collegio esclude, infine, che il modus operandi della Guardia di finanza configuri disparità di trattamento tra le scelte di quest’ultima e quelle coeve operate della Polizia di Stato, vertendosi di “due plessi organizzativi diversi che hanno utilizzato in modo legittimo gli spazi di discrezionalità per esse aperti dalla norma primaria, sulla base di situazioni programmatorie distinte e di distinte procedure concorsuali che rispondono a diverse esigenze operative e d’istituto.”.

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Numero 01099/2012 e data 06/03/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2011

NUMERO AFFARE 02326/2011

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Pietro I, Claudia C, Giuseppe Iacoviello, Carlo N, Antonio C, Rita F, Eugenio C, per chiedere l’annullamento del successivo concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri, bandito con la determinazione n. 83482 in data 22 marzo 2011, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno ( VFP1) o quadriennale ( VFP4), ovvero in rafferma annuale ( VFP1T).

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 197863 in data 4 luglio 2011, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati tutti gli atti e udito il relatore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. Il ricorso in oggetto, che è stato incardinato in modo autonomo, costituisce lo svolgimento del ricorso n. 829 del 2011, di cui costituisce lo sviluppo della stessa linea argomentativa. Con il predetto ricorso n. 829/2011, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del bando di concorso relativo alla procedura di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri della Guardia di finanza, riservato, ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ( cd VPF1) ovvero in rafferma annuale ( cd VFP1T) delle forze armate ; in sostanza, essi chiedevano che alla copertura dei posti resisi disponibili nell’anno 2010, si provvedesse non attraverso una nuova e distinta procedura concorsuale, ma attraverso lo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace degli idonei al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 191 finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza per il 2009, idonei tra i quali figuravano gli odierni ricorrenti.

2. Con il ricorso in oggetto, i ricorrenti chiedono l’annullamento del successivo concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanziari, bandito con la determinazione n. 83482 in data 22 marzo 2011, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno ( VFP1) o quadriennale ( VFP4), ovvero in rafferma annuale ( VFP1T). I ricorrenti sostengono che sarebbe illegittimo precludere ai volontari i ferma breve triennale la partecipazione a tale procedura, considerando la maggiore anzianità maturata da questi ultimi rispetto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale. Osservano poi che la Polizia di Stato, utilizzando i fondi stanziati con la legge n. 191 del 2009, specificamente destinati a consentire nuove assunzioni nelle carriere iniziali dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma, ha deciso di attingere alle graduatorie ancora vigenti dei precedenti concorsi: realizzando così notevoli economie e venendo incontro alle legittime aspettative degli idonei.

3. L’amministrazione militare ha trasmesso la prevista relazione istruttoria, sostenendo la piena legittimità del suo operato. Gli elementi in atti consentono di procedere nell’esame di merito dei ricorso.

Considerato.

La tesi base dei ricorrenti (svolta anche nel ricorso n. 828 del 2011) si può riassumere nelle seguenti proposizioni: la Guardia di finanza, sulla base dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, trasparenza, ed economicità dell’azione amministrativa avrebbe dovuto utilizzare a costo zero, la graduatoria degli idonei, ancora valida ed efficace, piuttosto che indire una nuova procedura concorsuale. Questa ultima scelta, configurerebbe la violazione dell’art. 15, comma 7, del DPR n. 487 del 1994, dove si stabilisce la conservazione dell’efficacia delle graduatorie per coprire eventuali vacanza successive negli stessi profili professionali messi a concorso. In sostanza, i ricorrenti ammettono che l’amministrazione, dopo aver svolto un concorso, rimanga del tutto libera di decidere se coprire o meno i posti rimasti scoperti; ma sostengono che se l’amministrazione decide di coprire detti posti, nella vigenza e nella efficacia della graduatoria del concorso già svolto, abbia l’obbligo giuridico di procedere alla copertura dei posti scoperti attingendo agli idonei della predetta graduatoria; cioè attraverso il meccanismo dello scorrimento. In altri termini, secondo questa tesi, l’indizione di una nuova procedura concorsuale risulterebbe del tutto preclusa fino a quando resta valida la precedente graduatoria; in caso di decisione della amministrazione diretta a coprire eventuali nuove vacanze, essa dovrebbe scorrere la graduatoria in vigore, essendo inibita la possibilità di indire nuovi i concorsi. Sostenere la tesi che l’amministrazione conservi la discrezionalità di bandire un nuovo concorso nel termine di vigenza della graduatoria, equivarrebbe – osservano i ricorrenti – a ritenere che la norma contenuta nell’art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994 sia meramente indicativa di una facoltà della PA ; ma in tale prospettiva interpretativa la disposizione de qua sarebbe priva di ogni reale forza precettiva. In ogni caso, i ricorrenti sostengono che anche a voler aderire alla tesi della mancanza di un vero obbligo a carico della pa allo scorrimento della graduatoria efficace, comunque il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di motivazione e violazione dei principi di buon andamento, efficacia, trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.

Questa Sezione riconferma la sua adesione all’orientamento, prevalente in sede di giustizia amministrativa, secondo cui l’utilizzo delle graduatorie degli idonei, mediante scorrimento, si configura come una scelta discrezionale della PA, da motivare congruamente, ma non come un obbligo, quindi non derogabile, in costanza di efficacia di una graduatoria di un precedente concorso bandito per gli stessi profili professionali che si sono resi disponibili successivamente e che si intendono coprire. Naturalmente anche la scelta di bandire un nuovo concorso deve essere motivata in modo appropriato in quanto è una norma primaria che consente, per ragioni di economicità, di utilizzare una graduatoria validamente formatasi ed ancora efficace. Pertanto, la posizione vantata dai soggetti inseriti in posizione di idoneità in una graduatoria è di interesse soggettivo al suo scorrimento (Cons. Stato. Sez. IV, n. 4910/2010) e non di diritto, e tale posizione permane fino a quando la graduatoria resta efficace.

Tale ricostruzione fonda quindi la legittimità dell’azione della PA sulla congruenza della motivazione, a fronte della specificità delle esigenze della amministrazione interessata. Anche e soprattutto nel caso di una amministrazione militare, la base della legittimità del suo operato va individuata quindi nella spiegazione della specificità delle esigenze che l’hanno condotta a scegliere la via della indizione di un nuovo concorso; ora, nel caso che occupa, tale spiegazione è fornita in modo preciso ed esauriente nelle premesse del bando di concorso de quo a 1250 allievi finanziari, dove è indicata, nella sequenza degli atti normativi richiamati, anche la programmazione quinquennale scorrevole relativa al periodo 2010- 2014, (ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 226 del 2004, poi sostituito dall’art. 2199 del Codice dell’ordinamento militare- d. lgs n. 66 del 2010), quale fonte specifica per la determinazione sia della forza da incorporare tra i volontari in ferma prefissata quadriennale, sia, per converso delle altre forze da incorporare; in altri termini, il concorso al quale hanno partecipato i ricorrenti (volontari in ferma breve) trova la propria specifica base normativa nella disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 226 del 2004 che, in deroga a quanto già stabilito dall’art. 16 della stessa legge n. 226, consentiva per il 2009 e il 2010 l’indizione di concorsi aperti anche ai volontari in ferma breve; opportunità che la Guardia di finanza ha inteso utilizzare per il 2009. In questo contesto, la Guardia di finanza, con la scopertura di nuovi posti, ha inteso riprendere il quadro della programmazione quadriennale già prefissata, riaprendo i concorsi secondo lo schema ordinario disciplinato ora dal nuovo Codice dell’ordinamento militare. Pertanto, non si configura alcuna disparità di trattamento tra le scelte fatte dalla Guardia di finanza e quelle della Polizia di Stato: sono due plessi organizzativi diversi che hanno utilizzato in modo legittimo gli spazi di discrezionalità per esse aperti dalla norma primaria, sulla base di situazioni programmatorie distinte e di distinte procedure concorsuali che rispondono a diverse esigenze operative e d’istituto.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto non è fondato e deve essere respinto; la coeva istanza di misure di cautela resta assorbita.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo De Ioanna Pietro Falcone

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Tiziana Tomassini