Giustizia amministrativa: atto conseguente e alternatività del ricorso al P.D.R.

NOTA

E’ inammissibile – per violazione del principio di alternatività – il ricorso straordinario avverso atti che – ancorché aventi oggetto diverso – si inseriscono (come atti conseguenti) nella stessa sequenza procedimentale composta da atti (presupposti) già impugnati in sede giurisdizionale. A giudizio del Collegio tali nuovi atti – intervenuti nelle more del gravame – devono essere impugnati dinanzi al TAR mediante motivi aggiunti.

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Numero 02122/2012 e data 07/05/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 02503/2011

OGGETTO:

Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da R. L., contro Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, e nei confronti di Ilaria Peluso, avverso sottrazione di 15 punti nella graduatoria classe di concorso A051 a.s. 2010/2011;

LA SEZIONE

Vista la relazione 4616 del 31/05/2011 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’ affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Il prof. L. ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, previa sospensiva, il decreto n. 3208 in data 1.7.2010, nella parte in cui, relativamente all’inserimento nella graduatoria per il biennio 2009/2010 e 2010/2011 nella classe di concorso A051, gli sono stati sottratti 15 punti per lo svolgimento contemporaneo , negli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, del servizio e della frequenza della scuola di specializzazione per l’istruzione secondaria.

Premesso di avere adito il TAR per il Lazio, unitamente ad altri ricorrenti, per far dichiarare l’illegittimità del D.M. 8.4.09 n. 42 ed ottenere lo spostamento di 24 punti attribuiti per l’abilitazione alla classe A043 a quella A051, espone che con le ordinanze n. 3086 del 3.7.2009 e n. 645 del 5.2.2010, il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo lo spostamento dei 24 punti. Espone , altresì, che in esecuzione di tali ordinanze, l’Ufficio Scolastico regionale della Puglia , con il decreto n. 3208 in data 1.7.2010, lo ha iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, riconoscendo i 24 punti per il biennio di durata legale del corso di specializzazione, ma sottraendo 15 punti per il servizio prestato negli aa. ss. 2006/2007 e 2007/2008, in quanto non attribuibile cumulativamente a quello di frequenza, nello stesso periodo, della scuola.

Censura detto provvedimento per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 42/09, violazione dell’ordine cautelare, sviamento.

L’amministrazione, nel richiedere il parere, osserva che l’Ufficio periferico, nell’eseguire le ordinanze del TAR, si sarebbe strettamente attenuto alle disposizioni contenute nella Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. n. 42/2009 che, al punto A4 , stabilisce l’attribuzione dei 24 punti per il biennio di durata legale del corso di specializzazione, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione, ed al punto B.3 lett. c) prevede la non valutabilità dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione.

Considerato:

Emerge dalla narrativa del ricorso ed è confermato dall’amministrazione nella propria relazione che l’inserimento del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento biennale per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 , in esecuzione del D.M. n. 42/2009, costituisce oggetto di ricorso presentato dinanzi al TAR per il Lazio, iscritto al ruolo generale con il n. 5049/09, sul quale sono intervenute due ordinanze cautelari.

Come chiaramente esposto nel preambolo del decreto oggetto del presente ricorso, è in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio n. 3086 del 3.7.2009 e n. 645 del 5.2.2010 che esso è stato emesso.

Pertanto, pur differendo l’atto oggetto dell’impugnazione in sede giurisdizionale (D.M. n. 42/2009) da quello oggetto di ricorso in sede straordinaria (decreto esecutivo della misura cautelare), non vi è dubbio che il secondo si inserisca nella medesima sequenza procedimentale di cui costituisce atto presupposto il D.M. n. 42 , impugnato dinanzi all’autorità giurisdizionale e che, peraltro, essendo stato adottato in esecuzione delle ordinanze cautelari, segua la sorte del giudizio di annullamento di quell’atto.

In applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso in sede giurisdizionale di cui all’art. 8 d.P.R. n.1199/1971, la cui ratio è quella di impedire pronunciamenti configgenti sulla stessa questione in sede consultiva ed in sede giurisdizionale , deve dichiararsi l’inammissibilità del gravame proposto con ricorso straordinario contro un atto conseguente a quello già oggetto del ricorso giurisdizionale – quale è l’inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento rispetto al D.M. n. 42 che dispone le modalità di aggiornamento delle medesime graduatorie – , adottato in pendenza di esso e rispetto al quale sono avanzate censure finalizzate, in definitiva, anche a contestare lo stesso atto presupposto con una sostanziale identità di petitum e di causa petendi (Cons. St. Sez. I, 13.2.2008, n. 211, Sez. III, 5.12.2006, n. 430; Sez. II, 23.5.2007, n. 945; Sez. IV, 21.4.2005, n. 1852).

La correttezza di tale ormai consolidato orientamento appare altresì suffragata dalle disposizioni della legge 21 luglio 2000, n. 205, ora recepite dall’art. 43 del codice del processo amministrativo, che pongono in rapporto di stretta correlazione tutti i provvedimenti successivi che risultino connessi a quello originariamente impugnato, stabilendo, anche per motivi di economia e di concentrazione processuale, che i predetti atti ulteriori siano impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, al fine evidente di favorire la trattazione congiunta di tutte le questioni afferenti ad un medesimo oggetto.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento dell’istanza di sospensiva.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con assorbimento della richiesta di sospensiva.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesca Quadri Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà