Giustizia amministrativa: sul silenzio-inadempimento relativo alla domanda di concessione della cittadinanza la competenza territoriale è del TAR Lazio

NOTA

La sentenza in rassegna accoglie l’appello contro la sentenza del TAR Lombardia – Brescia che aveva ritenuto la propria competenza sul ricorso contro il silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana.

La Sezione esprime i seguenti “ritenuto”:

“- che questo Collegio non condivide la tesi del T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);

– che anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato;

– che le suesposte considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa stessa Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio intende ora conformarsi;

– che a quanto già detto si può ora aggiungere che non rileva in senso contrario la circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione della cittadinanza italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed invero anche in sede centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza e che possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza dello Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna;”.

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N. 05696/2012REG.PROV.COLL.

N. 03490/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2012, proposto da:
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Gurjt Singh;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00546/2012, resa tra le parti, concernente accertamento dell’illegittimita’ del silenzio serbato in merito alla concessione della cittadinanza italiana

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian Simonetti (estensore della sentenza il Pres. Pier Giorgio Lignani) e udito l’avvocato dello Stato Soldano;

RITENUTO:

– che l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio della p.a. e l’obbligo di provvedere sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana;

– che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria competenza per territorio;

– che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta sentenza, unicamente per il profilo della competenza, affermando che il ricorso doveva essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in quanto la concessione della cittadinanza italiana è atto dell’amministrazione centrale dello Stato e produce effetti non territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.);

– che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con la sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento medesimo è pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso di diniego, ma non quando venga proposta un’azione contro il silenzio della p.a.;

– che questo Collegio non condivide la tesi del T.A.R., perché se è vero che il provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente limitati, identiche (per quanto qui interessa) sono le caratteristiche del comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);

– che anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il giudice territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo stesso che è territorialmente competente a sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato;

– che le suesposte considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa stessa Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio intende ora conformarsi;

– che a quanto già detto si può ora aggiungere che non rileva in senso contrario la circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione della cittadinanza italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed invero anche in sede centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza e che possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza dello Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna;

– che, in conclusione, l’appello va accolto, annullandosi la sentenza impugnata e indicandosi come giudice competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.;

– che la presente decisione assume la forma e la natura della sentenza, in quanto l’indicazione della forma dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3, c.p.a., si riferisce all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in sede di regolamento (preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio di primo grado è ancora pendente, mentre in questo caso si è in sede di appello contro una sentenza, che ha definito la controversia nel merito, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza per territorio;

– che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per entrambi i gradi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la sentenza appellata e dichiara competente per territorio il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.. Compensa le spese dell’intero giudizio, sino alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)