Giustizia amministrativa: impugnazione di regolamento e notifica al P.c.M.

NOTA

Con la sentenza in rassegna, la Sezione accoglie il ricorso in appello della parte pubblica avverso la sentenza del TAR FVG resa sul ricorso proposto da un cittadino cinese – in qualità di datore di lavoro residente in Italia – avverso il diniego di rilascio dei visti di ingresso ai fini dell’immigrazione di taluni cittadini cinesi da assumere alle sue dipendenze.

Il ricorso in prime cure argomentava l’illegittimità del diniego in via derivata dall’illegittimità della previsione dell’art. 31, co. 2, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nella parte in cui, analogamente all’art. 1, comma 8. del D.L. n. 195/02, convertito in legge n. 222/02, e dell’art. 33, comma 7, lett. c), della legge n. 189/02, in seguito dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 78 del 2005, si assegna rilevanza a una semplice denuncia per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., ai fini di escludere la possibilità di sanatoria a favore di cittadini extracomunitari irregolarmente entrati in Italia.

Il TAR FVG aveva accolto il ricorso, annullando la previsione regolamentare dell’art. 31, co. 2 D.P.R. n. 394/99 e, in via derivata, il decreto di diniego di rilascio dei visti di ingresso.

La Sezione III accoglie l’appello del Ministero e dichiara inammissibile il ricorso in prime cure per mancata notifica del ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri: a giudizio del Collegio nel gravame “…mancavano alcuni elementi essenziali dell’impugnazione del regolamento, primo fra tutti la notifica del ricorso all’autorità emanante. Trattandosi di regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, era contraddittore necessario (anche) il Presidente del Consiglio dei Ministri.”.

Osserva, inoltre, il Collegio che “Il difetto di tale notifica non poteva essere surrogato da una eventuale integrazione del contraddittorio in corso di causa, giacché com’è noto ciò è consentito nei confronti dei controinteressati, a condizione che ad almeno uno di essi la notifica sia stata fatta nei termini. Nel caso invece che il numero degli atti impugnati, o le loro caratteristiche, qualifichino come controparti necessarie più autorità pubbliche emananti o coemananti, il ricorso deve essere notificato sin dall’origine a ciascuna di esse. “.

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N. 02421/2012REG.PROV.COLL.

N. 02078/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2006, proposto da:

Ministero dell’Interno; Questura di Trieste, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Z. J. R.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE n. 01025/2005, resa tra le parti, concernente diniego rilascio visti di ingresso di cittadini cinesi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le parte appellante l’avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Ministero dell’interno – Questura di Trieste ha impugnato la sentenza n. 1025/2005 del TAR di Trieste che ha accolto il ricorso del signor Zhuo Jian Rong per l’annullamento del decreto 30 settembre 2005 cat. A12/2005-Uff. Immigrazione 2° Sezione n. 182, recante diniego di rilascio dei visti di ingresso, da lui richiesti in qualità di datore di lavoro residente in Italia, ai fini dell’immigrazione di taluni cittadini cinesi da assumere alle sue dipendenze.

2. – La sentenza parte dal presupposto che il ricorrente lamenta in sostanza l’illegittimità dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/99 (regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 286/98), nella parte in cui si prevede come preclusiva del rilascio di visti di ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari l’esistenza di una denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p a carico del datore di lavoro.

Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8. del D.L. n. 195/02, convertito in legge n. 222/02, e dell’art. 33, comma 7, lett. c), della legge n. 189/02, nella parte in cui si dà rilevanza ad una semplice denuncia per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., ai fini di escludere la possibilità di sanatoria a favore di cittadini extracomunitari irregolarmente entrati in Italia. Il TAR giudica in via analogica costituzionalmente incompatibile la previsione di cui al citato art. 31, comma 2, del DPR n. 394/99, e dichiara illegittima la norma regolamentare, annullandola e disponendo la pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza dichiara, in via derivata, l’illegittimità dell’atto applicativo impugnato dal ricorso in primo grado, annullando anch’esso.

3. – L’Amministrazione appellante censura principalmente il fatto che il Giudice sia andato ultra petita, in quanto ha giudicato illegittima e annullato una disposizione regolamentare (l’art. 31, comma 2, del DPR n. 394/1999) che in realtà non era stata impugnata.

4. – Questo Collegio ritiene che la censura sia fondata.

E’ vero che buona parte del ricorso di primo grado era dedicata a dimostrare una asserita “incostituzionalità” di quella norma regolamentare, con espressa richiesta che la questione venisse deferita alla Corte costituzionale; ed è anche vero che l’incidente di costituzionalità davanti alla Corte non sarebbe stato né ammissibile né necessario, trattandosi appunto di norma regolamentare (e non legislativa).

Ma questo non autorizzava il T.A.R. a “convertire” d’ufficio l’eccezione d’incostituzionalità in domanda di annullamento.

Vi ostava, se non altro, il fatto che mancavano alcuni elementi essenziali dell’impugnazione del regolamento, primo fra tutti la notifica del ricorso all’autorità emanante. Trattandosi di regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, era contraddittore necessario (anche) il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il difetto di tale notifica non poteva essere surrogato da una eventuale integrazione del contraddittorio in corso di causa, giacché com’è noto ciò è consentito nei confronti dei controinteressati, a condizione che ad almeno uno di essi la notifica sia stata fatta nei termini. Nel caso invece che il numero degli atti impugnati, o le loro caratteristiche, qualifichino come controparti necessarie più autorità pubbliche emananti o coemananti, il ricorso deve essere notificato sin dall’origine a ciascuna di esse.

5. – Va inoltre considerato che, se il regolamento fosse stato formalmente impugnato, quel T.A.R. sarebbe stato privo di competenza per territorio.

E’ noto infatti che, quando unitamente all’atto di un’autorità periferica si impugna anche un regolamento governativo avente efficacia su tutto il territorio nazionale, la competenza spetta al T.A.R. del Lazio; pertanto se in questa vicenda fosse stata sollevata la relativa eccezione, questa non avrebbe potuto essere che accolta. E’ vero che, nel regime anteriore al codice del processo amministrativo entrato in vigore il 16 settembre 2010, questa ipotesi d’incompetenza non poteva essere rilevata d’ufficio ma solo ad eccezione di parte; ma è ragionevole presumere che se il ricorrente avesse chiaramente formulato il suo ricorso quale impugnazione del d.P.R., l’Avvocatura dello Stato non avrebbe mancato di chiedere il regolamento di competenza.

6. – In conclusione, l’appello va accolto, perché il T.A.R. si è pronunciato (in senso favorevole) su una domanda che non era stata proposta e che comunque sarebbe stata inammissibile per difetto di notifica.

La mancata costituzione dell’appellato impedisce di prendere in esame le censure assorbite in primo grado e non riproposte (art. 101, comma 2, c.p.a.).

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e annulla la sentenza appellata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)