Pubblico impiego: anzianità di servizio e trattamento di equiparazione

NOTA

La sentenza in rassegna respinge il ricorso con il quale un funzionario della Polizia di Stato instava affinché l’intera durata quadriennale (o, per lo meno, quella del primo biennio) del corso presso l’Istituto Superiore di Polizia (ISP) venisse valuta ai fini dell’anzianità di servizio e della conseguente applicazione della disciplina contenuta negli artt. 43 e 43-bis, L. 1° aprile 1981 n. 121, secondo cui i Commissari sono equiparati, ai fini del trattamento economico e stipendiale dopo 13 (o 15) anni di servizio ai Primi Dirigenti e dopo 23 (o 25) anni di servizio ai Dirigenti Superiori.

A giudizio del Collegio, gli artt. 43 e 43-bis prendono in considerazione il solo periodo di effettivo svolgimento del servizio espletato dall’interessato, senza che possano assumere alcun rilievo eventuali periodi “equiparati”, per limitati scopi, allo svolgimento delle prestazioni (come, nella specie, la frequenza del corso presso l’ISP).

Aggiunge il Collegio che “La chiara specialità delle regole contenute nei citati articoli 43 e 43 ter, incentrate sul riferimento puntuale al servizio effettivamente svolto, impedisce, quindi, la computabilità del periodo di partecipazione ai corsi presso l’Istituto Superiore di Polizia, ancorché questo sia equiparato, ad altri fini, al servizio militare“.

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N. 02424/2012REG.PROV.COLL.

N. 07512/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 7512/2007, proposto da:

X.Y. rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Morace, Leonardo Zanetti, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell’Interno-Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione I, n. 14/2007

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Marco Lipari e udito l’Avvocato dello Stato Caselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata, previa declaratoria di parziale improcedibilità, per intervenuta rinuncia, degli altri originari capi della domanda, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, vice questore aggiunto della Polizia di Stato, diretto:

– all’accertamento del proprio diritto all’intero computo del periodo di partecipazione al Corso, di durata quadriennale, presso l’Istituto superiore di Polizia, per la nomina a vice commissario in prova, quale anzianità di servizio utile ai fini dell’applicazione degli istituti retributivi ed economici di cui agli articoli 43 e 43 ter della legge n. 121/1981;

– all’annullamento degli atti con cui l’amministrazione aveva respinto le istanze proposte dall’interessato, dirette al calcolo di tale periodo nella complessiva anzianità di servizio del dipendente e al conseguente adeguamento del trattamento economico spettante.

2. L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre l’amministrazione resiste al gravame.

3. L’appello è infondato.

La parte ricorrente sostiene che l’intera durata quadriennale (o, per lo meno, quella del primo biennio) del corso presso l’Istituto Superiore di Polizia (ISP) debba essere valuta ai fini dell’anzianità di servizio e della conseguente applicazione della disciplina contenuta negli articoli 43 e 43-bis della legge n. 121/1981, in forza della quale i Commissari sono equiparati, ai fini del trattamento economico e stipendiale dopo 13 (o 15) anni di servizio ai Primi Dirigenti e dopo 23 (o 25) anni di servizio ai Dirigenti Superiori.

4. La tesi giuridica dell’appellante si impernia sui due seguenti passaggi argomentativi:

– in base alla disciplina vigente, la frequenza del corso presso l’Istituto Superiore di Polizia, è equiparata allo svolgimento del servizio di leva; in particolare, in forza dell’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341 (Istituzione dell’Istituto superiore di polizia), “il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva”;

– in forza dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Pertanto, a suo dire, anche gli articoli 43 e 43 ter andrebbero interpretati nel senso che, allo scopo di determinare l’anzianità utile per l’attribuzione dei previsti trattamenti economici, si debba computare il periodo di frequentazione del corso.

5. A sostegno della domanda, l’appellante richiama il precedente costituito dalla decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 11 maggio 2006, n. 2643, riferita proprio alla interpretazione del citato articolo 20 della legge n. 958/1986.

6. Gli argomenti proposti dalla parte appellante non sono condivisibili.

7. Anzitutto, occorre precisare che la pronuncia n. 2643/2006, oltre ad essere rimasta isolata nel panorama delle decisioni del giudice amministrativo in materia, ha comunque una portata circoscritta.

Essa è finalizzata alla sola definizione del perimetro applicativo generale dell’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, concernente la “determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

8. Pertanto, anche aderendo al minoritario indirizzo interpretativo richiamato dall’appellante, l’asserita equiparazione tra il periodo di frequenza del corso presso l’ISP e il servizio di ruolo resterebbe comunque delimitata al solo trattamento previdenziale e agli altri effetti economici e giuridici previsti dall’articolo 20, senza, per questo, estendersi automaticamente anche agli altri diversi istituti retributivi, disciplinati dagli articoli 43 e 43-ter della legge n. 121/1981.

9. Infatti, la formulazione letterale di tali disposizioni non lascia dubbi di sorta in ordine alla loro esatta portata applicativa, in relazione al calcolo della anzianità del dipendente, utile per conseguire la prevista equiparazione economica.

Le norme in oggetto concernono, indiscutibilmente, il solo periodo di effettivo svolgimento del servizio espletato dall’interessato. In tal senso si pone, in termini non equivoci, il tenore degli articoli 43 e 43 ter, secondo i quali:

“Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. “ (articolo 43);

“1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell’acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.”(art. 43-ter).

10. Entrambe le disposizioni, al fine di indicare gli anni di servizio necessari per ottenere il migliore trattamento economico, utilizzano la formula “prestato servizio”, la quale indica, senza alcun dubbio, una concreta ed effettiva attività lavorativa, senza che possano assumere alcun rilievo eventuali periodi “equiparati”, per limitati scopi, allo svolgimento delle prestazioni.

11. Né può trascurarsi che la norma richieda anche che tale servizio sia stato concretamente svolto “senza demerito” per l’intero periodo considerato.

Evidentemente, il giudizio di “non demerito” presuppone un’effettiva prestazione del servizio alla quale riferire la prescritta valutazione di idoneità.

12. D’altro canto, è ragionevole ritenere che la speciale equiparazione economica prevista dalle due disposizioni, contenute negli articoli 43 e 43 ter, sia strettamente correlata, per le sue finalità, all’effettivo svolgimento del servizio di ruolo dell’interessato, senza attribuire rilievo agli altri periodi di servizio, considerati dal legislatore come meramente equiparati.

13. La chiara specialità delle regole contenute nei citati articoli 43 e 43 ter, incentrate sul riferimento puntuale al servizio effettivamente svolto, impedisce, quindi, la computabilità del periodo di partecipazione ai corsi presso l’Istituto Superiore di Polizia, ancorché questo sia equiparato, ad altri fini, al servizio militare.

14. Peraltro, in una prospettiva di più ampio respiro, il Collegio non condivide le conclusioni cui è pervenuta la Sesta Sezione, con la citata pronuncia n. 2643/2006, e ritiene preferibile l’opposto avviso espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1324/2005, pronunciato nell’Adunanza del 31 gennaio 2007.

15. In tale ottica, si deve ritenere che la prevista equiparazione fra la frequenza del Corso e il servizio prestato, stabilita dall’articolo 11, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341, abbia una portata del tutto specifica e circoscritta, riguardante il solo aspetto dell’adempimento dell’obbligo di leva.

Detta disposizione intende semplicemente affermare che chi ha frequentato tale corso è dispensato dagli obblighi di leva. Va esclusa, invece, qualsiasi interpretazione estensiva, che possa essere utilizzata, ai fini economici e previdenziali, difettando i requisiti di cui all’articolo 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, in forza del quale “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza”.

16. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello, compensando le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)