Documentazione amministrativa: procedura d'infrazione U.E. e accesso agli atti

NOTA

Con la sentenza in rassegna la Sezione ritiene che la procedura di infrazione U.E. e gli atti di indagine ad essa relative, funzionali a decidere sull’avvio della procedura e di cui gli atti regionali costituiscono solo un segmento interno al procedimento statale volto a fornire gli elementi istruttori alla Commissione europea per le finalità sopra evidenziate, non ha carattere regionale né nazionale in senso stretto, ma carattere interamente comunitario.

Da ciò la duplice conseguenza che:

– organo competente a conoscere della pretesa all’accesso alla documentazione inerente a tale procedimento è la Commissione europea;

– l’accesso è regolato dal corpus normativo composto dall’insieme delle regole comunitarie relative al diritto di accesso, con particolare riferimento al Regolamento CE 30 maggio 2001, n. 1049, recante il “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”.

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N. 02747/2012REG.PROV.COLL.

N. 09548/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9548 del 2011, proposto da:

Regione Lombardia, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lucia Tamborino, con domicilio eletto presso l’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolo Porpora, 16;

contro

Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ramadori e Claudio Linzola, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Ramadori in Roma, via Marcello Prestinari, 13;

nei confronti di

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Fiorentino, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE IV n. 02681/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO ACCESSO A COPIA DELLA RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA ITALIANA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti e uditi per le parti gli avvocati Tamborino e Linzola;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. IV con la sentenza n. 2681 del 9 novembre 2011, ha accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata per l’accertamento del suo diritto all’ottenimento dei documenti richiesti con istanza del 30.05.2011 (relazione in ordine alla cattura di richiami vivi con reti che la Regione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento Politiche Comunitarie) e/o per l’annullamento della nota in data 27.06.2011 a firma del dirigente del Servizio Agricoltura della Giunta regionale della Lombardia.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che il ricorso non aveva carattere esplorativo in quanto ha per oggetto un atto determinato per il quale la Regione aveva un obbligo di formazione e che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’accesso ambientale, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 157/92, ove per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, comprese le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale.

Per il TAR, conclusivamente, non vi sono dubbi che essa è accessibile presso la stessa Regione indipendentemente dal fatto che l’abbia poi trasmessa ad altri, come chiarisce la norma.

Secondo la Regione appellante l’accesso sarebbe inammissibile in quanto attinente ad un procedimento di infrazione comunitario.

Con ordinanza cautelare n. 91 dell’11 gennaio 2012 la Sezione accoglieva la domanda di sospensione della sentenza appellata, sul presupposto dell’applicabilità al caso di specie del Regolamento CE n. 1049-2011.

Alla Camera di Consiglio dell’8 maggio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.

Il documento di cui si richiede l’accesso, infatti, pur non strettamente relativo ad un ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, tuttavia si riferisce al possibile avvio di un procedimento d’infrazione da parte della Commissione dell’Unione Europea, così aprendo una fase a carattere precontenzioso, in cui risultano rilevanti, proprio ai fini delle valutazioni di sua pertinenza, tutti gli atti di tipo istruttorio, di indagine o di esame da essa stessi ritenuti rilevanti in questa fase. Tale fase precontenziosa ha preso avvio, infatti, con una richiesta di informazioni allo Stato italiano proprio al fine di pronunciarsi con un eventuale atto di messa in mora ovvero stabilendo di archiviare la pratica.

Lo stesso Regolamento CE 30 maggio 2001, n. 1049, recante il “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”, già richiamato dalla Sezione nella propria ordinanza cautelare citata, si riferisce infatti all’accessibilità degli atti d’indagini, funzionali all’assunzione di una decisione, come quella sopra riferita, decisione di competenza della Commissione dell’Unione Europea.

Soltanto quest’ultima, dunque, quanto alla valutazione della richiesta di accesso, può essere l’Autorità cui compete pronunciarsi.

Peraltro, l’art. 4 del predetto Regolamento stabilisce inequivocabilmente, al comma 2, che le predette istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

E’ evidente, quindi, che soltanto la Commissione dell’Unione Europea, cui, come detto, spetta l’indagine in esame, può valutare la sussistenza di tale divieto ovvero l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione; con la conseguenza, anche in base a tale argomentazione, che solo a tale Istituzione comunitaria può essere rivolta la presente istanza di accesso.

Si tratta, quindi, di un procedimento comunitario tout court e non di un procedimento misto o complesso, nazionale e comunitario (cd. procedimenti top-down o bottom-up) come ha invece ritenuto il TAR.

Questi ultimi procedimenti, infatti, sono frutto di co-amministrazione tra Autorità nazionali e Autorità comunitarie; al contrario, il procedimento di infrazione, anche nella sua fase precontenziosa, è un procedimento avente del tutto natura comunitaria, sotto la responsabilità della Commissione europea, rispetto al quale lo Stato, nelle sue articolazioni interne a questi fini non rilevanti, è solo destinatario delle azioni della Commissione stessa.

Pertanto, si ribadisce, la e aff

Tali rilievi sono, peraltro, confermati dal tenore della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.11.2011 in caso analogo (doc. n. 14 Regione Lombardia) che attesta la competenza della Commissione europea a decidere sulle richieste d’accesso comunque relative ai procedimenti d’infrazione, in quanto relative ad atti prodromici d’indagine, previa richiesta alle Autorità nazionali, perchè evidenzino le eventuali ragioni ostative.

Questo non significa che tali documenti siano inaccessibili, come già accennato, ma che l’accesso è regolato da una diverso corpus normativo, composto dall’insieme delle regole comunitarie in ordine al diritto di accesso, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 1049/2001 citato.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere rigettato il ricorso di primo grado.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)