Pubblico impiego: sulla decorrenza delle differenze retributive da riconoscimento di maggiore anzianità a favore di ricercatori universitari

NOTA

La sentenza in rassegna ritiene che, per i ricercatori universitari, la decorrenza degli effetti, tanto giuridici che economici, del riconoscimento dell’anzianità pregressa è stabilita dall’art. 103, co. 3, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 che la individua con riferimento all’”atto della immissione nella fascia dei ricercatori confermati”.

Pertanto, a giudizio del Collegio, nella fattispecie decisa le differenze retributive connesse al riconoscimento ex art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 della maggiore anzianità sono dovute al ricorrente con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo dei ricercatori confermati.

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N. 05613/2012REG.PROV.COLL.

N. 00677/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2011, proposto da:
Salvidio Sebastiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Sciuto ed Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6;

contro

Università degli studi di Genova e Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE II n. 3575/2010, resa tra le parti, concernente accertamento diritto a percepire differenze retributive legate a riconoscimento di anzianità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli studi di Genova e di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l’avvocato Marco Orlando per delega degli avvocati Barrile e Sciuto e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante dott. Salvidio Sebastiano espone di appartenere al personale docente dell’Università degli studi di Genova quale ricercatore confermato, a seguito di superamento di concorso riservato indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, e di aver chiesto invano all’ente datore di lavoro di riconoscere ai fini della carriera il servizio prestato in precedenza in qualità di funzionario tecnico; riferisce di aver quindi proposto, unitamente ad altri colleghi, per vedere accertato il diritto vantato, un primo ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria che, con sentenza n. 145 del 2009, lo ha accolto.

Parte appellante soggiunge che l’Università di Genova ha poi decretato il riconoscimento, ai sensi dell’art. 103, comma terzo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 e della citata sentenza n. 145 del 2009, dell’anzianità pregressa, tuttavia indicando come decorrenza della nuova classe di stipendio, ricalcolata sulla base della maggiore anzianità, il 12 giugno 2008, vale a dire il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale.

L’odierno appellante ha, pertanto, nuovamente adito il Tribunale amministrativo ligure chiedendo l’accertamento del diritto a percepire le differenze retributive legate al riconoscimento, intervenuto con la sentenza n. 145 del 2009 passata in giudicato, dell’anzianità maturata a far data dall’inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, ovvero, in subordine, dalla data della relativa istanza rivolta all’amministrazione o da quella della domanda giudiziale, con interessi e rivalutazione.

Con la sentenza n. 3575 del 2010, oggetto del presente appello, il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso nei soli limiti indicati in motivazione, ovvero con decorrenza dell’effetto patrimoniale del riconoscimento coincidente “con il deposito dell’originario ricorso, definito con la sentenza Tar Liguria, sez. I, n. 145/2009. Non quindi, come invece preteso in ricorso, a far data dall’inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati”; tale decorrenza è stata individuata rilevando che “La pretesa patrimoniale consegue in via diretta dalla sentenza di questo TAR” e non alla sentenza della Corte costituzionale e richiamando il principio secondo cui la durata del processo non deve risolversi in danno del ricorrente che abbia ottenuto ragione.

L’appellante denuncia l’erroneità della sentenza lamentando, in sintesi: a) l’erronea applicazione dell’art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (recante riordinamento della docenza universitaria), in relazione al quale la precedente sentenza n. 145 del 2009 aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio pregresso, disposizione secondo la quale il riconoscimento, con la duplice limitazione della valutabilità solo per i due terzi ai fini della carriera e del massimo di otto anni, ha luogo all’”atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati”; b) elusione del giudicato, in quanto la sentenza n. 145 del 2009, avendo accertato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, già implicava che la decorrenza fosse quella stabilita dalla norma stessa; c) in subordine, che la decorrenza doveva essere, quanto meno, dalla data di presentazione all’amministrazione della prima domanda di riconoscimento dell’anzianità pregressa, momento a partire dal quale l’amministrazione stessa doveva considerarsi inadempiente all’obbligo di corrispondere le differenze stipendiali connesse alla maggiore anzianità.

Resiste l’Università intimata, che replica articolatamente in memoria.

Anche parte appellante ha dimesso memoria, indi la causa è stata chiamata e posta in decisione all’udienza del 7 luglio 2012.

DIRITTO

La presente controversia involge le conseguenze economiche dell’accertamento, già intervenuto con sentenza tra le parti passata in giudicato, del diritto dell’odierna parte appellante al riconoscimento del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico anteriormente all’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, in esito a concorso riservato indetto ai sensi della l. 14 gennaio 1999, n. 4, e, più precisamente, l’individuazione della decorrenza degli effetti patrimoniali della ricostruzione della carriera, sulla base della maggiore anzianità riconosciuta, con relativa attribuzione della pertinente classe stipendiale.

La sentenza impugnata, di accoglimento solo parziale dell’azione del dipendente, ha ritenuto che gli effetti patrimoniali non decorressero né dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma terzo, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, l’attività effettivamente prestata in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca), come indicato dall’Università di Genova nel decreto di riconoscimento della maggiore anzianità, né dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, come sostenuto da parte ricorrente, bensì dalla data di deposito dell’originario ricorso (n. 1754 del 2004) teso all’accertamento della spettanza del riconoscimento ai fini della carriera del servizio pregresso, definito favorevolmente con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 145 del 2009.

Il primo ed assorbente tema dibattuto dalle parti attiene alla applicabilità, o meno, de plano, quanto alla decorrenza degli effetti patrimoniali, della previsione dell’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, secondo il quale il riconoscimento dei servizi precedentemente prestati dai dipendenti avviene all’”atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati”, sostenendo parte appellante la tesi affermativa, sul rilievo della assoluta chiarezza del testo normativo, e l’appellata Università che giustamente il Tribunale amministrativo ha individuato la decorrenza degli effetti economici di quel riconoscimento dalla data di deposito del ricorso deciso con la sentenza n. 145 del 2009.

L’argomentare dell’amministrazione può sintetizzarsi nei seguenti punti: a) la citata sentenza n. 145/2009 nulla stabilisce con riferimento alla decorrenza degli effetti economici del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio; b) è la sentenza predetta ad aver esteso alla figura dei funzionari tecnici le conclusioni esposte dalla Corte costituzionale con riferimento ai soli tecnici laureati; la sentenza stessa avrebbe, dunque, carattere innovativo e valore costitutivo con riferimento agli effetti patrimoniali del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, onde produrrebbe effetti dalla data della domanda giudiziale; c) il credito dell’appellante nei confronti dell’ateneo non sarebbe maturato anteriormente alla data di proposizione, nel 2004, del primo ricorso al Tribunale amministrativo della Liguria, in mancanza di una domanda di riconoscimento del servizio pregresso ai sensi dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, non rilevando istanze di riconoscimento di maggiore anzianità presentate “in un contesto normativo assolutamente diverso, antecedente alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale ovvero a quella costitutivo-accertativa del TAR Liguria”.

L’appello è fondato, nei sensi che si preciseranno.

Il presupposto giuridicoe fattuale dell’azione qui in esame è costituito dal precedente accertamento giudiziale del diritto dell’appellante al riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato in qualità di funzionario tecnico antecedentemente all’immissione in ruolo quale ricercatore confermato.

La sentenza n. 145 del 2009 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha accolto il ricorso allora esaminato sulla base del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2008 e ritenendo, adesivamente alla giurisprudenza richiamata (tra cui Cons. Stato, VI, 22 settembre 2008, n. 4551), che i principi stabiliti dalla sentenza n. 191 del 2008 potessero applicarsi, oltre che ai tecnici laureati espressamente menzionati, anche riguardo ai funzionari tecnici, ravvisando “nella differenziazione tra le distinte figure professionali una successione temporale, che ha portato nel tempo a denominare in modo differente funzioni in realtà apparentabili”.

La sentenza segue un orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza, anche di questa Sezione, che ha più volte (cfr., ad esempio, Cons. Stato, VI, 9 marzo 2010, n. 1398 e 21 ottobre 2011, n. 5669), avuto modo, dopo la citata sentenza additiva della Corte costituzionale, di considerare la posizione di figure professionali già appartenenti al ruolo tecnico, osservando che l’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 deve ritenersi suscettibile di interpretazione logica, in relazione all’evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo, con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve ritenersi sostitutiva di quella di tecnico laureato, prevista dall’ordinamento previgente, onde le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono ritenersi applicabili alla prima.

La predetta sentenza n. 145 del 2009 è una pronuncia di mero accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità pregressa; diritto indicato come derivante dall’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, quale risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, così come interpretato dal Tribunale amministrativo. Il diritto di cui viene dichiarata la sussistenza, dunque, trova la sua fonte direttamente nella norma considerata e la riconduzione della fattispecie esaminata alle relativa previsione è il risultato di un’attività interpretativa della norma stessa.

Non può, pertanto, trovare adesione la tesi della valenza costitutiva della sentenza n. 145/2009 sostenuta da parte appellata per accreditare la correttezza dell’individuazione, operata dalla sentenza qui impugnata, della decorrenza degli effetti economici del riconoscimento dell’anzianità pregressa nella data di proposizione della domanda giudiziale accolta dalla predetta sentenza del 2009.

Poiché, dunque, l’accertamento ha riguardato la spettanza del diritto attribuito dall’art. 103 d.P.R. citato è a tale disposizione che occorre fare riferimento per individuarne i contorni contenutistici e temporali.

La decorrenza degli effetti, tanto giuridici che economici, del riconoscimento dell’anzianità pregressa è puntualmente stabilita dall’art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 382 del 1980 che, per i ricercatori universitari, la individua con riferimento all’”atto della immissione nella fascia dei ricercatori confermati”.

Tale decorrenza è indipendente dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del servizio precedentemente svolto, che il successivo quarto comma prevede possa essere chiesta entro un anno dalla conferma in ruolo (altrimenti il legislatore avrebbe stabilito la decorrenza all’atto della domanda e non, come invece disposto, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati).

Pertanto non può essere condiviso l’ulteriore argomento dell’Università secondo cui, anche in relazione all’esigenza di presentazione di una domanda di riconoscimento della maggiore anzianità di servizio ex art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980, “gioco-forza è a far data dal dies di deposito del primo ricorso al TAR Liguria, e cioè dal 2004, che matura il credito dell’appellante nei confronti dell’anzidetto ateneo”.

La natura e le conseguenze dalla domanda di riconoscimento dell’anzianità pregressa sono ben tratteggiate dalla sentenza di questa Sezione 3 febbraio 2004, n. 328, le cui conclusioni questo Collegio condivide; ivi sono chiarite: a) la natura non perentoria del termine di presentazione della richiesta (ritenendosi decisiva la circostanza che nella formulazione del quarto comma dell’art. 103 cit., disciplinante ex novo il trattamento retributivo spettante ai docenti universitari in relazione alla valutazione dei servizi pregressi, non sia stato riprodotto l’inciso “a pena di decadenza” contenuto nella precedente normativa – art. 17 della l. 18 marzo 1958, n. 311, recante “norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari” – e individuandosi la ratio della scelta normativa nell’intendimento di espandere anche ai professori universitari il principio generale di riconoscibilità senza termini di decadenza dei pregressi servizi valutabili per la normativa di settore) e b) che anteriormente alla presentazione della domanda, corredata dalla relativa documentazione (domanda la cui necessità si spiega con l’eterogeneità dei servizi valutabili e delle amministrazioni con le quali i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro valutabili), non può sussistere un inadempimento dell’università datrice di lavoro, la quale non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa inerente alla qualifica; solo a seguito dell’acquisizione della domanda può e deve essere rideterminato lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pregressi e l’università “deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza”, fermo restando che per il periodo precedente la domanda “non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicchè non vanno liquidati anche la rivalutazione e gli interessi”.

Consegue da quanto sin qui detto che nel caso di specie le differenze retributive connesse al riconoscimento ex art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980 della maggiore anzianità sono dovute con decorrenza dalla data di immissione dell’appellante nel ruolo dei ricercatori confermati, mentre gli interessi e la rivalutazione sulle corrispondenti somme sono dovute dalla data di presentazione della prima richiesta espressamente formulata ai sensi dell’art. 103 citato o, in mancanza, dalla data della domanda giudiziale (ricorso n. 1754 del 2004).

In tal senso e limite, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, il Collegio ne reputa giustificata, involgendo la controversia questioni interpretative, la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 677 del 2011, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 3575 del 2010 impugnata, accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)