Attività economiche: sulla revoca dell'autorizzazione a gestire un istituto di vigilanza per intervenuta dichiarazione di fallimento

NOTA

L’ordinanza respinge l’appello cautelare e ritiene corretta la decisione di prime cure secondo cui “(…) il decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010, all. A, svolga la funzione di integrare il disposto dell’art. 11, comma 3, TULPS, senza che la sua applicazione possa comportare la violazione del principio di irretroattività delle norme (art. 11, comma 1, prel.), posto che nella fattispecie la previsione normativa si applica ad un elemento ostativo al rilascio della licenza – la dichiarazione di fallimento – intervenuto dopo la sua entrata in vigore, essendo stato dichiarato il fallimento dell’Istituto di Vigilanza Privata Secret s.r.l. con sentenza n. 49/2011 del 23.3.2011;“.

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N. 00923/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01074/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2013, proposto da:

Laura Castellani e Metropolitan Security Srl, rappresentati e difesi dall’Avv. Elisa Brocchi, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

U.T.G. – Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00090/2013, resa tra le parti, concernente dell’ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE II n. 00090/2013, resa tra le parti, concernente revoca autorizzazioni per la gestione istituto di vigilanza privata – mcp

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Arezzo e di Ministero dell’Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti gli avvocati Brocchi e dello Stato Santoro;

ritenuto che l’appello cautelare non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, in quanto il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che il decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010, all. A, svolga la funzione di integrare il disposto dell’art. 11, comma 3, TULPS, senza che la sua applicazione possa comportare la violazione del principio di irretroattività delle norme (art. 11, comma 1, prel.), posto che nella fattispecie la previsione normativa si applica ad un elemento ostativo al rilascio della licenza – la dichiarazione di fallimento – intervenuto dopo la sua entrata in vigore, essendo stato dichiarato il fallimento dell’Istituto di Vigilanza Privata Secret s.r.l. con sentenza n. 49/2011 del 23.3.2011;

considerato che, comunque, la peculiarità della fattispecie costituisce motivo per disporre la totale compensazione delle spese inerenti alla presente fase cautelare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

respinge l’appello (Ricorso numero: 1074/2013).

Compensa interamente le spese della presente fase cautelare tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)