Espropriazione per p.u.: l'accordo sull'indennità non preclude la contestazione relativa alla legittimità della procedura ablativa

NOTA

La sentenza in rasegna conferma il principio secondo cui “l’accordo sulla determinazione dell’indennità non priva l’accettante della possibilità di dedurre eventuali vizi di legittimità a carico della procedura ablativa“.

La sentenza conferma altresì che il decreto di esproprio non è soggetto all’applicazione dell’art. 21-bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., “(…) ove si stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso; ciò in quanto l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 (normativa di carattere speciale) richiede che, con riferimento al decreto di esproprio, entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), sia necessaria la sola emanazione del provvedimento ablativo e non anche la comunicazione ai suoi destinatari“.

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N. 01483/2013REG.PROV.COLL.

N. 03477/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2012, proposto da:
Francesco Salvatore Nicola Gallo, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Granara, Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7; Giuseppe Maria Gallo, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Anas Spa; Argi Scpa, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Macri’, con domicilio eletto presso Carlo Sanvitale in Roma, via F.E. Savastano N.11;

nei confronti di

Regione Calabria;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00108/2012, resa tra le parti, concernente decreto di esproprio avente ad oggetto il passaggio a favore del demanio dello stato – ramo strade dei beni inseriti nel comune di Locri per lavori di ammodernamento della nuova sede del tratto Palizzi-Caulonia lotti 6 – 7 – 8 – compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica – ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Argi Scpa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara, Francesco Macrì e l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR della Calabria, i signori Francesco Salvatore Nicola Gallo e Giuseppe Maria Gallo impugnavano il decreto di esproprio prot. n. AR 1714-11/13-CA-OUT/FM/it del 10.5.2011 emesso dal Direttore Generale della Società “AR.GI.” s.c.p.a., avente ad oggetto il passaggio a favore del demanio dello Stato – ramo strade dei beni siti nel Comune di Locri di loro proprietà (terreno di proprietà del primo, in N.C.T., foglio 2, particella 229, ed edificio di proprietà del secondo, in N.C.E.U., foglio 2, particella 230), per lavori di ammodernamento in nuova sede del tratto Polizzi – Caulonia, lotti 6 – 7 – 8, compreso lo svincolo di Marina di Gioiosa Jonica, della SS 106 Jonica.

I ricorrenti , premesso che i lavori e le procedure espropriative sono stati affidati dall’ANAS a contraente generale (A.T.I. Astaldi – Ferrari, poi AR.GI. s.p.a. e infine AR.GI. s.c.p.a.), impugnavano altresì tutti gli atti della procedura di esproprio, e precisamente:

– l’atto della Società AR.GI. s.c.p.a., prot. n. AR/1371-09/13-CA-OUT/FL/it del 4.12.2009, con cui è stata comunicata ai ricorrenti l’adozione del provvedimento del Presidente dell’ANAS s.p.a. n. CDG-0070296-P dell’8.5.2009, di proroga ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, della dichiarazione di pubblica utilità per ulteriori 2 anni;

– il provvedimento del Presidente dell’ANAS n. CDG-0070296-P dell’8.5.2009;

– il provvedimento autorizzativo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali (DI.CO.TER) del Ministero delle Infrasfrutture e dei Trasporti n. 262 del 19.3.2004, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 2.4.2004;

– la delibera n. 29 del 21.4.2004, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’ANAS s.p.a. ha approvato il progetto definitivo delle predette opere, compresi gli elaborati espropriativi ed ha dichiarato la loro pubblica utilità;

il provvedimento n. 2574 del 14.5.2004 del Presidente dell’ANAS, che ha reso efficace la dichiarazione di pubblica utilità;

– l’ atto con cui l’ANAS s.p.a. ha delegato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001, al Contraente generale AR.GI. s.c.p.a. l’emanazione di tutti gli atti concernenti i procedimenti di occupazione d’urgenza e di espropriazione;

– il decreto del Presidente dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/750-05/10 se-out/LDC del 19.10.2005;

– l’atto del Direttore generale dell’AR.GI. s.c.p.a. del 21.11.2005, che ha disposto la prima occupazione provvisoria in via d’urgenza dei terreni dei ricorrenti, con immissione in possesso per il 9.12.2005;

– le delibere nn. 98 e 99 del 5.6.2007, con le quali il Consiglio di amministrazione dell’ANAS s.p.a. ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, compresi gli elaborati delle espropriazioni per le aree integrative, e di integrazione della dichiarazione di pubblica utilità del 2004;

– il decreto del Presidente dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/72-07/13 se-out/LDC del 20.08.2007, di determinazione dell’indennità provvisoria;

– il provvedimento del Direttore generale dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/152-08/13 se-out/rs/it del 28.1.2008, di rideterminazione dell’indennità provvisoria;

– l’atto del Direttore generale dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/1392-07/13-CA.OUT/RS/mo del 3.11.2007, che ha disposto l’immissione in possesso integrativa per il 12.11.2007;

– l’atto dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/0217-08/13-CA.OUT/RS/mo del 19.2.2008;

– il decreto di occupazione temporanea della AR.GI. s.c.p.a. n. AR/2739-10/13.CA-OUT/FM/IT del 29.12.2010;

– l’atto n. AR/93-11/13-CA-OUT/FM/IT dell’11.01.2011, di avviso di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso;

– l’atto dell’AR.GI. s.c.p.a. prot. n. AR/550-11/13-CA-OUT/FM/IT del 23.2.2011;

– I ricorrenti chiedevano infine la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni determinati dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ivi incluso quello esistenziale.

A sostegno delle azioni proposte , gli interessati deducevano i seguenti motivi:

I) Violazione degli articoli 6, 11, 13, 20, 22 bis, 23 e 26 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione degli articoli 161 e ss. del D.Lg.vo n. 163/2006, in relazione all’art. 21 bis della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di autolimitazione della p.a. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Nullità.

Il decreto di esproprio sarebbe nullo, per essere stato emesso, in data 10 maggio 2011, oltre il termine di cinque anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare, che sarebbe spirato il 14 maggio 2009 (v. delibera del Consiglio di amministrazione dell’ANAS n. 29 del 21 aprile 2004, resa esecutiva con provvedimento del Presidente dell’ANAS n. 2574 del 14 maggio 2004). La successiva proroga biennale di detto termine, disposta ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 con provvedimento del Presidente dell’ANAS n. CDG-0070296 dell’8 maggio 2009 sarebbe stata comunicata (e mai notificata) ai ricorrenti, dal contraente generale, solo in data 4 dicembre 2009, sicché dovrebbe considerarsi tardiva, trattandosi di atto limitativo delle sfera giuridica dei privati, che acquisterebbe efficacia, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990, solo con la comunicazione agli interessati, intervenuta nella fattispecie ben oltre il termine quinquennale di efficacia della originaria dichiarazione di pubblica utilità.

II) Violazione degli articoli 6, 11, 13, 20, 22 bis, 23 e 26 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione degli articoli 161 e ss. del D.Lg.vo n. 163/2006, in relazione agli articoli 3 e. 21 bis della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di autolimitazione della p.a. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento.

La proroga dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stata disposta senza idonea motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge (“per forza maggiore o altre giustificate ragioni”).

III) Violazione degli articoli 6, 11, 13, 20, 22 bis, 23, 26, 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione degli articoli 161 e ss. del D.Lg.vo n. 163/2006, in relazione agli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di autolimitazione della p.a. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria e per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Travisamento. Sviamento. Nullità.

Le occupazioni temporanee disposte dopo lo spirare del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità del 2004 sarebbero avvenute sine titulo.

IV) Violazione degli articoli 6, 11, 13, 20, 22 bis, 23 e 26 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione degli articoli 161 e ss. del D.Lg.vo n. 163/2006, in relazione agli articoli 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione del principio di autolimitazione della p.a. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità.

Sia per la originaria dichiarazione di pubblica utilità del 2004, sia per le integrazioni approvate nel 2007 non sarebbe stato rispettato l’obbligo di avviso di avvio del procedimento, ratione temporis previsto, trattandosi di infrastruttura strategica ex legge n. 433/2001, nel primo caso (2004) dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e nel secondo caso (2007) dal combinato disposto dell’art. 5 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e dell’art. 24 del D.Lg.vo n. 152/2006. Né si sarebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dai ricorrenti nel 2007, in sede di contestazione dell’indennità provvisoria.

V) Violazione degli articoli 6, 11, 13, 20, 22 bis, 23 e 26 del D.P.R. n. 327/2001. Violazione dell’art. 176 del D.Lg.vo n. 163/2006. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Travisamento. Sviamento. Perplessità. Nullità.

La delega conferita da ANAS alla AR.GI. s.c.p.a. per lo svolgimento delle procedure espropriative (v. contratto a rogito notaio Leonardo Milone, rep. n. 57241, racc. n. 11507 del 14 giugno 2005) sarebbe generica e onnicomprensiva, in violazione delle disposizioni in epigrafe. Inoltre, “dagli atti non risulta l’intervento dell’Amministrazione titolare del potere espropriativo nell’ambito del procedimento ed il conferimento del potere medesimo ad ANAS s.p.a.”.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, in via preliminare, ha esaminato le eccezioni avanzate dalla difesa della AR.GI. s.c.p.a., respingendo l’eccezione di difetto di giurisdizione, ed accogliendo quelle di intervenuta acquiescenza e difetto di legittimazione dei ricorrenti; pertanto il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, cionondimeno pronunziandosi (negativamente) nel merito delle censure avanzate.

3.- La decisione è stata impugnata dai signori Gallo innanzi a questo Consesso, con appello sostenuto dai motivi riassunti nella parte in diritto della presente pronunzia.

3.1. – Si sono costituiti nel giudizio d’appello il Ministero delle infrastrutture, l’ANAS e la società ARGI, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso all’ esame sottopone alla Sezione una controversia inerente la legittimità di un procedimento di esproprio e correlata istanza di risarcimento danni, per la realizzazione di opera stradale; in tale àmbito è impugnata la sentenza con cui il TAR Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto contro detto procedimento.

1.- Gli appellanti non hanno in questa sede riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettata dal TAR, sicchè sulla controversia si è radicata la (peraltro indubbia) giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..

2.- In via preliminare, i ricorrenti contrastano l’accoglimento delle eccezioni di intervenuta acquiescenza e difetto di legittimazione dei ricorrenti, avanzate dalla AR.GI. s.c.p.a.), le quali hanno condotto alla pronunzia di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza alla procedura espropriativa e carenza di interesse a far valere profili di illegittimità formale a fronte dell’accettazione dell’indennità espropriativa. Al riguardo il TAR, dopo aver richiamato l’atto con il quale i ricorrenti hanno dichiarato di volersi avvalere della procedura di determinazione in contraddittorio dell’indennità (ex art. 21 DPR n.327/2001), ha affermato che “l’accordo sull’indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell’espropriando dell’ammontare offerto dall’espropriante, pur non avendo alcun effetto traslativo della proprietà del bene, si inserisce nel procedimento ablativo – e assume pertanto natura negoziale pubblica – nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all’emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall’espropriato all’espropriante e conseguentemente, qualora tali condizioni manchino, l’accordo sull’indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico (Cass., I, n. 6867/2009)”.

Avversano questa tesi gli appellanti, obiettando il principio di piena autonomia tra procedimento ablativo e accordo sull’indennità di espropriazione, argomentando diffusamente come quest’ultimo non precluda affatto la possibilità giuridica di contrastare in punto legittimità la procedura ablativa. Il motivo è fondato. Costituisce da tempo “ius receptum” il principio per cui l’accordo sulla determinazione dell’indennità non priva l’accettante della possibilità di dedurre eventuali vizi di legittimità a carico della procedura ablativa (per il principio v. Cass civ. sez.I, 13415/2008).

In effetti la tesi accolta dal TAR realizza un allargamento effettuale dell’accordo del tutto esorbitante dalla sua stretta finalità, che è quella di accelerare l’iter espropriativo nel pubblico interesse e che non può certamente estendersi sino ad assumere valenza preclusiva di un’azione giurisdizionale di legittimità contro il procedimento .

A supporto di ciò, va anche ricordato il principio per il quale l’acquiescenza a fronte dell’esercizio del potere amministrativo è configurabile soltanto in presenza di atti o comportamenti che inequivocamente esprimano la volontà di accettazione con stretto riferimento alle determinazioni autoritative dell’amministrazione (cfr., ex multis, Cons. di Stato, sez IV, n. 3617/2004), in questo caso costituite dagli atti espropriativi; per contro l’accettazione dell’indennità produce effetti oggettivamente limitati a tale profilo e pertanto assolutamente non indicativi di una volontà di accettare la perdita della proprietà perseguita dal procedimento che si ritenga illegittimo. Del resto lo stesso art. 21, comma 12, del decreto citato limita gli effetti dell’accettazione dell’indennità accettata al potere-dovere dell’autorità espropriante di autorizzare il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non depositata. Con ciò, peraltro, si palesa l’inconferenza del riferimento (operato dal TAR) al diverso istituto della cessione volontaria che, al contrario del decreto espropriativo, determina il trasferimento consensuale della proprietà dell’immobile interessato.

3. L’accoglimento del motivo formulato contro l’inammissibilità del ricorso al TAR, impone al Collegio di esaminarne le censure formulate in merito alla legittimità degli atti impugnati, espressamente riproposte dall’appello in trattazione.

3.1 Il secondo motivo di gravame avversa la reiezione dei motivi I e II del ricorso, con i quali si era sostenuto, rispettivamente, la nullità il decreto di esproprio del 2011, per essere stato emesso oltre il termine di cinque anni di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzare (che sarebbe spirato il 14 maggio 2009) e l’illegittimità della successiva proroga biennale di detto termine, disposta ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001. Entrambe le doglianze sono infondate.

a) Non sussiste la nullità del decreto espropriativo (emesso il 10.5 2011) poiché il termine quinquennale per la sua adozione non scadeva nel maggio 2009, come inizialmente previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’ANAS n. 29 del 21 aprile 2004 (resa esecutiva con provvedimento del Presidente dell’ANAS n. 2574 del 14 maggio 2004), bensì al compimento del biennio successivo stabilito dal provvedimento di proroga (provv. Pres. 8.5.2009 n. CDG-70296) disposto ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 .

b)- Parimenti non può ritenersi illegittimo per tardività detto provvedimento di proroga biennale del termine, in quanto notificato ai ricorrenti, dal contraente generale, solo in data 4 dicembre 2009; tale comunicazione, secondo gli appellanti, dovrebbe considerarsi tardiva, trattandosi di atto limitativo delle sfera giuridica dei privati che acquisterebbe efficacia, (ex art. 21 bis legge n. 241/1990) solo con la comunicazione agli interessati, intervenuta nella fattispecie oltre il termine quinquennale di efficacia della originaria dichiarazione di pubblica utilità. Anche questo orientamento, che ripropone la teoria dell’atto “recettizio”, non può essere condiviso. La giurisprudenza amministrativa ha anzitutto posto in rilievo l’inapplicabilità, con riferimento al decreto espropriativo, dell’art 21-bis della legge n. 241/1990, ove si stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso; ciò in quanto l’art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 (normativa di carattere speciale) richiede che, con riferimento al decreto di esproprio, entro la scadenza del termine (al fine di non determinare l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità), sia necessaria la sola emanazione del provvedimento ablativo e non anche la comunicazione ai suoi destinatari (v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 5506/2008).

Il Collegio ritiene inoltre che analoga natura speciale debba riconoscersi al comma 5 dello stesso art. 13, secondo cui l’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine. Come è evidente anche in questa fattispecie la legge non prevede che la comunicazione assurga a requisito di perfezionamento dell’atto, sicchè la data della stessa non può essere presa in considerazione al fine di verificare il rispetto del termine previsto per l’emanazione della proroga. Ne deriva che quest’ultima, in quanto adottata nel temine di validità della dichiarazione, non può essere inficiata da tardività.

3.2.- Con un terzo mezzo d’appello si contesta il rigetto delle censure mosse contro le occupazioni temporanee le quali, in quanto disposte dopo lo spirare del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità del 2004, sarebbero avvenute “sine titulo”; ma il Collegio osserva sul punto che dalla verificata legittimità della proroga dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta nel 2009, e sulla quale riposano le contestate occupazioni, non può derivare una valutazione favorevole della doglianza.

3.3. Il quarto motivo lamenta che sia per la originaria dichiarazione di pubblica utilità del 2004, sia per le successive integrazioni progettuali, non sarebbe stato rispettato l’obbligo di avviso di avvio del procedimento previsto, trattandosi di infrastruttura strategica ex lege n. 433/2001, nel primo caso (dichiarazione di p.u. del 2004) dall’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e nel secondo caso (progetti esecutivo del 2007) dal combinato disposto degli artt. 5 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 e 24 del D.Lg.vo n. 152/2006. Né si sarebbe tenuto conto delle osservazioni formulate dai ricorrenti nel 2007, in sede di contestazione dell’indennità provvisoria. Entrambe le censure non sono accoglibili.

a) Quanto alla prima, inerente il mancato avviso di avvio del procedimento deve rilevarsene l’estraneità al presente giudizio, se si considera che non forma oggetto della controversia, in quanto non tempestivamente impugnata, la dichiarazione di p.u. che, secondo gli appellanti, l’avviso avrebbe dovuto precedere. Peraltro la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che detto provvedimento è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, soggiacendo perciò all’onere di impugnativa nel termine decadenziale (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 3338/2009),

b) Le osservazioni formulate dai ricorrenti nel 2007, in sede di contestazione dell’indennità provvisoria, attengono invece al contenzioso indennitario, che è stato però risolto dall’atto di accettazione della somma definitiva (determinata “congiuntamente”, ex art. 22 del D.P.R. n. 327/2001). Il motivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3.4.- Con il quinto ed ultimo ordine di motivi si formulano tre censure distinte.

a) La prima argomenta sull’immotivata reiezione del quinto motivo, il quale aveva posto in rilievo come la delega conferita da ANAS alla AR.GI. s.c.p.a. , per lo svolgimento delle procedure espropriative (ora prevista dall’art. 176 del codice degli appalti), sarebbe generica ed onnicomprensiva. Il difetto di motivazione della sentenza sul punto non sussiste, poiché il TAR ha rigettato il motivo facendo riferimento ad una norma di legge , nel caso della delega in esame, costituita dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.

b) In ordine alla sostenuta genericità, va rilevato che la cennata disposizione, permettendo all’amministrazione di delegare anche “in tutto” l’esercizio dei poteri espropriativi, si presenta molto ampia di guisa da consentire una pari estensione della delega alle operazioni espropriative e comunque tale da non poter risultare illegittima per mancata indicazione di limiti.

c) La terza ed ultima censura lamenta il mancato intervento dell’amministrazione titolare del potere espropriativo; il rilievo appare però del tutto incomprensibile, non chiarendo a quale altra autorità i ricorrenti si riferiscano, oltre alla indiscutibile e centrale presenza dell’ANAS quale soggetto delegante.

3.5- Non può infine essere accolta la domanda risarcitoria, considerato che dagli atti esaminati non emerge alcun profilo di antigiuridicità, elemento essenziale per la configurazione della responsabilità civile ex art. 2043 cod.civ..

3.6.- In forza di quanto sopra, il ricorso di primo grado deve essere respinto in quanto infondato.

4. – In definitiva l’appello può trovare accoglimento solo limitatamente alla censura di inammissibilità, con conseguente riforma sul punto della gravata sentenza; nel merito l’appello deve invece essere respinto con conseguente reiezione del ricorso di primo grado .

5.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, attesa la sufficiente complessità della vicenda e dell’esito della stessa in sede processuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe,

accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione nei quali riforma la sentenza di primo grado; per il resto, respinge l’appello nel merito e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2012 e del 24 gennaio 2013 , dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con l’intervento dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)