Giustizia amministrativa: spetta al GA la giurisdizione sulla domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. della promssa unilateriale di cessione gratuita di aree a standard

NOTA

La sentenza in rassegna riforma la decisione di prime cure che aveva dichiarato inammissibile – per difetto di giurisdizione del G.A. – il ricorso con il quale il Comune appellante aveva agito per l’esecuzione, ex art. 2932 c.c., della promessa preliminare unilaterale con la quale la ditta appellata si è obbligata alla cessione gratuita in favore dell’Amministrazione comunale delle aree destinate a standard della lottizzazione, nonché per la condanna della ditta convenuta al risarcimento del danno conseguente al ritardato adempimento.

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N. 02316/2013REG.PROV.COLL.

N. 03971/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2011, proposto da:
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Storoni, Mariangela Bressanelli, con domicilio eletto presso Maurizio Dell’Unto in Roma, via Dora, 2;

contro

Imedil S.r.l.;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00155/2010, resa tra le parti, concernente appello avverso il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – cessione gratuita aree al comune

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lorizio, per delega dell’Avv. Storoni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il TA Marche ha dichiarato il difetto di giurisdizione del A.G.A. sui due contrapposti ricorsi rispettivamente introdotti :

– dalla s.r.l. Imedil, in qualità di proprietaria di aree comprese nel piano particolareggiato di iniziativa privata sito in Pesaro alla Via Villa Betti, frazione di Ginestreto, diretto tra l’altro all’accertamento della responsabilità del Comune di Pesaro e della s.a. Finedil ed alla conseguente condanna dei predetti, anche a titolo solidale, al risarcimento dei danni indicati nella somma di € 853.763,32, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria (ricorso n. 344 del 2007 di primo grado),

– dal Comune di Pesaro con cui era stata richiesta l’esecuzione, ex art. 2932 c.c., della promessa preliminare unilaterale costituita dall’atto pubblico in data 23.1.2001 rep. 484250 – 14636 redatto dal notaio Enrico Marchionni di Pesaro, con il quale la s.r.l. F.lli Variale (dante causa della s.r.l. Imedil) si è obbligata alla cessione gratuita in favore dell’Amministrazione comunale delle aree destinate a standard della lottizzazione in località Ginestreto catastalmente identificata al F. 17, mappali 383 – 323 – 382 e al F. 18, mappali 141 – 144 – 201 – 208 – 214 – 216 – 218, nonché la condanna della s.r.l. Imedil al risarcimento del danno conseguente al ritardato adempimento (ricorso n. 549 del 2007 di primo grado ).

2. IL Tar ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso n. 549 del 2007 affermando che:

– la questione atterrebbe non ad interessi legittimi, ma ai diritti soggettivi connessi all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo della s.r.l. Imedil, di cedere gratuitamente le aree destinate a standards, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dell’atto unilaterale del 23.11.2001, stipulato nell’ambito del P.P.E. di Ginestreto, ed il risarcimento del danno per il mancato tempestivo adempimento.

– la sentenza 6 luglio 2004, n. 204 la Corte Costituzionale ha ribadito che il giudice naturale dei diritti è il giudice ordinario e che le ipotesi di giurisdizione esclusiva debbono considerarsi eccezionali, giustificandosi solo in presenza di circostanze in cui si assiste ad una tale compenetrazione tra diritti ed interessi legittimi da rendere obiettivamente problematica la individuazione del giudice competente;

– nella fattispecie, l’art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e nell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 non sembrerebbe attagliarsi al caso di specie dal momento che l’atto del cui adempimento si tratta non pare qualificabile in termini di accordo determinativo del contenuto di un provvedimento, e tanto meno sostitutivo di provvedimento amministrativo non avendo in concreto concorso a determinare il contenuto della concessione edilizia 472/2001, rilasciata in data 13.12.2001 alla s.r.l. F.lli Varriale;

– né si può qualificare l’atto unilaterale in argomento come sostitutivo di un provvedimento, posto che gli accordi sostitutivi ex art. 11 della L. n. 241 del 1990 presuppongono l’esistenza di un procedimento amministrativo con il quale la P.A. tende ad ottenere proprio quel bene della vita al quale perviene, successivamente, per il tramite dell’accordo con il privato, che va a sostituire a tutti gli effetti il provvedimento conclusivo del procedimento;

– non sarebbe mai stato avviato un procedimento di tal sorta, per cui si sarebbe potuto ritenere che l’impegno sottoscritto dalla s.r.l. F.lli Varriale avesse valenza sostitutiva di un provvedimento conclusivo di procedimento.

3. Con il presente gravame il Comune chiede l’annullamento della decisione nella parte in cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sul suo ricorso lamentando un’unica rubrica di gravame l’erroneità della presente determinazione.

L’appello è fondato.

Anche a seguito dell’abrogazione dell’art. 11, comma 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, per effetto dell’art. 4, comma 1, all. 4, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto il rispetto degli obblighi nascenti da una convenzione stipulata tra un Comune o altro ente pubblico concedente ed un privato, volta a disciplinare il contenuto anche futuro di concessioni e convenzioni edilizie, trattandosi di questioni inerenti all’esecuzione di accordi che devono essere qualificati come integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo concessorio, ai sensi dell’art. 133, lett. a, n. 2, del citato d.lg., che individua tali controversie tra quelle riservate al giudice amministrativo e della lett. f) dell’art. 133 c.p.a. (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 30 gennaio 2013 n. 1713; Cassazione civile sez. un. 02 dicembre 2010).

Rientra quindi in particolare nella giurisdizione esclusiva del g.a. la controversia concernente l’osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell’ente locale, di cessione gratuita all’ente delle aree necessarie per servizi nell’ambito di un P.P.E. .

In tale ambito è sempre esperibile, da parte dell’ente pubblico, l’azione di cui all’art. 2932 c.c., relativa all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato ad. plen. 20 luglio 2012 n. 28).

Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r. ex art. 105 II. co. .

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___ 1 accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

___ 2. Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)