Giustizia amministrativa: sulle condizioni per la perenzione da inattività ultra annuale dalla data di cancellazione della causa dal ruolo

NOTA

L’ordinanza in rassegna ritiene che “(…) la perenzione per inattività ultra annuale dalla data di cancellazione della causa dal ruolopuò essere disposta se il provvedimento di cancellazione sia stato portato a conoscenza delle parti mediante una chiara verbalizzazione dalla quale risulti che le parti presenti all’udienza sono state informate ovvero mediante una apposita comunicazione del verbale che lo contiene.”.

Nel caso in esame, la Sezione ha accolto l’appello, con annullamento dell’ordinanza impugnata, in quanto non era stata data la prova dell’avvenuta conoscenza dell’avvenuta cancellazione della causa dal ruolo secondo le modalità indicate.

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N. 01893/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00533/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2013, proposto da

Soc. Edilhouse 2002 a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Lenoci, Angelo Clarizia e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Autorità garante per l’energia elettrica ed il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza collegiale 10 dicembre 2012 n. 2997 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante per l’energia elettrica ed il gas;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Lenoci e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora.

1.– La società Edilhouse 2002 ha impugnato, con ricorso n. 267 del 2010, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione terza, il provvedimento del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con cui è stata respinta la sua richiesta di verifica e certificazione dei risparmi.

L’udienza è stata fissata al 6 maggio 2010.

In data 30 aprile 2010 parte ricorrente ha depositato un’istanza di rinvio e, alla predetta udienza, la causa è stata «cancellata dal ruolo».

Con decreto 11 aprile 2012, n. 809 il Presidente della Sezione ha dichiarato la perenzione del ricorso, non essendo stato compiuto, dopo la cancellazione della causa dal ruolo, nessun atto di procedura.

1.1.– La parte ha presentato opposizione al Tribunale amministrativo che, con ordinanza 10 dicembre 2012, n. 2997, l’ha rigettata.

2.– La stessa parte ha proposto appello rilevando che, in presenza di una istanza di rinvio, non poteva essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo e, comunque, la decisione assunta avrebbe dovuto essere comunicata alla parte. In via subordinata, si chiede la concessione dell’errore scusabile.

2.1.– Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, chiedendo che l’appello venga rigettato, in quanto il Tribunale amministrativo, preso atto della richiesta di rinvio, ha «disposto la cancellazione della causa dal ruolo, sentiti i difensori delle parti».

3.– L’appello è fondato.

3.1.– L’art. 25 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034– applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato 3 al Codice del processo amministrativo – prevedeva che «i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non si sia compiuto alcun atto di procedura», con riduzione alla metà dei termini in presenza di controversie relative, tra l’altro, agli atti delle Autorità amministrative indipendenti (art. 23-bis della stessa legge).

L’art. 81 Cod. proc. amm. ha ridotto il termine di perenzione ad un anno, con ulteriore dimezzamento in presenza, tra l’altro, delle predette controversie (art. 119).

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, prima dell’entrata in vigore del codice, che «esauriti gli effetti della domanda di fissazione (…) per la cancellazione della causa dal ruolo, l’onere di impulso processuale torna alle parti, le quali, per evitare la perenzione, devono attivarsi mediante “nuovi atti di procedura” » (Cons. Stato, VI, 17 aprile 2009, n. 2318; V, sent. 4 ottobre 2007, n. 5155). E’, pertanto, necessario che venga presentata una nuova istanza di fissazione dell’udienza. Questo principio è stato consacrato dal codice del procedimento amministrativo che, all’art. 71, comma 1, prevede che la fissazione dell’udienza deve essere presentata «entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo».

Il provvedimento del giudice con il quale viene disposta la cancellazione della causa dal ruolo – in applicazione principi generali relativi alle forme di comunicazione degli atti del processo e, nella specie, per la gravità degli effetti scaturenti dal provvedimento stesso – deve essere conosciuto dalle parti (si veda ora art. 33, comma 3, Cod. proc. amm.).

3.2.– Nella fattispecie in esame la società, con atto depositato il 30 aprile 2010, aveva chiesto il rinvio della causa giustificato dall’esigenza di «ulteriori approfondimenti». Nel verbale di udienza del 6 maggio 2010, redatto in primo grado, dopo la dicitura relativa alla presenza dei difensori, è scritto quanto segue: «preso atto della richiesta di rinvio a lungo termine, la causa viene cancellata dal ruolo». Nel termine di un anno non è stata, poi, presentata una nuova istanza di fissazione di udienza.

Da quanto esposto risulta in maniera chiara che non vi è stata congruenza tra la richiesta di rinvio e il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo. In presenza di tale mancanza di coincidenza tra “chiesto” e “pronunciato” era onere del Tribunale amministrativo dare atto nel verbale che le parti erano state informate relativamente alla decisione assunta ovvero comunicare alle stesse tale decisione contenuta nel verbale. Né varrebbe obiettare, come fa parte resistente, che erano stati «sentiti i difensori delle parti». Nel verbale il collegio dà atto che erano “presenti” i difensori e non che gli stessi erano stati “sentiti”.

4.– In definitiva, la perenzione per inattività ultra annuale dalla data di cancellazione della causa dal ruolo può essere disposta se il provvedimento di cancellazione sia stato portato a conoscenza delle parti mediante una chiara verbalizzazione dalla quale risulti che le parti presenti all’udienza sono state informate ovvero mediante una apposita comunicazione del verbale che lo contiene.

Nel caso in esame, non essendo stata data la prova dell’avvenuta conoscenza secondo le modalità indicate, l’appello va accolto con annullamento dell’ordinanza impugnata.

5.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata n. 2997 del 2012.

Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)