Contratti della P.A.: sulla sostituzione della commissione giudicatrice per gravi ragioni (art. 84, co. 12, D. Lgs. n. 163/06)

NOTA

L’ordinanza ritiene che “(…) la sostituzione della commissione, in seguito alle molteplici irregolarità emerse nel corso della gara, non appare né illogica né immotivata, anche alla luce della ratio che ispira l’art. 84, comma 12, d. lgs. 163/2006, il quale non fissa un principio assoluto o inderogabile anche in presenza di gravi ragioni che pregiudichino la regolare prosecuzione della gara;“.

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N. 00927/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01496/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2013, proposto da:

Alfa Telematica s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Sala, dall’Avv. Patrick Grendene e dall’Avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso l’Avv. Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5;

contro

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N.14 di Chioggia, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Manservisi e dall’Avv. Vittorio Miniero, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Manservisi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44; Acs Alveare Società Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Casa, dall’Avv. Rocco Demitri e dall’Avv. Giovanni Ferasin, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE I n. 00091/2013, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara appalto del servizio di manutenzione/gestione delle infrastrutture delle reti fonia-dati

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Unità Locale Socio Sanitaria N.14 di Chioggia e di Acs Alveare Società Cooperativa Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti gli avvocati Sivieri, De Vergottini su delega di Manservisi e Manzi su delega di Casa;

rilevato che, sul piano del fumus boni iuris, l’istanza di sospensione appare meritevole di accoglimento, in quanto la sostituzione della commissione, in seguito alle molteplici irregolarità emerse nel corso della gara, non appare né illogica né immotivata, anche alla luce della ratio che ispira l’art. 84, comma 12, d. lgs. 163/2006, il quale non fissa un principio assoluto o inderogabile anche in presenza di gravi ragioni che pregiudichino la regolare prosecuzione della gara;

ritenuto, sul piano del periculum in mora, che Alfa Telematica s.r.l., la quale gestisce attualmente il servizio in virtù dell’aggiudicazione ordinaria, vedrebbe gravemente pregiudicato il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale dall’esecutività del provvedimento impugnato;

considerato che le spese della presente fase cautelare, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza delle parti appellate, che devono essere condannate a rifonderle in solido;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1496/2013) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione l’udienza del 5 luglio 2013.

Condanna in solido l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 14 di Chioggia e ACS Alveare Società Cooperativa Sociale Onlus a rifondere in favore di Alfa Telematica s.r.l. le spese della presente fase cautelare, che liquida nell’importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)