Giustizia amministrativa: al G.A. le controversie relative all'erogazione di indennità giornaliera per astensione obbligatoria di maternità  nel pubblico impiego

NOTA

La sentenza in rassegna riforma della sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sullacontroversia relativa adiritto a percepire l’indennità giornaliera per astensione obbligatoria, rimettendo la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al giudice di primo grado.

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N. 03444/2014REG.PROV.COLL.

N. 01004/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2009, proposto da:
GIOVINAZZO Tommasa,
rappresentata e difesa dall’avv.to Vincenzo Parato ed ex lege domiciliata presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13,

contro

– AZIENDA SANITARIA LOCALE di Lecce (subentrata ex lege alla soppressa AZIENDA OSPEDALIERA “VITO FAZZI”),
in persona del Direttore Generale p.t.;
– ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – INPS,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA di LECCE – SEZIONE II n. 00308/2008, resa tra le parti, concernente diritto a percepire l’indennita’ giornaliera per astensione obbligatoria.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto che non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate;

Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle sue domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 12 giugno 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace, nessuno essendo ivi comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 20 febbraio 1998 e depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce in data 18 marzo 1998, l’odierna appellante, premesso di aver lavorato a tempo determinato alle dipendenze dell’ AZIENDA OSPEDALIERA “VITO FAZZI” di Lecce in qualità di ostetrica per il periodo dal 24 febbraio 1997 al 23 agosto 1997 e di essersi vista accolta dal competente Ispettorato del Lavoro l’istanza di astensione anticipata dal lavoro ai sensi delle legge n. 1204/1971 prima per il periodo dal 18 settembre 1997 al 16 novembre 1997 e poi per il periodo dal 17 novembre 1997 al 15 gennaio 1998, chiedeva la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento dell’indennità giornaliera di maternità, di cui agli articoli 15 e 17 della legge n. 1204/1971.

Il ricorso veniva con la decisione qui impugnata respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale, il quale, in punto di giurisdizione, affermava la natura previdenziale del rapporto e perciò l’appartenenza della lite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Contro la sentenza di primo grado l’appellante deduce, anche con successiva memoria, l’erroneità della pronuncia declinatoria della giurisdizione, riproponendo, nel mérito, la tesi della spettanza della pretesa indennità.

Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni appellate.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 12 giugno 2014.

DIRITTO

L’appello è fondato in punto di giurisdizione.

Per effetto dell’art. 8 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, il trattamento economico di maternità, previsto dagli artt. 15 e 17 della legge n. 1204 del 1971, spetta alle lavoratrici assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Il trattamento viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Trattasi di disposizione che interpreta autenticamente l’art. 13 della legge n. 1204 cit., che indicava nei soggetti pubblici suddetti i titolari passivi del debito previdenziale in questione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già anteriormente ad essa, avevano affermato l’appartenenza delle controversie relative al giudice amministrativo, giacché la pretesa dell’assicurata trovava titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego anziché in un distinto rapporto previdenziale ( Cass. 3 aprile 1989, n. 1597 ).

Tale affermazione è stata poi ripetuta da Cass., 11 novembre 1992, n. 12149 e da Consiglio di Stato, sez. V, 27/02/1998, numero 205, che ha sottolineato che il trattamento economico di maternità per le dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici non grava sugli Enti che gestiscono l’assicurazione di malattia ( giusta quanto previsto dal successivo art. 15, comma 3, della stessa legge n. 1204/1971 ), bensì sullo stesso datore di lavoro, secondo le previsioni dei varii ordinamenti degli Enti medesimi, come, peraltro, previsto dal medesimo art. 13, che espressamente esclude dalla sua applicazione le dipendenti pubbliche, nonché dall’art. 21 della legge 1204/1971, il quale, nell’elencare i vari settori lavorativi per cui è previsto l’obbligo contributivo per la copertura degli oneri derivanti dalla legge stessa, non contempla il settore pubblico ( cfr. anche Cass., SS.UU., 8 agosto 1995, n. 8674 ).

Ne consegue che la pretesa della dipendente di un ente pubblico ( quale l’odierna appellante ), avente per oggetto la corresponsione, da parte del datore di lavoro, dell’indennità giornaliera di maternità, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, anziché in un rapporto previdenziale autonomo e distinto da esso, introduce una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel mérito, la cognizione della pretesa è preclusa a questo Giudice d’appello, atteso che la riforma della sentenza che ha declinato la giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al Giudice di primo grado, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo ai sensi del comma 3 dell’art. 105 cit. e che pronuncerà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rimette la causa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., al giudice di primo grado, che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 12 giugno 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)