Finanza pubblica: amministratore locale e compensi in società partecipate

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione Veneto risponde ai questi posti dalla Provincia di Vicenza in ordine alla percepibilità dell’indennità, da parte di amministratori locali, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore (componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente o Amministratore Unico) in società solo indirettamente partecipata, ma non controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., dall’ente presso cui lo stesso soggetto svolge il mandato di amministratore locale

Oggetto di esame sono, in particolare, le norme desumibili dai seguenti articoli:

art. 1, co. 718, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che l’assunzione da parte di un amministratore locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento;

art. 5, co. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che “(…) lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta.“.

A giudizio della Sezione, che si richiama a precedenti pronunciamenti resi in argomento, il nodo da sciogliere ai fini dell’applicazione delle norme limitative e, in particolare, dell’art. 5, co. 5, D.L. n. 78/2010 cit. attiene alla verifica dell’inserimento dell’ente societario conferente l’incarico nel perimetro del conto consolidato della pubblica amministrazione di cui aill’art. 1, co. 2 e 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificato dall’art. 5, comma 7, del D.L. ult. cit.., con la conseguenza che laddove la società conferente l’incarico risulti estranea al perimetro del consolidamento, la limitazione prevista dall’art. 5, co. 5 non sarà applicabile.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell’adunanza del 9 maggio 2012 composta da

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Presidente

Dott. Giampiero PIZZICONI Referendario

Dott. Tiziano TESSARO Referendario

Dott. Francesco MAFFEI Referendario relatore

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare, l’art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere del Presidente della Provincia di Vicenza del 23 febbraio 2012, acquisita al prot. CdC n. 1523 del 24 febbraio 2012;

VISTA l’ordinanza n. 22 del 2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Dott. Francesco Maffei;

FATTO

Il Presidente della Provincia di Vicenza con la nota in epigrafe, ha posto un quesito in merito alla corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 circa la percepibilità dell’indennità, da parte di amministratori locali, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore (componente del Consiglio di Amministrazione, Presidente o Amministratore Unico) in una società solo indirettamente partecipata, ma non controllata o collegata ai sensi della’rt. 2359 c.c., dall’ente presso cui lo stesso soggetto svolge il mandato di amministratore locale.

In particolare, il Presidente della Provincia di Rovigo, evidenzia che:

– l’art.1, comma 718, della legge 296/2006, dispone che l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, non dà titolo ad alcun emolumento a carico della società;

– l’art. 5, comma 5, del d.l. n.78/2010, prevede che, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 196/2006, inclusa la partecipazioni ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;

– l’art. 6, comma 6 del medesimo d.l. 78/2010 dispone che nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/2009, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento.

L’ente istante osserva, poi, che la Provincia di Vicenza “detiene nella società Autostrada Brescia Padova S.p.A. una partecipazione pari all’8,86% tale da non garantire una posizione dominante o di controllo ……La società Autostrade Brescia Padova S.p.a. ha tra le sue collegate Infragruppo S.p.a. (quota 49,1%), che ha quale sua controllata Infracom Italia S.P.A (quota 67%).”

Pertanto, secondo il richiedente, “posto che la Provincia di Vicenza non ha una posizione di controllo o influenza notevole in Autostrada Brescia –Padova s.p.a , si ritiene che tra la Provincia di Vicenza ed Infracom S.P.a. non sussista un rapporto di controllo o collegamento”.

Ciò premesso, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il Presidente della Provincia ritiene che “qualora l’assemblea dei soci di Infracom S.p.a. nominasse quali componenti del proprio C.d.A. uno o più amministratori locali in carica della Provincia di Vicenza, questi potrebbero percepire la relativa indennità di carica”.

Infatti, in questo caso, non si applicherebbe l’art.1 , comma 718, della l.296/2006, mancando il rapporto di partecipazione diretta o indiretta (da controllante) tra l’amministrazione provinciale di Vicenza e Infracom Italia S.p.a; Né troverebbe applicazione l’art.5, comma 5 del d.l. 31 maggio 2010 n.78 , in quanto l’incarico non sarebbe conferito da una amministrazione pubblica , ma da una società di capitali (seppure a capitale misto pubblico e privato). Si fa, inoltre, presente che l’applicazione della disciplina di cui al comma 718, sarebbe impedita dal disposto dell’art.6, comma 6, del d.l. 78/2010 che circoscrive l’azione delle disposizioni limitative della remunerazione degli organi sociali alle società ricomprese nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione o partecipate direttamente o indirettamente in modo totalitario dall’ente in questione.

Nella richiesta si precisa, altresì, che la Società Autostrada Brescia Padova S.p.A. non è inserita nel conto consolidato di cui all’art. 1, comma 3, della L. 196/2009 e che non sussiste una partecipazione totalitaria diretta o indiretta della Provincia di Vicenza nella Infracom Italia S.p.A.

DIRITTO

La richiesta della Provincia di Vicenza è espressamente formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 203,n. 131.

In via preliminare, va affermata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, soggettivi ed oggettivi, per la formulazione dei pareri, secondo i criteri fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Alla luce dei sopra richiamati criteri, la richiesta di parere in esame deve ritenersi soggettivamente ammissibile, con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere, cioè la Provincia, sia all’organo che formalmente lo ha richiesto, il Presidente, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente.

In ordine, poi, alla sussistenza del requisito oggettivo di ammissibilità, si richiamano parimenti gli indirizzi ed i criteri generali fissati dalla Sezione delle Autonomie nelle suindicate deliberazioni, nonché dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo nella deliberazione, citata in premessa, n. 54/2011 riguardante gli indirizzi ed i criteri per l’individuazione della nozione di “contabilità pubblica”, di cui all’art.7, comma 8, legge n.131/2003.

Va, pertanto, riscontrata l’attinenza del quesito richiesto con la materia della contabilità pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante la richiesta, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero anche pronunciarsi, nell’ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Per quanto concerne l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile in quanto relativa ad individuare l’ambito di applicazione di disposizioni emanate al fine del contenimento della spesa pubblica.

Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal Presidente della Provincia di Vicenza che, pur presentando la richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 203,n. 131, ne esclude poi la riconducibilità alla materia della contabilità pubblica, la Sezione fa presente che la questione prospettata riguarda l’esegesi di una serie di norme in materia di contenimento delle spese di società a partecipazione pubblica locale.

Questa problematica si inserisce pienamente nella nozione dinamica di contabilità pubblica che, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte, è riconducibile all’attività che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli (cfr Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera n. 54/CONTR/10).

In ordine poi al requisito delle generalità ed astrattezza della questione prospettata, va evidenziato che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall’ente pubblico è motivata dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. Il Collegio ricorda, pertanto, che l’esame e l’analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l’interpretazione delle disposizioni di legge e di principi generali dell’ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando poi a quest’ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la richiesta.

Il Collegio ribadisce, quindi, che il limite della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte fa escludere qualsiasi possibilità di intervento delle Sezioni stesse nella concreta attività gestionale ed amministrativa degli enti richiedenti.

Questa Sezione fa presente di essersi già espressa, con delibera n. 297/2011/PAR, in ordine ad un’analoga istanza del Presidente della Provincia di Vicenza del 5 marzo 2011, alla quale si fa espresso rinvio; tuttavia, alla luce degli elementi nuovi ed ulteriori evidenziati nella seconda richiesta, la Sezione ritiene dover precisare quanto segue.

L’ente richiedente, infatti, per sostenere la riconoscibilità degli emolumenti agli amministratori di un ente locale, nominati quali componenti degli organi di amministrazione di società di capitali a partecipazione pubblica, richiama una serie di disposizioni, tutte ispirate ai medesimi principi di riduzione della spesa pubblica, di cui va chiarita la portata applicativa.

Da una parte, di fatti, c’è il divieto di carattere generale previsto dall’art.1, comma 718 della legge finanziaria per il 2007 che dispone che l’assunzione da parte di un amministratore locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento; d’altra c’è quanto prescritto dall’art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010 ai sensi del quale “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 Euro a seduta”.

Quest’ultima disposizione trova, dunque, applicazione al titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009, inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”.

Il Collegio evidenzia la ratio della disposizione in questione che si ricava dalla rubrica del citato art. 5: “economie negli organi costituzionali, di governo o di apparati politici”, che nell’ambito di una generale riduzione dei costi della politica, pone una limitazione soggettiva, operante in via generale per gli amministratori pubblici, basata sul principio che dal presupposto dell’elettività della carica deriverebbe la tendenziale gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Questa norma, inoltre, si applica per quegli incarichi conferiti dalle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”. E’ da rilevare che la norma in questione delimita l’ambito di applicazione seguendo un metodo di redazione del testo legislativo ormai consolidato che individua la platea dei destinatari della normativa facendo riferimento agli elenchi che annualmente l’ISTAT redige per delimitare l’ambito delle pubbliche amministrazioni ai fini del calcolo del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tale tecnica consente di determinare chiaramente se un organismo sia annoverabile all’interno della pubblica amministrazione attraverso la semplice verifica della presenza di detto elenco.

La Sezione scrivente ha già avuto modo di precisare che qualora il soggetto che conferisca l’incarico non sia ricompreso nell’elenco di cui ai commi 2 e 3 della legge 196/2009 , non trovi applicazione il citato art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010 (cfr.Delibera n. 400/2011/PAR).

Ad avviso della Sezione, diversa portata applicativa andrebbe, invece, riconosciuta all’art. 6, comma 6 del medesimo provvedimento quando stabilisce che “nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/2009, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento”. Infatti, come si deduce dalla rubrica dell’art. 6, questa disposizione va letta nell’ambito di una generalizzata riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e dispone una riduzione dei compensi di cui all’art. 2389 c.c. (quindi dei compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo) del 10% in caso di “società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/2009, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria”. Pertanto, ciò che rileva in questo ultimo caso, è la natura pubblica dell’ente nell’ambito del quale vengono effettuate le nomine e non, invece, la qualifica di carica elettiva in un ente locale posseduta da coloro che ricevono tale investitura. Tale argomento, quindi, non rileva ai fini della questione così come prospettata dall’amministrazione provinciale.

In conclusione, ai fini del riconoscimento degli eventuali compensi ad amministratori di enti locali, nominati componenti degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate, l’amministrazione provinciale dovrà valutare se la società partecipata conferente l’incarico rientri o meno nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui ai commi 3 e 2 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificato dall’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2010 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia di Vicenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2012.

Il Relatore Il Presidente

f.to Dott. Francesco Maffei f.to Dott.ssa Enrica Del Vicario

Depositato in Segreteria l’11.05.2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Raffaella Brandolese