Pubblico impiego: sull'ammissibilità del rimborso delle spese legali a favore di dipendenti comunali non apicali in caso di archiviazione ex art. 409 c.p.p.

NOTA

Il parere in rassegna ritiene ammissibile il rimborso delle spese legali in favore di dipendenti comunali con profili professionali, tecnici, amministrativi o contabili, non apicali, la cui posizione sia stata archiviata dal GUP ex art. 409 c.p.p..

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del. n.13/2013/PAR

Repubblica italiana

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l’Abruzzo

nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCAPresidenteLucilla VALENTEConsigliereGiovanni MOCCIConsigliereNicola DI GIANNANTONIOConsigliereAndrea BALDANZAConsigliere (relatore)Oriana CALABRESIConsigliere

visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto n. 2/2012 del 20 febbraio 2012 con cui il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo per l’anno 2012;

vista la deliberazione del 4 marzo 2013, n. 8/2013/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2013”, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato regolamento;

vista la nota ricevuta in data 2 gennaio 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Pescara ha posto un quesito in ordine al rimborso delle spese legali ai sensi dell’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 dei dipendenti comunali con profili professionali, tecnici, amministrativi o contabili, non apicali;

vista la comunicazione del 26 aprile 2012 con cui l’Amministrazione comunale ha ribadito l’interesse alla pronuncia;

vista l’ordinanza del 21 marzo 2013, n. 10/2013, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;

udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Pescara con nota ricevuta in data 2 gennaio 2012, ha presentato una richiesta di parere in merito al rimborso delle spese legali avanzato ai sensi dell’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 da dipendenti comunali non apicali, inquadrati con profili professionali tecnici, amministrativi o contabili e con funzioni di responsabili del procedimento. In particolare sarebbe incerta l’attribuzione del rimborso ove i procedimenti penali avviati nei confronti dei suddetti dipendenti per reati contro la Pubblica Amministrazione si siano conclusi con l’archiviazione da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare ai sensi dell’articolo 409 c.p.p. in quanto, a fronte dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto, si ravvisi l’assenza dell’elemento psicologico.

DIRITTO

La richiesta in esame deve ritenersi ammissibile in quanto proposta dal Sindaco del Comune di Pescara ed inerente, come affermato da altre Sezioni regionali, “alla corretta gestione del bilancio dell’ente locale, posto che le “spese legali”, qualora sostenute dall’ente, rappresentano degli “elementi negativi” del conto economico. Questo rende la questione riconducile all’ambito della tutela degli equilibri di bilancio e, più in generale, di contenimento della spesa pubblica” (in questi termini Corte dei conti, Sez. Veneto, parere 5 aprile 2012, n. 245 nonché, in senso conforme, Corte dei conti, Sez. Campania, parere 30 settembre 2008, n. 16).

Il citato articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000, prevede che “il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni genere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento …. In caso di condanna esecutiva per dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa”.

Tale prescrizione, sostanzialmente analoga a quella prevista per altri comparti del pubblico impiego, condiziona il diritto al rimborso delle spese legali ai seguenti presupposti: “l’esistenza di esigenze di tutela di interessi e di diritti facenti capo all’ente pubblico; l’assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio; la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell’esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell’ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili quindi al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all’amministrazione nell’esercizio della sua attività istituzionale; l’assenza di un conflitto di interesse tra il dipendente e l’ente di appartenenza che permette di procedere ad una nomina del difensore legale di comune accordo tra le parti; in caso di proscioglimento, con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso) la non sussistenza, in concreto, di un conflitto di interessi con l’ente” (Corte dei conti, Sez. Veneto, parere n. 245 del 2012).

La Cassazione, proprio con riferimento all’ipotesi di archiviazione del procedimento penale nei confronti di un dipendente di una pubblica amministrazione ha superato la (restrittiva) interpretazione pregressa, secondo cui il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia nel merito. Il provvedimento di archiviazione adottato dal GUP, in quanto inidoneo a costituire giudicato, non sostanzierebbe un accertamento definitivo in merito all’assenza di responsabilità del dipendente. La Cassazione ha precisato che “il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali presuppone l’assenza di un conflitto di interesse con l’Amministrazione, che deve essere accertata in base ad una valutazione complessiva fondata sul provvedimento giudiziario con cui si è concluso il giudizio promosso nei confronti del dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità del dipendente” (Cassazione Sez. Lavoro, sentenza 19 novembre 2007, n. 23904).

In virtù di siffatta ricostruzione, costituisce compito dell’Amministrazione verificare, caso per caso, l’esistenza dei presupposti sopra enunciati per riconoscere il rimborso delle spese legali ai dipendenti la cui posizione sia stata archiviata in sede penale. La circostanza che i dipendenti di cui trattasi non assumano una funzione apicale, talché la condotta dei medesimi si sarebbe limitata – come specificato dall’Amministrazione – a “relazionare sull’istanza ed a sottoporla alla valutazione del superiore gerarchico il quale emana il provvedimento finale”,sottende l’assenza di qualsiasi apporto volitivo rispetto all’adozione dell’atto ritenuto illegittimo da parte del Giudice dell’Udienza Preliminare. Tale sindacato, tuttavia, non può essere approfondito in questa sede, in quanto estraneo alle competenze di questa Sezione regionale in sede consultiva.

In ogni caso resta fermo che qualora l’Amministrazione intenda riconoscere il rimborso delle spese legali ciò dovrebbe essere circoscritto entro il limite di quanto strettamente necessario e previo parere della competente avvocatura.

P.Q.M.

DELIBERA

la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo rende il parere nei termini di cui alla motivazione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco di Pescara ed al Presidente del Consiglio comunale.

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2013.

L’EstensoreF.to Andrea BALDANZAIl PresidenteF.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 05/04/2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Alessandra D’Angelo