Giustizia amministrativa: inammissibile la richiesta di parere in tema di rimborsabilità delle spese legali agli amministratori prosciolti in sede penale

NOTA

Con la deliberazione in rassegna, la Sezione Calabria della Corte dei conti ritiene inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di San Nicola dell’Alto in ordine alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da dipendenti, amministratori locali e membri di commissione di concorso, assolti in esito a giudizi penali.

La Sezione ritiene, in adesione alla giurisprudenza prevalente, che “la questione della rimborsabilità delle spese legali risulta totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.

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Deliberazione n. 131/2012

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai Magistrati

dott. Giuseppe Ginestra Presidente, F.F.

dott. Natale Longo Consigliere

dott. Cosmo Sciancalepore Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 31 luglio 2012

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, nonché modificata, ai sensi dell’art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la deliberazione n. 229 in data 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;

Vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione della Autonomie approvata nell’adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

Vista la nota del 18 luglio 2012, pervenuta a questa Sezione in data 19 luglio 2012, prot. 3311, con la quale il Sindaco del Comune di San Nicola dell’Alto (KR) richiede un parere;

Vista l’ordinanza n. 31/2012 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore, Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Il Sindaco del Comune di San Nicola dell’Alto (KR), con la nota indicata in premessa, ha inoltrato richiesta di parere in merito alla possibilità di rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti, amministratori locali e membri di commissione di concorso, assolti in esito a giudizi penali.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA E OGGETTIVA

  1. 1. Sulla funzione consultiva.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è prevista dall’art.7, co.8, della legge n.131/2003, il quale consente alle Regioni di chiedere alle Sezioni regionali di controllo “ulteriori forme di collaborazione” ai fini della regolare gestione finanziaria e della efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, “nonché pareri in materia di contabilità pubblica”, aggiungendo che “analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”.

2. Sulla ammissibilità del quesito.

In via preliminare, va verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere.

2.1. Sotto il profilo soggettivo, poiché la richiesta di parere, nelle more della attuazione della L.R. 5 gennaio 2007, n.1, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Calabria, proviene direttamente dal Sindaco del Comune, organo rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la stessa richiesta deve ritenersi ammissibile.

2.2. Sotto il profilo oggettivo, va precisato preliminarmente che il perimetro della «materia della contabilità pubblica» è stato delimitato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 27 aprile 2004 e con successiva delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e ulteriormente chiarito con la delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Da tali documenti emerge che, considerato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si renderebbe la Sezione regionale di controllo organo di consulenza generale della pubblica amministrazione, si desume che l’oggetto dell’attività consultiva è circoscritto alla sola attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

E’ stato altresì chiarito che ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica”, in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal legislatore nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Tra tali materie rientrano, ad esempio, quella concernente la spesa per il personale e quella riguardante le assunzioni (delibera n.54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti).

Dalla vigente normativa, così come costantemente interpretata dalla Corte dei conti, si evince, inoltre, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non deve rispondere a questioni che possono formare oggetto di esame specifico da parte della stesse Sezioni Regionali in sede di controllo come di altri Organi, proprio per scongiurare interferenze e condizionamenti ed evitare di orientare le amministrazioni nelle scelte di condotte da tenere nelle riferite sedi.

Perché sussistano le necessarie condizioni oggettive di ammissibilità occorre quindi l’attinenza della richiesta con la materia della contabilità pubblica e il carattere generale e astratto della questione sottostante al quesito di modo che il parere non vada a incidere su specifiche fattispecie concrete sulle quali potrebbero pronunciarsi, nell’ambito della loro competenza, altri organi. La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali della Corte dei conti non può pertanto concernere fatti specifici ma ambiti e oggetti di portata generale. Risultano pertanto inammissibili le richieste concernenti casi o atti specifici al fine di escludere una ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’ente e una compartecipazione alla amministrazione attiva dello stesso.

Con specifico riferimento alle richieste oggetto della presente pronuncia, sotto il profilo della ammissibilità oggettiva, la Sezione ritiene che il quesito, sia oggettivamente non ammissibile in quanto privo dei necessari caratteri della generalità ed astrattezza che necessariamente connotano la funzione consultivo-contabile della Corte dei conti e in quanto estraneo alla materia della contabilità pubblica.

Infatti, costituisce ius receptum il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz’altro di norma originata da un’esigenza della Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all’Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere finalizzata ad ottenere indicazioni concrete per una specifica attività gestionale. In sostanza – e ciò risulta decisivo in termini di ammissibilità dell’esercizio della funzione consultiva – il parere non deve dare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’Ente, ma individuare o chiarire regole di contabilità pubblica.

Peraltro, l’ordinamento giuridico, lungi dal configurare la Corte dei conti quale organo consultivo a competenza generale, circoscrive espressamente il potere-dovere di rilasciare pareri alla sola materia della “contabilitàpubblica”. La giurisprudenza ha in proposito chiarito (Corte dei conti, Sezione Autonomie, n.5/AUT/2006) che occorre, nella specie, “privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre parole, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllodella Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali”.

Il Collegio non ignora che la tematica di cui alla richiesta di parere in esame, quantomeno relativamente a determinati aspetti, è stata oggetto di pronunce, in sede consultiva, da parte di una diversa Sezione regionale della Corte dei conti (es. Sez. Lombardia, 12 novembre 2009, n. 1000; idem, 11 luglio 2011, n.452), ma nel contempo non può esimersi dal rilevare come la giurisprudenza contabile assolutamente prevalente (ex plurimis: Sezione controllo Sardegna, n.74/2009/PAR; Sezione controllo Toscana n. 8/2006; Sezione Emilia Romagna n. 647/2010; Sezione Puglia n. 97/2010), seguita costantemente anche da questa Sezione (cfr. deliberazioni 7/2012, 658/2011, 755/2010, 579/2010), ritenga la tematica della rimborsabilità delle spese legali sostanzialmente estranea alla materia della “contabilità pubblica”.

Ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la citata pronuncia della Sezione delle Autonomie ha testualmente asserito che “la questione della rimborsabilità delle spese legali risulta totalmente estranea alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo il parere promosso dal Sindaco del Comune di San Nicola dell’Alto (KR) per i motivi sopra esposti.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria, all’ Amministrazione istante.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 31 luglio 2012

IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Cosmo Sciancalepore Dott. Giuseppe Ginestra

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

dott. Elena Russo