Incentivi e progettazione di forniture e servizi

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione Campania ritiene inapplicabile la disciplina in tema di incentivazione della progettazione di lavori pubblici (art. 92, co. 5, D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) alla progettazione di servizi e forniture, rilevando che in senso contrario non induce né l’entrata in vigore del nuovo corpus normativo costituito dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 né la disciplina regionale campana di recepimento del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (LR. n. 3/2007), la quale ultima sconta i noti limiti costituzionali di competenza messi in luce dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza 16 – 30 dicembre 2009, n. 341).

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Repubblica Italiana

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n. 67/2012

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione Dr. Vittorio Lomazzi

Consigliere Dr. Silvano Di Salvo

Consigliere Dr. Tommaso Viciglione

Referendario Dr.ssa Rossella Bocci

Referendario Dr.ssa Rossana De Corato Relatore

Referendario Dr.ssa Raffaella Miranda

Referendario Dr.ssa Carla Serbassi

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 13 marzo 2012

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione del 17 gennaio 2012, n. 10/2012/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il “Programma dell’attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l’anno 2012”;

Vista la nota prot. n° 1981 in data 26 gennaio 2012, a firma del Sindaco del Comune di Sant’Anastasia (NA), acquisito al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 3 febbraio 2012, con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l’ordinanza presidenziale n° 8/2012 con la quale la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Referendario Rossana De Corato,

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Sant’Anastasia (NA), premettendo che il Responsabile del Servizio Ambiente ha richiesto di provvedere alla modifica del vigente regolamento di organizzazione per gli uffici e servizi, al fine di riconoscere l’incentivo per la progettazione anche nell’ipotesi di contratti di fornitura e servizi, ha sollecitato il parere della Sezione in merito all’applicabilità dell’art. 92 comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 alla fattispecie prospettata dal menzionato responsabile, anche in considerazione della novella legislativa introdotta con il Regolamento di attuazione del codice dei contratti (DPR n. 207/2010) il quale prevede all’art. 279 la progettazione di servizi e forniture.

Inoltre, l’organo rappresentativo dell’ente richiama l’art. 38 (rubricato: Incentivo in appalti e forniture) del Regolamento n. 7, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24/03/2010 n.58, in attuazione della Legge regionale n. 3/2007, il quale contempla la possibilità di corrispondere, per gli appalti di particolare complessità e rilevanza, al Rup, al progettista e al direttore dell’esecuzione del contratto l’incentivo de quo.

In particolare, sono state sottoposte all’attenzione della Sezione le seguenti questioni:

  • Se l’ente locale può prevedere la corresponsione degli incentivi di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2007 anche per gli appalti di fornitura e servizi;
  • In caso di risposta affermativa, cosa si deve intendere per particolare complessità e rilevanza e se sia sufficiente la sola attestazione del dirigente di settore;
  • In caso di risposta affermativa se tali incentivi rientrino o no nel blocco del fondo previsto dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010.

DIRITTO

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione, nella Regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie – dal Sindaco del comune, quale organo di vertice dell’Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Riguardo all’ammissibilità dei quesiti, sottoposti all’attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge n.131/2003) e del carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Il concetto di contabilità pubblica strumentale all’attività consultiva – escludendo ogni accezione espansiva volta a ricomprendere qualsivoglia attività degli Enti che comporti riflessi di natura finanziaria e conseguentemente in via diretta o indiretta una spesa – è riconducibile ad una nozione che: “… assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”. (Cfr. Sezione delle Autonomie – Delibera n. 5 del 17 febbraio 2006).

Di particolare interesse, ai fini dell’attività consultiva, è la nozione di contabilità pubblica strettamente connessa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nell’ambito degli specifici obiettivi di contenimento della spesa; tali obiettivi sono prioritariamente sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica che trovano la loro sedes materiae nelle leggi finanziarie e che sono in grado di produrre effetti direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Con riferimento ai quesiti rappresentati dall’Ente interpellante, è evidente che il riconoscimento dell’ammissibilità oggettiva della prima questione evidenziata, è dirimente anche della eventuale valutazione – sia in termini di ammissibilità, che successivamente sotto il profilo del merito – degli ulteriori questioni sottoposte all’attenzione della Sezione.

Il Collegio osserva che, anche sotto il profilo oggettivo dell’attinenza alla materia della contabilità pubblica, il primo quesito prospettato meriti uguale accoglimento, atteso che esso, muovendo da problematiche afferenti, in linea generale, la materia dei contratti pubblici, (storicamente attratta in quella della contabilità pubblica), involge questioni interpretative della vigente normativa in tema di contenimento della spesa pubblica, sia con riferimento al riconoscimento di emolumenti al personale dipendente, sia in funzione della peculiare tipologia della prestazione professionale de qua, inerente “… ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti…” (Cfr. Corte dei conti – SS.RR. in sede di controllo, Delibera n. 51/CONTR/11 depositata in data 4 ottobre 2011).

MERITO

Si procede all’esame di merito e quindi al primo quesito posto dal Sindaco di Sant’Anastasia (NA), che ha anche carattere preliminare.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che la materia degli incentivi alla progettazione ha in realtà già formato oggetto di attività consultiva di questa Sezione (vedasi DEL/PAR n° 7/2008, DEL/PAR nn. 31/2009, 32/2009 e 49/2009), sebbene sotto profili diversi da quelli oggetto del quesito in trattazione; tuttavia già in tale sede il Collegio ha posto in evidenza le coordinate interpretative della norma recata dall’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, anche in considerazione della coesistenza di una legislazione regionale che disciplina la materia dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania (Cfr. Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3), la quale ha trovato attuazione, recentemente, con il Regolamento n.7/2010, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010.

Invero, premesso che l’art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, attualmente rubricato “Corrispettivi e incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti” riproduceva originariamente nella sostanza l’art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999 n. 144, a sua volta modificativo dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, va rimarcato come sin dalla sua introduzione nell’ordinamento contabile degli enti locali, l’istituto dell’incentivazione di che trattasi ha perseguito l’obiettivo di conseguire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne, al fine di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo d’amministrazione, nonché di funzionalizzare l’incentivo al risparmio di spesa sugli oneri per gli affidamenti esterni.

Il favor espresso dal legislatore verso la realizzazione della progettazione di opere pubbliche, nonché delle attività strettamente connesse ad essa (responsabile del procedimento, responsabile per la sicurezza, direttore lavori, ecc), prevalentemente attraverso l’utilizzo di professionalità da reperire all’interno dell’amministrazione appaltante, trova ulteriore riprova, “a contrario”, nella tassatività dei casi in cui è consentito il ricorso alla progettazione “esterna” (vedasi comma 6 art. 90 (rubricato: Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici del D. Lgs. n° 163 del 2006); invero, solo in presenza di una delle ipotesi indicate dal legislatore (carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, lavori di particolare complessità, necessità dell’apporto di una pluralità di competenze specialistiche) è possibile, per l’Ente, avvalersi di collaborazioni esterne, il cui incarico resta, comunque, subordinato alla previa verifica dell’opportunità di avvalersi:

– di uffici consortili, che i Comuni possono costituire avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dagli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. 267/2000 (convenzioni, consorzi e unioni di Comuni);

– di organismi di altre Pubbliche Amministrazioni di cui l’Ente possa avvalersi per legge.

Peraltro, per ricorrere all’affidamento esterno è necessario che la sussistenza delle sopraindicate ipotesi sia stata accertata e certificata dal Responsabile unico del procedimento.

Osserva il Collegio che la stringente connessione tra gli artt. 90 e 92 del Codice dei contratti pubblici è ampiamente acclarata, non solo da ovvie valutazioni di ordine sistematico, ma soprattutto dalla storica derivazione degli stessi, dai medesimi artt.17 e 18, della Legge n. 109/1994 (Legge – Quadro in materia di lavori pubblici), facilmente rinvenibile nei riferimenti normativi riportati nelle rispettive rubriche, inseriti dal legislatore del Codice dei contratti, mediante l’utilizzo di tale specifica tecnica compilativa.

La tassatività della normativa de qua e le ulteriori considerazioni di ordine sistematico e storico, inducono a ritenere che l’ambito di applicazione dell’art. 92 c. 5 è esclusivamente limitato all’attività progettuale di opere e lavori pubblici e alle attività tecnico – amministrative ad essa connesse, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ai contratti di servizio o di forniture, né ad altre tipologie di prestazioni.

Il Collegio osserva che non si pongono, peraltro, in contrasto con tale conclusione le recenti disposizioni (poi cancellate dall’art. 35, comma 3, della Legge n. 183/2010) contenute nell’art. 61, comma 7 bis del D.L. 112/08 (convertito con la Legge n. 133/08, introdotto dall’art. 18, comma 4 sexies del D.L. n. 185/08 convertito con la Legge n. 2/09) che riduceva allo 0,5% il compenso incentivante la progettazione interna di cui all’art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici.

In tali disposizioni il riferimento a “lavori, servizi e forniture”, ha un’accezione generale, da interpretare con riferimento al Codice dei contratti pubblici che, per espresso intendimento del legislatore, è applicabile alle tre materie indicate (Cfr. Art.1 comma 1 – Oggetto: “Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli Enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere”), ma certamente non consente “de plano” un collegamento tra il riconoscimento del compenso incentivante (e la relativa percentuale) anche ai contratti di servizi e forniture.

D’altronde, a tale conclusione si giunge agevolmente attraverso la mera interpretazione letterale della seguente normativa:

  • il comma 8 dell’art. 61 citato prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato”;

Analogamente:

  • il comma 4-sexies dell’art. 18 del D.L. 185/08 dispone: “all’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita’ di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”.

Appare evidente che il riferimento letterale ai contratti di servizi e forniture va collegato al “codice” e non alla “percentuale prevista dall’art. 92, comma 5″…”.

Anche il parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 40 del 24.2.09, che si è espresso nei seguenti termini: “la percentuale del 2% dell’ importo posto a base di gara, prevista dal codice dei contratti pubblici, viene destinata……… ai compensi da erogarsi ai tecnici interni per le attività connesse all’ esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, va correttamente letto tenendo conto di tale latitudine esegetica, in quanto non risulta finalizzato ad affermare una estensione del compenso incentivante anche agli appalti di servizi e forniture, ma essenzialmente a stabilire l’esatto alveo applicativo, sotto il profilo prettamente temporale, delle disposizioni summenzionate, che avevano ridotto il predetto compenso allo 0,50%.

In ogni caso, non si ravvisano anche nel nuovo Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (che comunque non può derogare alle previsioni del codice dettando norme oltre le materie per le quali è di volta in volta richiamato, nonché quelle elencate dall’art. 5 comma 5 del codice stesso), disposizioni da cui possa formalmente desumersi un’espressa riconoscibilità del compenso incentivante anche alle ipotesi di contratti di appalti di servizi o forniture. Tale assunto è confermato dall’art. 16 che del citato Regolamento di attuazione che cita l’importo di cui all’art. 92, comma 5 del Codice, ma riferendosi esclusivamente alla sola progettazione (e attività connesse) di opere pubbliche.

Inoltre, come correttamente prospettato dall’Ente interpellante, medesime considerazioni possono esprimersi in merito agli articoli dal 271 al 325 del citato regolamento che, nel disciplinare la progettazione di forniture e servizi, all’art. 279 (rubricato: Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione) non detta alcuna previsione sulla spettanza del compenso incentivante, non richiamando né in via diretta, né in via indiretta l’art. 92 del codice, conformemente al noto brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.

Il Collegio osserva che anche il richiamo effettuato da parte dell’Ente interpellante alla normativa regionale, (Legge n. 3/2007 e Regolamento n. 7/2010), non appare conferente all’estensione dell’istituto dell’incentivo per la progettazione (e attività connesse) ex art. 92 comma 5 del Dlgs n. 163/2006, ai contratti di servizi e forniture; né tantomeno consentirebbe il recepimento di tale istituto in sede regolamentare da parte degli Enti locali.

Preliminarmente è opportuno specificare che la normativa della Regione Campania (a statuto ordinario), recata dalla legge regionale n.3/2007 comunque valorizza i limiti “esterni” nella subiecta materia statuendo che : “La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato”.

Il rapporto tra la legislazione regionale (anche a proposito della L.R. n. 3/2007) e la normativa nazionale in materia di contratti pubblici, è stata oggetto di approfondimento, in molteplici occasioni, da parte della Corte Costituzionale, (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 19 – 23 novembre 2007 n. 401, Corte Costituzionale, Sentenza 18 – 22 maggio 2009 n. 160, Corte Costituzionale, Sentenza 16 – 30 dicembre 2009 n. 341).

Il giudice delle leggi ha tracciato il perimetro applicativo – nella materia de qua – della legislazione esclusiva dello Stato riconducendolo nell’alveo della “tutela della concorrenza” e dell’”ordinamento civile”, e affermando, d’altro canto, che le Regioni sono dotate di potestà normativa concorrente in materia di “… ‘organizzazione amministrativa’ e ‘compiti e requisiti del responsabile del procedimento’, perché il riferimento è solo ai profili dell’organizzazione amministrativa che riguardano i lavori, servizi e forniture” (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 19 – 23 novembre 2007 n. 401).

Inoltre, la Corte Costituzionale non ha mancato di precisare che: “… in questa prospettiva, le singole Regioni sono legittimate a regolare, da un lato, quelle fasi procedimentali che afferiscono a materie di propria competenza; dall’altro, i singoli settori oggetto della predetta procedura e rientranti anch’essi in ambiti materiali di pertinenza regionale”. (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 18 – 22 maggio 2009 n. 160).

Nell’ipotesi specifica dell’istituto dell’incentivo di cui all’art. 92 comma 5 del Codice dei contratti, la Corte Costituzionale, nel vagliare la legittimità del comma 7 bis dell’art. 61 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e s.m.i., disattende la tesi secondo la quale tale norma intervenga in materia di organizzazione amministrativa regionale o, comunque, in un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa esclusiva e concorrente delle Regioni e specificatamente motiva affermando che: “… I trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono, infatti, allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte da questa Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia di ordinamento civile”. (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza del 16 – 30 dicembre 2009, n. 341).

Alla luce del suindicato inquadramento normativo, anche in considerazione dell’autorevole ricostruzione esegetica operata in sede di verifica di legittimità costituzionale, appare consequenziale la riflessione che induce a dubitare che la disciplina recata dall’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., possa essere oggetto di normazione regionale difforme e/o derogatoria (o anche praeter) rispetto a quella nazionale.

A maggior ragione i principi sopra riportati trovano applicazione in sede regolamentare sia regionale sia per gli Enti locali.

Da ultimo, in disparte l’eventuale approfondimento della ratio e dell’ambito di applicabilità dell’art. 38 del Regolamento regionale, il quale dichiaratamente attua l’art. 55 della L. R. n. 3/2007, giova rammentare la suesposta normativa regionale:

Art. 38Appalti di servizi e forniture

1. Ai sensi dell’art. 55, comma 8 della Legge [L.R. n. 3/2007], in caso di appalto di servizi o di forniture di particolare rilevanza e complessità all’uopo attestata dal dirigente del settore titolare della procedura, al responsabile del procedimento, al progettista, al direttore della esecuzione del contratto e al collaudatore ai sensi dell’art. 10 della Legge e degli artt. 119, comma 3 e 120, comma 1 del Codice, si applicheranno le aliquote di cui alla Tabella A, decurtate del 50%.

Art. 55 – Direzione dell’esecuzione del contratto

Comma 7: In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti, al di fuori dei compiti di istituto, l’amministrazione aggiudicatrice riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all’articolo 11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

Comma 8. Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l’eventuale compenso a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà che sono estranei ai compiti di istituto.

Osserva il Collegio che le fattispecie, descritte dai citati commi 7 e 8 dell’art. 55 della Legge regionale, sono connotate dal peculiare riferimento a incarichi conferiti ai propri dipendenti “…al di “fuori dei compiti d’istituto…” o “..che sono estranei ai compiti d’istituto…“, formulazione che, non solo non trova riscontro nell’enunciato di altre norme della medesima legge, tantomeno nell’art. 11 – “Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione” -, ma che al contrario induce a ritenere che inerisca a fattispecie descrittive di un “rapporto professionale” tra amministrazione e dipendenti di non chiara e pacifica individuazione e classificazione.

Ebbene, lungi dal voler entrare nel merito della tipologia di rapporto contrattuale che il legislatore regionale ipotizza possa instaurarsi tra l’amministrazione di appartenenza e i propri dipendenti incaricati di compiti di responsabile tecnico dei servizi e delle forniture, non costituendo oggetto della presente disamina, il Collegio dubita che gli incarichi descritti dal citato art. 55 commi 7 e 8 (e conseguentemente quelli di cui all’art. 38 del Regolamento regionale) integrino fattispecie perfettamente sovrapponibili all’istituto dell’incentivazione così come disciplinato dall’art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006.

Invero, questa Sezione regionale ha già avuto occasione di esprimersi sulla natura giuridica del rapporto sotteso all’art. 92 del codice dei contratti precisando che: “…nel caso di progettazione interna l’attività di progettazione, direzione lavori ed incarichi di supporto tecnico amministrativo prestata dai dipendenti addetti ai competenti uffici, per essere riferita direttamente all’Ente di appartenenza, è da considerare svolta “ratione offici” e non “intuitu personae”, risolvendosi in una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego nel cui ambito vanno, pertanto, individuati e risolti i termini della relativa retribuzione, in conformità ai principi stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata (stipendio, straordinario, premi di produttività etc.).” (Cfr. Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n.7 del 22 aprile 2008).

Poiché la risoluzione del primo quesito sottoposto al vaglio della Sezione, nel senso della non estensibilità della disciplina contenuta nell’art. 92 comma 5 del Codice, ai contratti di servizi e forniture è prodromica all’esame delle ulteriori due questioni rappresentate dall’Ente interpellante:

1) In caso di risposta affermativa, cosa si deve intendere per particolare complessità e rilevanza e se sia sufficiente la sola attestazione del dirigente di settore;

2) In caso di risposta affermativa se tali incentivi rientrino o no nel blocco del fondo previsto dall’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010,

il Collegio non procede allo scrutinio dei suindicati argomenti, in quanto considerati assorbiti dall’esito della valutazione nel merito della tematica qui esaminata.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 13 marzo 2012

IL RELATORE IL PRESIDENTE

F. to (Ref. Rossana De Corato) F. to (Pres. Sez. Vittorio Lomazzi)

Depositato in Segreteria in data 13 marzo 2012

Il Direttore del servizio di supporto

F. to (dott. Mauro Grimaldi)