Enti locali: linee-guida per l'elaborazione e la trasmissione delle relazioni sui bilanci e rendiconti

NOTA

Con la deliberazione in rassegna, la Sezione Lazio della Corte dei conti delibera che:

1. gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione Lazio dovranno elaborare e trasmettere le relazioni di rispettiva competenza sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto 2011, redatte sulla base delle linee guida approvate con Delibera n. 10/AUT/2012/INPR, rispettivamente entro i termini del10 novembre 2012 e del 31 ottobre 2012;

2. le relazioni, come sopra specificate, dovranno pervenire alla Sezione, tramite l’apposito sistema di informatizzazione dei questionari degli Enti Locali (S.I.Qu.E.L.), che è messo a disposizione degli organi di revisione fino alla data di scadenza dei termini sopra indicati.

Riportiamo il testo integrale della deliberazione 14 settembre 2012 n. 59.

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Deliberazione n. 59/2012/INPR

Linee guida Province e Comuni

Prev. 2012 – Rend. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di Consiglio del 13 e 14 settembre 2012

composta dai magistrati:

Ignazio Faso Presidente relatore;

Rosario Scalia Consigliere;

Francesco Alfonso Consigliere;

Maria Luisa Romano Consigliere;

Carmela Mirabella Consigliere;

Rosalba Di Giulio Consigliere;

Maria Teresa D’Urso Primo Referendario;

Donatella Scandurra Primo Referendario.

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l’art. 1, commi 166, 167 e 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15;

RITENUTO che il termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali per il 2011 è stato differito, con Decreto del Ministro dell’Interno al 31 agosto 2011;

VISTA l’ordinanza n. 21 del 5 settembre 2012 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, Presidente Ignazio Faso;

PREMESSO

La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 12 giugno 2012, con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR, ha approvato le nuove linee guida, corredate di questionari, da osservare per l’elaborazione della relazione prevista dall’art. 1, commi 166 ss., della legge n. 266/2005 (L. F. per il 2006) che gli organi di revisione degli enti locali hanno l’obbligo di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto 2011.

Le norme di cui ai richiamati commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006 – da intendersi di carattere permanente, anche alla luce della nuova disciplina contenuta nella legge n. 183/2011 (L. di stabilità 2012) in materia di patto di stabilità interno e di equilibrio di bilancio degli enti locali – costituiscono precetti di attuazione della legge n. 131/2003, nell’ambito dell’attività di controllo della Corte dei conti compatibile con l’autonomia degli enti locali costituzionalmente garantita e ciò al fine essenziale di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal legislatore nazionale col patto di stabilità interno, il mantenimento degli equilibri finanziari e l’osservanza dei vincoli previsti in materia di indebitamento, non senza rilevare, comunque, eventuali “gravi irregolarità contabili”.

Pur non prevedendo la normativa sopra richiamata un obbligo di uniforme predisposizione delle relazioni, occorre che dalle stesse si possa desumere, in modo chiaro, puntuale e probante, da un lato, l’esistenza o meno, di gravi irregolarità contabili, rilevabili dal bilancio preventivo, da valutarsi alla luce del rischio di ripercussione sugli equilibri di bilancio; dall’altro, le misure eventualmente adottate – ovvero non adottate – dall’ente interessato, su suggerimento dell’organo di revisione economico – finanziario, per assicurare l’equilibrio del bilancio.

Spetta in ogni caso alla competente Sezione regionale di controllo la definizione delle modalità operative e temporali cui gli organi di revisione medesimi devono attenersi per la trasmissione delle relazioni riguardanti il bilancio di previsione del 2012 e quella sul rendiconto 2011.

CONSIDERATO

Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali si connotano, in modo essenziale e necessario, quali strutture di supporto per le ulteriori verifiche rimesse alla Corte dei conti, nell’ambito di un controllo finalizzato ad assicurare “la tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”, nella più generale prospettiva del rispetto degli obblighi verso l’Unione Europea, connessi con il rispetto del Patto di stabilità e sviluppo, le cui regole si ripercuotono su tutti i centri di spesa, ivi compresi quelli degli enti locali.

La relazione-questionario, da elaborarsi a cura degli organi di revisione, con l’ausilio tecnico – informativo della competente struttura organizzativa dell’ente locale, dovrà evidenziare i profili contabili di maggior rilievo, incidenti in maniera significativa sugli equilibri di bilancio, per consentire a questa Sezione di provvedere alle consequenziali valutazioni, anche ai fini del rispetto del principio di buon andamento (art. 97 Cost.).

È appena il caso di precisare che il controllo concernente i profili di regolarità suindicati, in quanto necessario e obbligatorio, si aggiunge, e non si sostituisce, al sistema comune dei controlli previsti dalle leggi n. 20/1994 e n. 131/2003 – tra cui quelli svolti dalla Corte sul funzionamento e sull’efficienza dei controlli interni – costituendo, quelli previsti dall’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, (cfr. Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/2007) soltanto una particolare modalità di esercizio dei controlli medesimi, tutti convergenti al fine principale di assicurare che la gestione degli enti locali si svolga in conformità a principi di “sana gestione finanziaria”, oltre che in un quadro di legalità, formale e sostanziale.

Con la deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR – pubblicata anche sul supplemento ordinario n. 156 della G.U. n. 171 del 24/07/2012 – sono stati redatti i formulari dei questionari – aggiornati alla luce della normativa nel frattempo sopravvenuta – cui gli organi di revisione dovranno attenersi, distintamente predisposti per le province, per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per quelli di minori dimensioni.

Quanto alle modalità e ai tempi da osservare per l’invio dei questionari da parte dell’organo di revisione, anche in considerazione del differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012, i questionari dovranno essere trasmessi non oltre il 10 novembre 2012 per il bilancio di previsione 2012 e non oltre il 31 ottobre 2012 per il rendiconto 2011.

A tal riguardo si ricorda che la trasmissione dei dati potrà avvenire unicamente per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Questionari Enti Locali (S.I.Qu.E.L.), che non sarà più accessibile oltre i termini sopra indicati, salvo espressa motivata richiesta. Pertanto, tutti i vari procedimenti istruttori saranno svolti tramite il sistema medesimo.

Si rammenta inoltre che l’osservanza del termine per l’invio dei questionari relativi al bilancio di previsione 2012 è particolarmente finalizzata a consentire lo svolgimento dei necessari riscontri e verifiche, per i conseguenti interventi di competenza della Sezione, in tempo utile per l’assestamento del bilancio, previsto dall’art. 175, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000 (30 novembre di ogni anno).

Le relazioni-questionario, ove ritenuto necessario, potranno essere integrate da altri atti, notizie ovvero valutazioni specifiche dell’organo di revisione, anche adottati nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo in corso d’esercizio, finalizzati sia ad assicurare il rispetto del fondamentale principio dell’equilibrio del bilancio, sia, all’occorrenza, il ristabilimento della situazione di legalità eventualmente violata;

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio

DELIBERA

1. gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali della Regione Lazio dovranno elaborare e trasmettere le relazioni di rispettiva competenza sul bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sul rendiconto 2011, redatte sulla base delle linee guida approvate con Delibera n. 10/AUT/2012/INPR, rispettivamente entro i termini del10 novembre 2012 e del 31 ottobre 2012.

2. le relazioni, come sopra specificate, dovranno pervenire alla Sezione, tramite l’apposito sistema di informatizzazione dei questionari degli Enti Locali (S.I.Qu.E.L.), che è messo a disposizione degli organi di revisione fino alla data di scadenza dei termini sopra indicati.

DISPONE

Che la presente deliberazione sia comunicata agli Enti Locali della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 13 e 14 settembre 2012

Il Presidente relatore ed estensore

f.to Ignazio Faso

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2012

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to dott.ssa Chiara Samarelli