Enti locali: sul divieto di costituzione di società per la gestione di spl per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti

NOTA

Il parere in rassegna sottolinea che sussiste divieto per un Comune di popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire una società mista pubblico-privata per la gestione di servizi locali (siti culturali, siti ambientali ecc…).

* * *

Deliberazione n. 10/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE RELATORE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott. Roberto Angioni REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 28 gennaio 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la nota n. 3 dicembre 2012 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di DORGALI;

Vista la nota del 12 dicembre 2012 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota del 24 gennaio 2013 con cui il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n.4/2013 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l’adunanza del 28 gennaio 2013 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

Il Sindaco di Dorgali, comune con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, sul presupposto dell’incertezza interpretativo-applicativa recata dalle disposizioni di cui all’art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010, ha posto il seguente quesito <>, previa indizione di gara con doppio oggetto per la selezione del socio privato e la determinazione dei servizi da dare in concessione alla società mista, in aderenza ai canoni della normativa comunitaria.

Ha, successivamente, integrato il quesito precisando che le dimensioni turistiche ed economiche registrate dal comune, attestate dalle presenze e dai visitatori paganti, suggerirebbero l’opportunità di istituire una società mista (partenariato pubblico-privato) per la gestione dei siti ambientali e culturali che si gioverebbe di sicuri ricavi positivi.

C O N S I D E R A T O

1 Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 legge n. 131/2003 in quanto ha riconosciuto alla questione sollevata rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie.

2 Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese (nelle quali rientra la spesa per gli Organi e il personale), disciplina del patrimonio, rendicontazione; dall’altro non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi pubblici, nonché tali da poter formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie da parte della Procura regionale della stessa Corte dei conti. E ciò per evitare il rischio di interferenze e condizionamenti da parte della Corte dei conti nei processi decisionali di spettanza di altri organi giurisdizionali o delle Amministrazioni, dovendosi altresì anche evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte amministrative, nonché nelle condotte processuali da assumersi in vertenze di carattere giudiziario o controversie in genere.

La richiesta di parere verte sulla materia delle partecipazioni societarie pubbliche, certamente ascrivibile alla contabilità pubblica in quanto la normativa statale di riferimento reca regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni cui il legislatore attribuisce il valore di principi di coordinamento della finanza pubblica. Nel merito della richiesta, il Consiglio delle Autonomie non ravviserebbe la necessità di ulteriore pronuncia sulla materia in quanto già trattata (Corte costituzionale n. 148 del 13 giugno 2012 e Sezione del controllo Basilicata del 20 settembre 2012).

3. In realtà, attesa la continua evoluzione della normativa sulle partecipate pubbliche, tale da determinare oggettive difficoltà di interpretazione sistematica, su cui è ulteriormente intervenuta la stessa Corte costituzionale (decisione n. 199 del 20 luglio 2012), la Sezione ritiene che la peculiarità del quesito richieda alcune sintetici aggiornamenti.

Anche la Corte dei conti in sezioni riunite (deliberazione n. 26/CONTR/12 del 24 ottobre 2012) nell’affrontare la materia della esternalizzazione dei servizi propri degli enti locali, contrattualmente affidati a società partecipate, esaminandone la rischiosità per alcune ricadute gestionali sui bilanci degli stessi enti locali, ha dovuto preliminarmente procedere ad una ricostruzione sistematica, anticipando la necessità di un riassetto complessivo, in considerazione del sovrapporsi di numerosi interventi normativi e del nuovo intervento della Corte costituzionale.

Per effetto, infatti, della decisione della Corte costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa di disciplina dei servizi pubblici locali (art. 4 d.l. 138 del 2011 convertito con l. n. 148 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni), si è prodotto nel sistema un significativo vuoto normativo.

In conseguenza, il quadro normativo de quo presenta la necessità di una ridefinizione complessiva alla luce delle considerazioni interpretative fornite dalla Corte costituzionale, precipuamente di salvaguardia della normativa comunitaria.

4. Il tema posto dal comune di Dorgali, relativo alla gestione di servizi pubblici locali a mezzo della costituzione di società mista realizzata con il coinvolgimento del partenariato privato, secondo modelli e canoni comunitari, si inquadra evidentemente in tale scenario da considerarsi in evoluzione.

Allo stato attuale, però, in attesa dell’assetto complessivo definitivo che il Legislatore dovrà apportare, con la precedente citata decisione n.148 del 7 giugno 2012 la stessa Corte costituzionale ha espressamente indicato, facendola salva dalle censure, la disciplina vincolistica da considerarsi vigente, limitatamente alle condizioni che presiedono alla costituzione e al mantenimento delle società partecipate, recata dall’art. 14 comma 32 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con l. 122 del 2010).

Rispondendo così al quesito in esame, ne discende che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire nuove società,nè strumentali nè di gestione servizi pubblici, poiché, tra l’altro,detta disposizione è atta ad incidere in modo permanente sul diritto societario, secondo quantoprecisato dalla Corte costituzionale.

Con l’occasione, richiamando per compiutezza il regime giuridico prescritto dal richiamato art. 14 comma 32 d.l. 78/2010 da applicarsi, invece, alle società già costituite nei medesimi Comuni al di sotto di 30.000 abitanti, va ribadito l’obbligo assoluto (valevole, per precisione, per tutti gli enti senza distinzioni quantitativo-demografiche) di cedere le partecipazioni di maggioranza o di minoranza vietate, cioè non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3 commi 27, 28 e 29 legge 244/2007, espressamente richiamati dal cit. art. 14 comma 32 d.l. 78/2010).

Le restanti partecipazioni societarie ad oggi mantenute dai detti comuni (ovvero consentite solo in quanto coerenti con i fini dell’ente e con l’avvertenza che il mantenimento deve essere autorizzato dall’organo competente con delibera motivata), dovranno essere liquidate ove 1) non abbiano il bilancio in utile negli ultimi esercizi, 2) abbiano subito riduzioni di capitali conseguenti a perdite di bilancio negli ultimi esercizi, 3) abbiano subito perdite di bilancio ripianate a carico del bilancio del comune negli ultimi esercizi (v. cit. art. 14 comma 32 del d.l. 78/2010). Il termine per la messa in liquidazione già previsto per il 31 dicembre 2012, è stato differito di 9 mesi (art. 29, comma 11 bis D.L. 216/2011).

Tale obbligo di liquidazione, quindi, non sussiste per i comuni le cui società siano virtuose nel senso sopra precisato (in tali termini v. cit. Corte costituzionale n. 148 del 13 giugno 2012). Si deve ribadire, quindi, rispondendo al quesito di DORGALI, che il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti, senza distinzione tra virtuosi e non, con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite……non precludendo neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio lesocietà già costituite (v. cit. Corte costituzionale n. 148 del 13 giugno 2012).

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene che le ulteriori argomentazioni pervenute dal comune di Dorgali, riferite in premessa, non possono consentire il superamento della disciplina vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione.

D E L I B E R A

Il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di DORGALI, al Direttore generale/Segretario del Comune, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2013.

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

Depositata in Segreteria in data 1 febbraio 2013

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)