Enti locali: sul trattamento contabile del deposito amministrativo a titolo di indennità di esproprio

NOTA

Il parere ritiene che la corretta imputazione in bilancio del deposito amministrativo a titolo di indennità di esproprio è da individuarsi nel Titolo II delle spese (spese in conto capitale) incidente sul calcolo del Patto di Stabilità.

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Lombardia/399/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Giuseppe Roberto Mario Zola Consigliere

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario (relatore)

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott. Donato Centrone Referendario

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio dell’ 11 settembre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. g488 20273 di protocollo in data 24 luglio 2012, con la quale il sindaco del comune di Peschiera Borromeo (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco di Peschiera Borromeo (MI);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Peschiera Borromeo, mediante nota n. g488 20273 del 24 luglio 2012, ha posto un quesito in materia di contabilità pubblica inerente la corretta imputazione nel bilancio del deposito amministrativo per indennità di esproprio ex art. 27 del D.P.R. 327/2001.

In via preliminare il sindaco espone quanto segue:

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria esterne al piano di lottizzazione 123 si è ricorso alla procedura espropriativa dei terreni necessari alla realizzazione dell’opera pubblica. La maggior parte dei proprietari ha accettato l’indennità di esproprio consentendo l’immissione in possesso dei beni. In due casi tuttavia, dopo aver notificato, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/2011, l’indennità di esproprio, è stato emesso il decreto di occupazione d’urgenza e la successiva immissione in possesso dei beni.

Nel primo caso la proprietà, non accettando l’indennità di esproprio, ha chiesto la nomina della Terna Tecnica ex art. 21 D.P.R. 327/2001, che ha depositato la relazione di stima. Le risultanze della stessa ammontano ad euro 735.494,38 oltre all’indennità di occupazione (prevista dall’art. 50) pari ad euro 37.146,18 ma soggetta ad incremento ed alle parcelle della Terna Tecnica (corrispondenti complessivamente a circa 100.000 euro) che secondo quanto previsto dall’art 21 comma 6 del D.P.R. 327/2001 sono poste a carico del comune.

Avverso tale stima è stato ritenuto interesse dell’ente impugnare lo stesso promuovendo l’opposizione in giudizio avanti la Corte d’Appello.

Nel secondo caso la proprietà non ha inteso avvalersi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001, ma si è riservata di tutelare i diritti nelle competenti sedi, presentando una perizia di parte con determinazione di valore pari ad euro 851.125,90.

In entrambi i casi occorre disporre, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 327/2001, il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Ragioneria Territoriale dello Stato).

Il comune quindi, pur avendo promosso opposizione i giudizio avanti la Corte d’Appello per la stima della Terna Tecnica, è nella condizione di dover effettuare un deposito amministrativo di almeno euro 772.640,56.

Ciò premesso, il sindaco chiede se, sino alla definizione definitiva della controversia e senza che si configuri alcuna fattispecie di comportamento elusivo delle regole del patto di stabilità, sia possibile costituire il deposito amministrativo della somma di euro 772.640,56 presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, emettendo il mandato di pagamento sui servizi per conto terzi (titolo IV delle spese con accertamento sul titolo VI delle entrate) con la garanzia – sempre per evitare che tale soluzione contabile possa configurarsi come comportamento elusivo – che nel momento in cui si dovesse procedere al pagamento effettivo si emetterà il mandato di pagamento (in conto residui) sul titolo II delle spese (incidente sul patto di stabilità) a copertura del precedente accertamento assunto sul titolo VI delle entrate.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere delle Provincie, si osserva che il presidente è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito proposto attiene alla corretta imputazione nel bilancio del deposito amministrativo per indennità di esproprio ex art. 27 del D.P.R. 327/2001.

Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

La richiesta di parere s’incentra sul trattamento contabile da riservare al deposito amministrativo a titolo d’indennità di esproprio.

Il deposito amministrativo si configura quale obbligazione ex lege ai sensi degli art. 20 comma 6 e 27 del D.P.R. n.327 del 8 giugno 2001 (c.d. Decreto Espropri), posta a carico dell’amministrazione espropriante al fine di favorire l’effettività del pagamento delle somme a titolo d’indennità di esproprio quale serio ristoro al proprietario espropriato. Trattasi di deposito a carattere reale e non meramente cauzionale, nel senso che le somme dovute fuoriescono dalla disponibilità dell’amministrazione espropriante per essere poste a disposizione della parte espropriata presso la Ragioneria territoriale dello Stato (Cassa Depositi e Prestiti), a titolo di pagamento dell’esproprio.

Il deposito amministrativo s’inserisce in una fattispecie a formazione progressiva ad effetti reali mediante la quale la Pubblica Amministrazione realizza l’effetto tipico dei procedimenti ablatori, ovvero il trasferimento coattivo della proprietà privata.

Il perfezionamento del deposito amministrativo è condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento espropriativo per pubblica utilità, atteso che solo in seguito all’effettuazione del deposito la Pubblica Amministrazione espropriante può disporre ed eseguire il decreto di esproprio.

Sotto il profilo contabile, l’obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo d’indennità di esproprio, sia essa a titolo definitivo, sia provvisorio, sorge nel momento in cui diviene efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità del bene da espropriare.

L’articolo 20, comma primo, del citato Decreto Espropri dispone che entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni.

Le eventuali controversie ed opposizioni coltivate dalla parte espropriata non mutano né la destinazione né la finalità dell’indennità di esproprio calcolata dall’ente pubblico procedente. L’imputazione al bilancio comunale del deposito amministrativo prescinde dalle vicende che conseguono alla procedura di esproprio.

Conseguentemente, il trasferimento della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti riveste natura di pagamento di un’obbligazione pecuniaria, a titolo di indennizzo, posta dalla legge a carico dell’ente locale espropriante e non si configura quale mera partita di giro da inserire nella voce “Servizi conto terzi”.

Al riguardo, la Sezione osserva che l’art. 168 del T.U.E.L. stabilisce che le entrate e le spese per conto di terzi rappresentano per l’ente un credito e, al tempo stesso, un debito e devono essere ordinate esclusivamente in capitoli che facciano immediatamente palesare la natura della collocazione contabile (art. 160 T.U.E.L.).

Il principio dell’equivalenza fra entrate e spese, sancito dall’art. 168 comma 2 del T.U.E.L., valorizza il concetto che i movimenti finanziari generati dalle partite di giro abbiano un effetto neutrale e meramente figurativo nel bilancio dell’ente locale. Ed è per tale motivo che l’art. 164 comma 2 del T.U.E.L. specifica che gli stanziamenti colà previsti non costituiscono limiti agli impegni di spesa, palesando un’eccezione al carattere autorizzatorio del bilancio.

Analogamente, al fine di evitare pericolose commistioni, l’art. 175 comma 7 del T.U.E.L. vieta tassativamente le variazioni di dotazione finanziaria da questi capitoli di entrata e di spesa con altre sezioni del bilancio.

Il principio di equivalenza fra entrate e spese nelle partite di giro è ribadito dal principio contabile n. 2, punto 25, applicabile al sistema di contabilità degli enti locali.

Il medesimo principio impone, quale corollario, il criterio della tassatività delle voci di entrata e di spesa inseribili nei “Servizi conto terzi”, in ragione del quale tali voci debbono essere solo quelle strettamente previste dall’ordinamento (contenute negli schemi e modelli contabili approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

In conclusione, si evidenzia che la corretta imputazione relativa al deposito amministrativo a titolo di indennità di esproprio è da individuarsi nel Titolo II delle spese (spese in conto capitale) incidente sul calcolo del Patto di Stabilità.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Dott. Gianluca Braghò) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

Il 14/09/2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)