Enti locali: sul rimborso delle spese di viaggio agli amministratori

NOTA

La Sezione ritiene che – anche dopo la novella dell’art. 5, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, l’art. 84 co. 3 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ammette il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute (con esclusione di qualsivoglia forma di forfetizzazione) per i soli amministratori (non anche, dunque, per i dirigenti o i funzionari) che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, ai fini della partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie (es. Sindaco) o delegate (agli assessori).

* * *

Lombardia/377/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Giuseppe Zola Consigliere (relatore)

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

dott. Donato Centrone Referendario

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 26 luglio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 3049 del 05/07/ 2012, con la quale il Sindaco del comune di Alserio (CO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Alserio (CO);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

FATTO

Il Comune di Alserio (CO), che ha una popolazione 1.195 abitanti, a mezzo del Sindaco, ha fatto pervenire a questa Sezione, una richiesta di parere circa l’esatta interpretazione dell’art. 84 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale recita: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Nello specifico viene chiesta l’interpretazione dell’espressione “presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate” che giustifichi il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Sindaco e dall’Assessore esterno, in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio e della Giunta.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all’interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili e nella misura in cui riguarda i futuri comportamenti dell’ente locale e non decisioni pregresse e già cessate, sulla quale questa Sezione non intende pronunciarsi.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all’interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili e nella misura in cui riguarda i futuri comportamenti dell’ente locale e non decisioni pregresse e già cessate, sulla quale questa Sezione non intende pronunciarsi.

MERITO

Il testo letterale dell’art. 84 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, anche dopo la novella del 2010 (art. 5 comma 9 del D.L. 78/2010), pare essere molto chiaro: “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

Anche l’ultima parte di tale testo appare chiara, nel senso che la spesa di viaggio deve essere stata causata dal diritto-dovere di svolgere imprescindibilmente “funzioni proprie” ( ad esempio quelle del Sindaco) o “delegate” ( con riferimento, evidentemente, agli Assessori).

Il rimborso è dovuto per le “sole spese di viaggio”: questa espressione è stata indirettamente rafforzata dalla successiva legislazione, che ha voluto regolare in modo diverso le spese di missione e la forfetizzazione delle spese. Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario.

E’ rimasto, dunque, il rimborso delle spese di viaggio per “gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente”.

Questo indirizzo interpretativo è stato confermato e ampiamente motivato con la deliberazione n. 10/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, la quale ha anche affermato il principio secondo il quale “la ratio sottesa agli interventi di razionalizzazione della spesa realizzati dal legislatore con le novelle prima del 2007 e poi del 2010, è quella di ancorare i rimborsi ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati, in quanto, si ripete, il legislatore ha voluto eliminare ogni forma di forfetizzazione.

Il rimborso è, dunque, ammesso alle condizioni previste dalla norma in esame, anche se deve essere sottoposto al severo vaglio dell’Amministrazione, secondo il criterio appena citato.

Vi è da chiarire che il rimborso è previsto dall’art. 84 comma 3 solo per gli “amministratori” e non anche per i responsabili burocratici: è da ritenere, quindi, che quando l’assessore abbia una duplice funzione egli debba essere rimborsato solo per la spesa di viaggio che abbia effettuato per la sua qualità di assessore e non anche per la sua qualità di responsabile del settore tecnico. La lettura della legge pare in proposito molto chiara.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Cons. Giuseppe Zola) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 20/08/2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)