Finanza pubblica: consigliere comunale/revisore dei conti e vincoli di finanza pubblica

NOTA

La Corte ribadisce, sulla falsariga del precedente pronunciamento deliberazione 15 maggio 2012 n.199/2012/PAR che lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione delvincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

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Lombardia/257/2012/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario (relatore)

dott. Massimo Valero Primo Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis Referendario

dott. Donato Centrone Referendario

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 29 maggio 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 32202 di protocollo in data 23 maggio 2012, con la quale il presidente della provincia di Pavia ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del presidente della provincia di Pavia;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il presidente della provincia di Pavia, mediante nota n. 32202 del 23 maggio 2012, ha posto un duplice quesito inerente l’interpretazione dell’art. 5 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122.

In via preliminare il presidente espone quanto segue:

  • in data 5 marzo 2012 il Consiglio provinciale della provincia di Pavia ha eletto il nuovo Collegio dei Revisori dei conti;
  • uno dei componenti eletti, in data 26 marzo 2012, e quindi successivamente alla data di elezione a Revisore dei conti, è stato surrogato alla carica elettiva di consigliere presso altro ente (comune);
  • il D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012 regola le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali secondo il meccanismo dell’estrazione a “sorte” previsto dall’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, a sottolineare la natura di indipendenza e di trasparenza di tale incarico.
  • con il parere reso con deliberazione n. 666/2011/PAR questa Sezione regionale di controllo ha chiarito che “lo svolgimento, da parte di un Consigliere comunale dell’incarico di componente del Collegio dei revisori presso un altro Comune (nessun rilievo attribuisce la norma, invece, all’essere il medesimo collocato o meno nell’ambito della stessa o di altra Provincia) può dar luogo unicamente al rimborso delle spese sostenute e documentate, oltre all’eventuale gettone di presenza non superiore all’importo di euro 30 a seduta. Ad analoga conclusione può giungersi anche …(omissis)… nell’ipotesi in cui il revisore non sia originariamente titolare di carica elettiva (ipotesi contemplata dalla rubrica dell’art. 5 del D.L. n. 78/2010), ma lo diventi solo successivamente, dal momento che il legislatore, usando il termine “svolgimento”, ha inteso ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da “titolari di cariche elettive”, sia conferiti successivamente all’acquisizione della carica, che precedenti purché ancora in fase di “svolgimento” in costanza di mandato politico (nella specie di Consigliere comunale)”.

Ciò premesso, il presidente della provincia di Pavia chiede a codesta Corte di pronunciarsi circa l’interpretazione dell’art. 5 comma 5 del citato D.L. n. 78/2010, laddove espressamente recita: “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”; nel caso di specie:

  • se un soggetto surrogato ad una carica elettiva (consigliere comunale) successivamente all’elezione a revisore dei conti presso altro ente (provincia di Pavia) possa percepire il compenso da revisore dei conti alla luce della nuova modalità di nomina prevista dall’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, che sancisce definitivamente l’indipendenza di tale incarico rispetto ad un qualsiasi altro incarico assegnato con modalità elettive;
  • se, comunque, un soggetto surrogato ad una carica elettiva (consigliere comunale) successivamente all’elezione a revisore dei conti presso latro ente (provincia di Pavia), possa percepire il compenso per l’incarico da revisore dei conti qualora rinunci a quello di consigliere comunale.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere delle Provincie, si osserva che il presidente è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, i quesiti proposti attengono alla corretta interpretazione dell’art. 5 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge n. 30 luglio 2010, n.122, in tema di compensi per incarichi conferiti a titolari di cariche elettive.

I quesiti rivestono portata generale ed astratta e non interferiscono né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

I quesiti posti dal presidente dell’amministrazione provinciale di Pavia risultano del tutto speculari al precedente consultivo reso dal questa Sezione in data 15 maggio 2012 (deliberazione n.199/2012/PAR, comune di Garlasco).

Si riportano pertanto le conclusioni cui è pervenuto il collegio, con la precisazione che il parere della Sezione non attiene al caso specifico prospettato, ma all’interpretazione delle disposizioni finanziarie contenute nell’art. 5 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

La norma sopra richiamata si inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali, fatte salve alcune limitazioni conseguenti alla modifica del Titolo V parte Seconda della Costituzione operata nel 2001.

Alla luce della linea interpretativa già adottata da questa Sezione, la norma trova applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”. Conseguentemente, la disposizione si applica a prescindere da qualsiasi “collegamento” tra l’Amministrazione conferente l’incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva. (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).

In sede di esegesi della norma è stato, altresì, posto in evidenza che la clausola di salvezza posta nell’incipit della disposizione, riferita “alle incompatibilità previste dalla normativa vigente”, va intesa nel senso che le “incompatibilità” previste per legge ostano in radice all’assunzione della carica incompatibile, mentre l’art. 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione. Il riferimento alla disciplina delle incompatibilità è, dunque, finalizzato a tenere fermo il più rigoroso regime di limitazione della capacità di agire del titolare di carica elettiva nei casi normativamente previsti (Sez. contr. Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011).

Pertanto, la ratio sottesa all’art. 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, non è quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di “escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 21109 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”.

Sotto tale profilo, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché eventuali gettoni di presenza che non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.

In conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l’applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall’art. 5, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Dott. Gianluca Braghò) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 31/05/2012

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)