Pubblico impiego: collocamento in quiescenza e riduzione del fondo delle risorse decentrate

NOTA

Il parere in rassegna ritiene che il collocamento in quiescenza per il raggiungimento dell’età pensionabile di un’unità di personale (nella specie, agente di polizia locale) determina una riduzione del personale rilevante ai fini della riduzione (nella specie, in misura corrispondente all’importo di quanto versato a titolo di produttività all’agente di polizia locale collocata in quiescenza) del fondo per le risorse decentrate.

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Lombardia/1/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua Presidente

dott. Giuseppe Zola Consigliere (relatore)

dott. Gianluca Braghò Primo Referendario

dott. Alessandro Napoli Referendario

dott.ssa Laura de Rentiis Referendario

dott. Donato Centrone Referendario

dott. Francesco Sucameli Referendario

dott. Cristiano Baldi Referendario

dott. Andrea Luberti Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 2012.0003359.3.6, prot. CDC 208/pareri/2012, con la quale il Sindaco del Comune di Moggio (LC), ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Moggio (LC);

Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Moggio (LC), con popolazione residente pari a 521 abitanti, dopo aver premesso che, a partire dall’1/1/2012, un agente di polizia locale, che ha raggiunto l’età pensionabile, è stato sostituito da un agente “assunto in mobilità” (con titolarità di posizione organizzativa che il precedente agente non aveva), chiede, con nota n. 2012.0003359.3.6, se è possibile mantenere invariata la costituzione del fondo relativo alle risorse decentrate per l’anno 2012, riducendo unicamente “la destinazione delle risorse decentrate di un importo pari a quanto veniva versato all’agente di polizia locale collocata in quiescenza a titolo di produttività”.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, occorre rilevare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la stessa risulta oggettivamente ammissibile, in quanto attiene all’interpretazione di norme finanziarie in materia di organizzazione della pubblica amministrazione locale, con conseguente diretta incidenza sulle spese di personale sostenibili e nella misura in cui riguarda i futuri comportamenti dell’ente locale e non decisioni pregresse e già cessate, sulla quale questa Sezione non intende pronunciarsi.

MERITO

A fronte di un quesito il cui contenuto non appare del tutto lineare, conviene ribadire il contenuto letterale dell’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 a cui lo stesso richiedente fa esplicito riferimento: “ a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”

Tale norma pone un preciso e vincolante limite agli enti locali, i quali, fino al 31 dicembre 2013, non possono superare l’ammontare annuale complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell’anno 2010: nel caso si sia verificata una riduzione del personale l’importo deve essere diminuito in misura proporzionale alla riduzione.

Un precedente parere di questa Sezione (n. 423/2012) ha riportato il parere espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (SSRR, QM51/CONTR/11, 4 ottobre 2011) dal quale si evince che le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate; in buona sostanza, le Sezioni Riunite hanno elaborato una nozione di trattamento accessorio coincidente con quella delineata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, secondo cui per individuare le risorse oggetto dell’art. 9 comma 2-bis “[…] occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento […]. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo»”.

Nella stessa delibera si precisa che sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione n. 51/2011 alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, l’art. 9 comma 2 bis precitato è una disposizione di stretta interpretazione. Sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe od esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.

Così come si ribadisce che il comma 2 bis deve essere applicato sia al “trattamento accessorio” finanziato con il fondo per la contrattazione integrativa sia al fondo per “il lavoro straordinario”.

Ciò chiarito, nella fattispecie, l’agente di polizia locale collocato in quiescenza per il raggiungimento dell’età pensionabile comporta una riduzione del personale ai fini della considerazione del “fondo”, se non altro perché, per le ragioni organizzative segnalate dal Sindaco di Moggio, l’indennità di risultato spettante al nuovo agente “non grava sul fondo”, mentre il precedente agente “privo di posizione organizzativa…percepiva un importo a titolo di produttività gravante sul fondo.” Ciò comporta che detto fondo debba essere ridotto, nel 2012, “in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”, a cui spettava l’accesso al fondo stesso.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore Il Presidente

(Cons. Giuseppe Zola) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria

il 7/1/2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)