Giustizia amministrativa: sui limiti oggettivi della funzione consultiva ex art. 7, L. n. 131/2003

NOTA

La sezione ritiene oggettivamente inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Piobbico in ordine alla possibilità per l’ente di escludere, dalla base di calcolo per la determinazione del rispetto del patto di stabilità interno, le somme provenienti da un risarcimento assicurativo e da un contributo statale.

La Sezione sottolinea che la Corte dei conti – nell’ambito dell’esercizio della funzione consultiva prevista dall’art. 7, L. 5 giugno 2003 n. 131 – non ha alcun potere di accedere al superamento o alla deroga di limiti di legge (nella specie, dei limiti sanciti dalle norme sul patto di stabilità) né, d’altronde, può sollevare eventuali questioni di legittimità costituzionale per censurare le norme di riferimento.

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Deliberazione n. 3/2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell’adunanza del 9 gennaio 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f. – relatore

Cons. Andrea LIBERATI – Componente

Ref. Valeria FRANCHI – Componente

PARERE

COMUNE DI PIOBBICO

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Piobbico prot. 5638 del 12 dicembre 2012, acquisita a prot. 2881 il 14 successivo;

VISTO l’atto prot. 44 del 7 gennaio 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Piobbico (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere inerente all’applicazione del patto di stabilità interno, articolata in due specifici quesiti.

Con la predetta richiesta, l’amministrazione richiedente ha riferito e precisato, quanto al quesito n. 1, che:

– l’Ente ha stipulato una polizza assicurativa, che copre il rischio per “eccessivo carico di neve”;

– nel febbraio 2012, a seguito di eccezionali nevicate, sono insorti i seguenti danni: grave danneggiamento della copertura del capannone comunale adibito a rimessa automezzi e magazzino comunale; crollo totale della copertura del Palazzetto dello sport, e del relativo impianto fotovoltaico da 38 kw;

– a seguito di richiesta del Comune, la compagnia assicuratrice ha riconosciuto un danno di euro 609.205 ed ha versato un importo di euro 500.916,33 trattenendo la residua quota di euro 108.288,67 che verrà corrisposta a ripristino dei danni subiti;

– il Comune ha provveduto alle riparazioni sul capannone comunale adibito a rimessa automezzi, mentre per il Palazzetto dello sport si è reso necessario incaricare professionisti specializzati al fine di predisporre i progetti esecutivi, trattandosi di opere di più alto contenuto tecnologico;

– che il ritardo nella esecuzione delle opere porterà ad ulteriori danni, non risultando più sufficienti le somme erogate dalla compagnia assicuratrice e mancando il contributo del gestore dei servizi energetici.

Quanto al quesito n. 2, l’amministrazione richiedente ha riferito e precisato che:

– l’Ente nel marzo 2011 ha ricevuto la comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’inserimento tra le attività finanziabili con le risorse dell’otto per mille di un intervento concernente il restauro conservativo e l’adeguamento funzionale del centro storico (zone Borgo e Mercatale), per un importo complessivo di euro 530.000;

– il Comune, dopo aver preso contatti con la società gestore del servizio idrico integrato e con l’A.a.t.o. (Autorità ambito territoriale ottimale), ha predisposto un progetto esecutivo e lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale il 28 settembre 2012 ha proceduto ad accreditare la somma di euro 223.991,35 precisando che il termine per l’attuazione dell’intervento era fissato in diciotto mesi.

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Ciò premesso, l’amministrazione conclusivamente chiede se le somme rivenienti rispettivamente dal risarcimento assicurativo (quesito n. 1) e dal contributo statale (quesito n. 2) possano essere escluse dal calcolo per la determinazione nell’anno 2013 del rispetto del patto di stabilità interno, previsto per gli enti con popolazione tra 1000 e 5000 abitanti (come nel caso di specie) a partire dallo stesso anno 2013, ai sensi dell’art. 31 della legge 183/2011.

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La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Peraltro, sotto il profilo oggettivo il quesito appare inammissibile, nei termini di cui appresso.

DIRITTO

La Sezione è chiamata ad esprimere un parere in ordine alla possibilità per l’Ente di escludere, dalla base di calcolo per la determinazione del rispetto del patto di stabilità interno, le somme provenienti da un risarcimento assicurativo e da un contributo statale.

Il Comune richiedente specifica che, nel caso in cui venissero conteggiate le predette somme, non sarebbe in grado di rispettare il patto nel 2013, anno da cui sorge il relativo obbligo ai sensi dell’art. 31 della legge 183/2011.

È appena il caso di precisare che la disciplina del patto di stabilità può evolversi dinamicamente, e pertanto si dovrà tener conto delle regole tempo per tempo vigenti.

Sembra utile aggiungere che la Corte dei conti non ha alcun potere di accedere, attraverso l’esercizio della funzione consultiva attribuita dall’art. 7 della legge 131/2003, al superamento o alla deroga di limiti di legge (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 508 del 25 novembre 2011 e n. 26 dell’8 giugno 2012) e che non è possibile per la Corte, nell’esercizio dei poteri consultivi, sollevare eventuali questioni di legittimità costituzionale sulle norme di riferimento.

Osserva il Collegio che l’espressione di pareri da parte della Corte deve conseguire ad un esplicito interesse dell’ente sulla fattispecie proposta all’esame.

Ritiene il Collegio di non potersi compiutamente pronunciare sul contenuto in concreto della vicenda, la quale, per le modalità con cui è presentata e per le valutazioni in fatto che necessariamente richiede, comporterebbe l’esercizio una attività consulenziale, che come tale non è esperibile sulla base delle norme attributive del potere consultivo.

Inoltre l’eventuale parere in materia si andrebbe indebitamente a sovrapporre alle forme di controllo attribuite alla Corte sul bilancio preventivo e sul rendiconto dell’ente.

Nei termini esposti, pertanto, non potendo la Sezione esprimersi su questioni specifiche nell’esercizio dei suoi poteri consultivi, la richiesta di parere si presenta oggettivamente inammissibile (cfr. Sez. Marche, parere n. 166 del 15 novembre 2012).

Rimane comunque nella responsabilità degli amministratori e funzionari dell’Ente la verifica costante del rispetto delle regole vigenti in materia di patto di stabilità interno, al fine di adeguarsi ai principi di sana gestione finanziaria.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Piobbico e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2013.

Il Presidente f.f. – relatore

f.to Fabio Gaetano Galeffi

Depositata in Segreteria in data 17 gennaio 2013

Il direttore della Segreteria f.to Carlo Serra