Finanza pubblica: atti di pianificazione urbanistica e incentivi al RUP

NOTA

La Sezione piemontese si pronuncia sul diritto del RUP all’incentivo previsto dall’art. 92, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. relativamente adatti di pianificazione (nel caso di specie variante strutturale al PRG vigente), qualora sia stata affidata all’esterno tutta l’attività di progettazione attinente tali atti.

In particolare, oggetto di esame è la portata applicativa del co. 6, dell’art. 92, che, come è noto, prevede che “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

Nelle sue conclusioni, la Sezione ritiene che il RUP partecipa alla ripartizione degli emolumenti, così come accade nella fattispecie disciplinata dal co. 5 dell’art. 92, D. Lgs. n. 163/2006, non in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione. Pertanto, qualora l’attività suddetta venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell’Ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo, ivi compreso, ovviamente, anche il RUP; qualora, al contrario, l’attività di pianificazione venga svolta all’esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio.

Sul tema si veda, da ultimo, in questo sito, Corte conti – sez. contr. Sardegna – parere 23 luglio 2012 n. 65 e Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 30 maggio 2012 n. 259.

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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 290/2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 29 agosto 2012 composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente

Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere

Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere relatore

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario

Dott. Walter BERRUTI Primo referendario

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo referendario

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Sestriere (TO), prot. n. 4410, del 18 maggio 2012, e pervenuta per il tramite del consiglio delle Autonomie il 25 maggio 2012, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Vista l’Ordinanza n. 29/2012 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Sestriere ha inoltrato alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere contenente un quesito diretto ad ottenere chiarimenti in relazione all’interpretazione dell’art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Richiamata la previsione della norma citata sopra, il richiedente domanda alla Sezione se sia legittimo “riconoscere l’incentivo per l’esercizio delle funzioni di Responsabile del Procedimento relativamente ad atti di pianificazione (nel caso di specie variante strutturale al PRG vigente)” qualora “sia stata affidata all’esterno tutta l’attività di progettazione attinente una variante strutturale”.

In proposito, il Sindaco del Comune di Sestriere ha precisato che il dubbio sarebbe originato dalla circostanza che recenti deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte dei conti avrebbero limitato i casi di applicazione dell’art. 92 del già citato D. Lgs n. 163/2006 escludendo gli atti di pianificazione urbanistica e la funzione di RUP “nel caso di progettazione esclusivamente esterna degli stessi (Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con parere 10.07.2008 n. 14; Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con parere 18.10.2011, n. 213; Corte dei conti, Sez. controllo Puglia, con parere 16.01.2012, n. 1)”.

La richiesta di parere è motivata dalla circostanza che il Regolamento comunale che disciplina la materia “prevede l’attribuzione al responsabile del procedimento di una quota (25% del fondo spettante per gli atti di pianificazione urbanistica, intesi in un’accezione ampia) del fondo relativo (30% sull’importo della tariffa professionale)” e che detta previsione in relazione ai pareri richiamati sopra “appare di dubbia legittimità”.

Considerato in

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame.

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri possono essere richiesti dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Fatta eccezione per le Regioni, le richieste di parere devono essere inoltrate alla Sezione di controllo di norma per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Inoltre, la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ente. In genere, ed in linea di massima, l’organo rappresentativo dell’Ente è da individuare nel Presidente della Giunta regionale, nel Presidente della Provincia e nel Sindaco.

Trattandosi, infatti, di richieste in materia di contabilità pubblica che implicano riflessi sulle concrete scelte gestionali, la legittimazione ad interpellare la Corte spetterebbe solo all’organo di vertice dell’amministrazione della Regione o dell’Ente locale.

La richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune di Sestriere ed è stata inoltrata alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte.

In relazione al profilo soggettivo la richiesta di parere è, dunque, ammissibile.

Requisito oggettivo:

La possibilità di richiedere pareri alle Sezioni regionali della Corte dei conti è prevista dalla Legge n. 131 del 2003, in relazione alla sola materia della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie l’attinenza della questione alla materia della “contabilità pubblica” si ravvisa nella circostanza che la richiesta di parere è diretta ad ottenere l’interpretazione di alcune disposizioni finanziarie che incidono sia sui limiti della spesa di personale che può essere sostenuta dagli Enti locali che sull’interpretazione ed applicazione della disciplina dei contratti pubblici.

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Indubbiamente, il quesito posto dal Sindaco del Comune di Sestriere attiene a una fattispecie concreta e definita (il contenuto di un Regolamento dell’Ente locale), ma la Sezione ritiene di poter fornire indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando successivamente all’Ente le decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito: La richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Sestriere riguarda l’interpretazione dell’art. 92, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”, al fine di verificare, in relazione alla previsione contenuta nel co. 6 della norma in questione, se sia possibile corrispondere l’incentivo ivi disciplinato al Responsabile del procedimento in caso di progettazione esterna di un atto di pianificazioneurbanistica “(nel caso di specie variante strutturale al PRG vigente)”.

L’art. 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 disciplina i corrispettivi e gli incentivi che possono essere erogati ai dipendenti dell’Amministrazione che procedano alla progettazione di opere pubbliche.

Lo scopo perseguito dal legislatore con le norme in esame è stato quello di incentivare i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ad eseguire attività di progettazione internamente agli uffici, anche al fine di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbliche.

In particolare, il co. 5 dell’art. 92 stabilisce, in linea generale, l’ammontare massimo dell’incentivo, i casi nei quali può essere erogato e la procedura che deve essere seguita dagli Enti interessati.

A seguire, il co. 6, che forma oggetto della richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Sestriere, prevede che “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

L’esame letterale della norma citata sopra evidenzia che ai dipendenti dell’Amministrazione che hanno concorso a redigere un “atto di pianificazione” compete cumulativamente un corrispettivo pari al trenta per cento della tariffa professionale prevista per la predisposizione affidata a professionisti esterni dell’atto di pianificazione.

Preliminarmente occorre rilevare che il riferimento ad “un atto di pianificazione” contenuto nel co. 6 dell’art. 92 è da intendersi limitato ad atti che abbiano oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad es. variante necessaria per la localizzazione di un’opera) (Corte conti, sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213) e non ad atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale.

La norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’Ente. Qualora sia avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell’Ente (come riconosciuto, in più occasioni, dalla giurisprudenza contabile, in sede consultiva. Per tutte: Corte conti, sez. contr. Lombardia, 30 maggio 2012, n. 259; 6 marzo 2012, n. 57; Sez. contr. Puglia, 16 gennaio 2012, n. 1; Sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213).

Con specifico riferimento alla figura del Responsabile del procedimento occorre rilevare che normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli Regolamenti predisposti dalle Amministrazioni ai sensi del co. 5 dell’art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, partecipa alla ripartizione dell’incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, così come accade nella fattispecie disciplinata dal co. 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione.

In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell’Ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo. Qualora, al contrario, l’attività di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all’esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di Sestriere, con nota in data 18 maggio 2012, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 25 maggio 2012, nei termini indicati sopra.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell’adunanza del 29 agosto 2012.

Il Consigliere Relatore Il Presidente

F.to Dott. Giancarlo Astegiano F.to Dott.ssa Enrica Laterza

Depositato in Segreteria il 30/08/2012

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico SOLA