Pubblico impiego: nuova disciplina regionale sarda sulle assunzioni degli operatori CESIL/SIOL e vincoli assunzionali

NOTA

La Sezione esprime parere – a richiesta del Comune di Porto Torres – in merito all’interpretazione di alcune norme regionali sarde in materia di assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro e dai Centri servizi inserimento lavorativo.

Come si sa, con la sentenza 30 luglio 2012 n. 212, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione dell’art. 6, co. 8, L.R. 4 agosto 2011 n. 16, laddove aveva previsto che “Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall’anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008”.

La Consulta aveva ritenuto che il legislatore regionale – eccedendo i limiti posti dall’art. 117 Cost. alla competenza legislativa regionale – aveva violato i vincoli stabiliti dall’art. 9, co. 28, d.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010 n. 122, secondo cui, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

A seguito dell’intervento della Consulta, la Regione Sardegna ha emanato la L.R. 13 settembre 2012 n. 17, nella quale ha previsto che “Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente: “8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l’esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell’impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell’anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004.”.

Nel parere in rassegna, la Sezione esprime dubbi sulla conformità sostanziale al dictum della Corte costituzionale della nuova disciplina regionale.

Osserva la Sezione che “(…) le previsioni dell’art. 6 comma 8 della L.R. 16/2011, nel testo oggi vigente, supera solo formalmente le censure della Corte Costituzionale, nel senso che le singole amministrazioni, che provvederanno all’assunzione degli operatori Cesil/Siol, non sono certo esentate dal rispetto del principio cogente di cui all’art.9 comma 28 del d.l. 78/2010 e degli altri limiti previsti dalla legge ai fini del contenimento del personale, come inequivocamente espresso dalla Corte Costituzionale.” (…) La previsione della novella normativa regionale ha semplicemente spostato dalla Regione alle singole amministrazioni il riferimento dei limiti assunzionali previsti dalla normativa statale.”.

La Sezine sottolinea che, stante il chiaro disposto dell’art. 16, co. 8, D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 15 luglio 2011 n.111, il quale sanziona con la nullità le assunzioni, gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base dalle pubbliche amministrazioni in forza di norme successivamente dichiarate incostituzionali, “(…) l’adozione di norme regionali finalizzate all’incremento o al mantenimento dell’occupazione non sempre è in grado di porre le amministrazioni locali (e più in genere i lavoratori assunti sulla base di tali discipline speciali) al riparo dalle sanzioni di nullità previste dall’ordinamento a tutela dei principi di coordinamento della finanza pubblica.”.

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Deliberazione n. 3/2013/PAR

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 10 dicembre 2011;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 53 dell’11 ottobre 2012 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di PORTO TORRES;

Visto il decreto di assegnazione del 14 novembre 2012 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 27558829 del 27 novembre 2012, con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n.35/2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di PORTO TORRES ha formulato per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere relativamente all’interpretazione dell’art. 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011 n.16. In particolare il Sindaco, considerato che la predetta disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n.212 del 30 luglio 2012, chiede se “..il Comune debba procedere alla risoluzione dei contratti di collaborazione coordinata e coordinativa (rectius continuativa) con gli operatori Cesil/Siol”.

C O N S I D E R A T O

  1. 1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di PORTO TORRES ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
  2. 2. Nel merito la richiesta di parere è senz’altro ammissibile in quanto relativa all’applicazione di norme attinenti alla materia della contabilità pubblica nella parte in cui prospetta problemi legati all’interpretazione delle norme regionali in materia di assunzione di personale proveniente dai Centri servizi per il lavoro e dai Centri servizi inserimento lavorativo. Non così invece per la parte in cui si richiedono indicazioni circa l’adozione di specifici atti di gestione, di esclusiva pertinenza e responsabilità del dell’amministrazione.
  3. 3. Tuttavia il parere risulta improcedibile essendo mutato il quadro normativo per via dell’adozione della legge regionale 13 settembre 2012 n.17.

Ciò nonostante ritiene la Sezione di dover effettuare alcune considerazioni di principio conseguenti alla scelta normativa fatta propria dalla Regione Sardegna a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.212 del 30 luglio 2012.

  1. 4. L’art.6, comma 8 della L.R. 4 agosto 2011 n.16, nel testo originariamente vigente, così prevedeva: “Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall’anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008”.
  2. 5. La Corte Costituzionale, con sentenza n.212 del 30 luglio 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della citata previsione per contrasto con le previsioni dell’art.117 della Costituzione. In particolare ha affermato la Corte Costituzionale che “Come si è già ricordato, con norma che deve essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

L’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, non richiamando tale limite, consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportino una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio e, pertanto, vìola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione”.

  1. 6. A seguito dell’indicata pronuncia, la Regione Sardegna con l’art.1 della L.R. 13 settembre 2012 n.17 ha reintrodotto, con diversa formulazione, l’art.6 comma 8 della L.R. 16/2012. Così dispone infatti la novella normativa:

“Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), è sostituito, senza previsione di incremento della spesa, con il seguente: “8. Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l’esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell’impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), é autorizzata nell’anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004.”.

  1. 7. Considerato quanto sopra, la Sezione ritiene anzitutto doveroso richiamare l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art.16, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 15 luglio 2011 n.111, il quale così recita:

I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli. Pertanto l’adozione di norme regionali finalizzate all’incremento o al mantenimento dell’occupazione non sempre è in grado di porre le amministrazioni locali (e più in genere i lavoratori assunti sulla base di tali discipline speciali) al riparo dalle sanzioni di nullità previste dall’ordinamento a tutela dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

  1. 8. Sotto altro profilo si deve osservare che le previsioni dell’art.6 comma 8 della L.R. 16/2011, nel testo oggi vigente, supera solo formalmente le censure della Corte Costituzionale, nel senso che le singole amministrazioni, che provvederanno all’assunzione degli operatori Cesil/Siol, non sono certo esentate dal rispetto del principio cogente di cui all’art.9 comma 28 del d.l. 78/2010 e degli altri limiti previsti dalla legge ai fini del contenimento del personale, come inequivocamente espresso dalla Corte Costituzionale.
  2. 9. Di fatto, quindi, la previsione della novella normativa regionale ha semplicemente spostato dalla Regione alle singole amministrazioni il riferimento dei limiti assunzionali previsti dalla normativa statale.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di PORTO TORRES, al Segretario del Comune di PORTO TORRES ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2012.

Il Magistrato Relatore IL PRESIDENTE

(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 17 Gennaio 2013

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)