Finanza pubblica: vincoli assunzionali e deroghe regionali

NOTA

Il Comune di Curcuris chiedeva alla Sezione Sardegna di conoscere se un comune che rispetta i vincoli di spesa di cui all’art.1 comma 562 della legge 296/2006 ed in cui l’incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti, possa assumere del personale (considerate le leggi regionali n. 2/2007 e n.3/2009), in deroga alle prescrizioni sulle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’esercizio precedente, avendo solo mobilità in uscita.

Il Collegio – premesso un breve excursus sulla normativa vincolistica di matrice statale applicabile agli enti locali – si interroga sulla permanente operatività in Sardegna delle previsioni derogatorie di cui all’art. 12 co. 11, L.R. n.2/2007, secondo cui “Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006”.

A giudizio del Collegio tale norma non è più applicabile e deve essere considerata implicitamente abrogata per incompatibilità: infatti, “(…) il mutato quadro dei limiti previsti dalla normativa statale a seguito dell’introduzione del D.L. 78/2010, cui ha fatto riscontro, a livello regionale, l’introduzione di diverse e specifiche disposizioni di deroga di cui alla L.R. n. 10/2011, non permette di ritenere ancora in vigore la previgente disciplina, che consentiva appunto di superare le previsioni dell’art.1 comma 562 della legge 296/2006. Essa si deve cioè ritenere implicitamente abrogata per incompatibilità con le nuove disposizioni, in quanto al (parzialmente) mutato quadro dei limiti alle assunzioni previsti a livello statale, si contrappone un diverso ed unitario regime di deroghe tutte previste e disciplinate, a livello regionale, esclusivamente con la L.R.10/2011 come recentemente novellata dalla L.R. n.6/2012.“.

* * *

Deliberazione n. 50/2012/PAR

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 18 aprile 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n.4 del 9 gennaio 2012 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di Curcuris;

Visto il decreto di assegnazione n. 21395565, del 14 febbraio 2012, con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 22418537 del 29 marzo 2012, con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n. 22/2012 del 16 aprile, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di Curcuris chiede un parere “circa la possibilità che il Comune richiedente, non soggetto al patto di stabilità, che rispetta i vincoli di spesa di cui all’art.1 comma 562 della legge 296/2006 e in cui l’incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti, possa assumere (vista la legge regionale 2/2007 e 3/2009) un operatore sociale a tempo indeterminato, il cui onere sia finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’art.10 della legge regionale 2/2007, in deroga alle prescrizioni sulle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’esercizio precedente, avendo solo mobilità in uscita

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di Curcuris ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì anche l’ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all’attenzione della Sezione – debitamente astratta, in chiave collaborativa, dal quesito concreto che pone l’amministrazione, e riformulata nei termini che seguono – ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica. In particolare la richiesta di parere involge problematiche legate alla corretta interpretazione dei vincoli alle assunzioni disposte da leggi statali e regionali per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, alla luce delle previsioni dell’art.1 comma 562 della legge n.296/2006, dell’art.14 del D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, e della normativa regionale di cui alla L.R. n.2/2007 nei rapporti con le previsioni della L.R. n.10/2011.

3. L’art.2 comma 7 della L.R. n.10/2011, a seguito delle ultime modifiche, recentemente introdotte dalla L.R. n.6/2012 del 15 marzo 2012, prevede: “In attesa di una disciplina organica regionale dell’ordinamento degli enti locali di cui all’articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall’attuazione di programmi finalizzati all’occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità né ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nei quali l’incidenza delle spese per il personale è inferiore al 50 per cento delle spese correnti, le disposizioni dell’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche, integrazioni e disposizioni, dell’articolo 9, comma 28 e ivi comprese quelle di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), articolo 4, comma 102, lettere a) e b).”

Con riferimento ai comuni non soggetti al patto di stabilità, la deroga, ricorrendone le condizioni, opera in verità limitatamente al rispetto del limite della percentuale del 40% (ora 50%) previsto per l’incidenza delle spese del personale sulle spese correnti. Non opera invece per il limite del turn-over del 20% di cui all’art.14 comma 9 del D.L. 78/2010, in quanto trattasi di regola non applicabile per i comuni non soggetti al Patto di stabilità. Per questi ultimi infatti si applica la specifica regola dell’art.1 comma 562 della legge 296/2006 (assunzioni nei limiti delle cessazioni dell’anno precedente), come ampiamente dimostra di conoscere il Comune di Curcuris, che richiama appunto la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n.3/2011 la quale ha così interpretato il rapporto tra le due disposizioni.

Dispone tale disposizione che: “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55”.

4. Per completezza espositiva è opportuno e necessario specificare che nonostante nel porre limiti all’assunzione di nuovo personale la legge richiami esclusivamente le cessazioni avvenute nell’anno precedente, la deliberazione n.52/2011 dell’11 novembre 2010 delle Sezioni Riunite di questa Corte (cui si rimanda per una compiuta trattazione della questione) ha chiarito che: “E’ possibile quindi intendere l’espressione “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno” come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall’entrata in vigore della norma imitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento”.

Inoltre il secondo periodo dellart.1 comma 562 ha trovato chiarimento nella deliberazione n.59/2011 delle Sezioni Riunite di questa Corte, richiamata anche dalla precedente deliberazione n.29/2011 di questa Sezione, nel senso che “…le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volto sottoposto a vincoli assunzionali”.

5. In conclusione, alla luce di quanto sopra, permangono applicabili in ambito regionale, con le indicate specificazioni, entrambi i limiti posti dall’art.1 comma 562 della legge n.296/2006, in quanto non derogati dalla disciplina regionale dell’art. 2 comma 7 della L.R. n. 10/2011, neppure a seguito delle ultime modifiche introdotte dalla L.R. n. 6/2012 del 15 marzo 2012.

6. Così riassunti i vincoli alle assunzioni rilevanti ai fini del parere richiesto, si può passare ad esaminare il quesito posto dal Comune di Curcuris, il quale chiede se un comune che rispetta i vincoli di spesa di cui all’art.1 comma 562 della legge 296/2006 ed in cui l’incidenza delle spese per il personale è inferiore al 40% delle spese correnti, possa assumere del personale (considerate le leggi regionali n. 2/2007 e n.3/2009), in deroga alle prescrizioni sulle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’esercizio precedente, avendo solo mobilità in uscita.

7. Si pone tuttavia un preliminare problema in merito alla permanente operatività delle previsioni di deroga a suo tempo previste dall’art. 12 comma 11 della L.R. n.2/2007 e citate dal comune richiedente, norma la quale disponeva che “Alle assunzioni di personale a tempo determinato e agli incarichi di collaborazione coordinata, nonché alle assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti dai processi di decentramento di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, il cui onere è finanziato con risorse regionali, effettuate dai comuni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 557, 561 e 562 della legge n. 296 del 2006”. Infatti il mutato quadro dei limiti previsti dalla normativa statale a seguito dell’introduzione del D.L. 78/2010, cui ha fatto riscontro, a livello regionale, l’introduzione di diverse e specifiche disposizioni di deroga di cui alla L.R. n.10/2011, non permette di ritenere ancora in vigore la previgente disciplina, che consentiva appunto di superare le previsioni dell’art.1 comma 562 della legge 296/2006. Essa si deve cioè ritenere implicitamente abrogata per incompatibilità con le nuove disposizioni, in quanto al (parzialmente) mutato quadro dei limiti alle assunzioni previsti a livello statale, si contrappone un diverso ed unitario regime di deroghe tutte previste e disciplinate, a livello regionale, esclusivamente con la L.R.10/2011 come recentemente novellata dalla L.R. n.6/2012.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di Curcuris, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale del Comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 aprile 2012.

IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE

(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 25 maggio 2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)