Sulla nomina del collegio dei revisori dell'ente locale

NOTA

Con il parere in rassegna la Sezione Sardegna della Corte dei conti si pronuncia sul regime normativa applicabile alla nomina del Collegio dei revisori ex ar.t 16 comma 25, D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011.

Come è noto, l’art. 16, comma 25 D.L. n. 138/2011 prevede che “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche’ gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:a) rapporto proporzionale tra anzianita’ di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;b) previsione della necessita’, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.“.

La legge, dunque, subordina all’emanazione del decreto ministeriale l’applicazione del nuovo meccanismo di selezine dei revisori dei conti degli enti locali ai fini dell’inserimento nell’apposito elenco.

La Sezione, sulla scia di un precedente della Sezione Basilicata (deliberazione n. 125/2011), ribadisce, pertanto, l’attuale inoperatività dell’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011 a cagione della perdurante mancata istituzione dell’elenco di professionisti ivi previsto ad opera del Ministro dell’Interno.

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Deliberazione n. 20/2012/PAR

Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 68 del 2 dicembre 2011 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere della Provincia di Carbonia Iglesias;

Visto il decreto di assegnazione del 27 gennaio 2012 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 21208000 del 3 febbraio 2012, con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l’ordinanza n.9/2012 del 15 febbraio 2012, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, ha richiesto a questa Corte apposito parere in merito all’applicabilità dell’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011. In particolare richiede “se si debba procedere alla nomina del Collegio dei revisori in scadenza il 27.11.2011, secondo la vecchia disciplina di legge ormai sostituita ovvero secondo quella nuova, dettata dalla legge 14.9.2011 n.148, con procedura ancora da attivarsi e con conseguente necessità di mandare in regime di proprogatio l’attuale Collegio dei Revisori

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n.131 del 2003 dal Presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì anche l’astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all’attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure afferenti alla materia della contabilità pubblica.

3. Nel merito ritiene la Sezione di doversi allineare a quanto già indicato dalla deliberazione n.125/2011 della Sezione Regionale per la Basilicata, la quale ha chiarito l’attuale inoperatività dell’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011 a cagione della perdurante mancata istituzione dell’elenco di professionisti ivi previsto ad opera del Ministro dell’Interno.

Tutto ciò premesso la Sezione

D E L I B E R A

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Presidente della Provincia di Carbonia-Iglesias, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario Generale della Provincia ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2012.

IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE

(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 5 marzo 2012

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)