Protezione civile: sulla contabilità delle gestioni commissariali e sul controllo preventivo di legittimità

NOTA

La deliberazione è chiamata a effettuare il controllo preventivo di legittimità ex art. 3, lett. c-bis), L. 14 gennaio 1994 n. 20, su un’ordinanza emanata dal Commissario delegato al risanamento della laguna di Orbetello.

La pronuncia in rassegna si sofferma – in via preliminare – sulle caratteristiche della contabilità delle gestioni commissariali di cui all’art. 5, L. 24 gennaio 1992 n. 225, ritenendo che le procedure contabili previste per le gestioni commissariali sono riconducibili ad una contabilità di cassa, insuscettibile di generare residui.

La delibera si sofferma altresì sull’individuazione degli atti soggetti a controllo preventivo ex art. 3, lett. c-bis), L. 14 gennaio 1994 n. 20, ritenendo che l’atto sottoposto al controllo preventivo nel caso di specie, ancorché adottato nella forma dell’ordinanza dal Commissario delegato al risanamento della laguna di Orbetello, nella sostanza è una “(…) relazione finale della gestione che dà conto di tutte le spese effettuate e quelle che restano da effettuare, ai fini del passaggio di consegne al gestore ordinario, che sarà il Comune di Orbetello. L’atto sottoposto al controllo, pertanto, è una ricognizione contabile a rilevanza esclusivamente interna, non soggetto al controllo della Corte dei Conti, in quanto di natura non provvedimentale, visto che non pone in essere alcun atto di gestione.”.

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Deliberazione n. 220/2012/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Toscana

composta dai seguenti magistrati:

– PRESIDENTE: Vittorio GIUSEPPONE

– I° REFERENDARIO: Laura D’AMBROSIO, Relatore

– I° REFERENDARIO: Marco BONCOMPAGNI

Adunanza del 26 giugno 2012.

Ordinanza n. 329 del 14 giugno 2012 del Commissario delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello.

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visti l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista in particolare la lettera c bis) della legge n.20 del 1994;

Visto l’art. 2, comma 2 septies del d.lgs.225/2010 convertito con legge n. 10 del 26 febbraio 2011 che prevede il termine di 7 giorni per il controllo dei provvedimenti di cui alla lettera c bis della legge 20/1994;

Vista la delibera delle Sezioni Riunite n. 23 del 18 aprile 2011 con la quale si attribuisce la competenza per il controllo di cui alla lettera c-bis alle Sezioni Regionali di controllo;

Vista l’ordinanza n. 329 del 14 giugno 2012 del Commissario Delegato avente ad oggetto “Somme a disposizione del Commissario – Riaccertamento residui”;

Vista la relazione del 21 giugno 2012 , con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto, su concorde avviso del Consigliere delegato, il deferimento della questione alla sede collegiale;

Vista la nota della segreteria della Sezione prot. n. 3726 del 22 giugno 2012 con la quale è stata trasmessa via fax al Commissario delegato la relazione di deferimento;

Udito il magistrato relatore 1° referendario dott.ssa Laura d’Ambrosio;

Sentito il commissario delegato;

Ritenuto in

FATTO

In data 19 giugno u.s. è pervenuta alla Sezione, per il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, lettera c-bis, della legge n. 20/94, l’Ordinanza n. 329 emanata in data 14 giugno 2012 dal Commissario delegato al risanamento della laguna di Orbetello, dott. Rolando Di Vincenzo, incaricato con OPCM n. 3675 del 28 maggio 2008.

Per completezza si ricorda che l’emergenza relativa al risanamento della Laguna di Orbetello è in scadenza il prossimo 30 giugno e che negli anni dell’emergenza, iniziata nel 2002, diversi Commissari si sono succeduti nell’incarico. Il dott. Di Vincenzo è in carica dal 28 maggio 2008.

In data 21 giugno 2012 il magistrato istruttore ha proposto al delegato il deferimento alla Sezione considerando non corretto l’accertamento residui in presenza di una contabilità di cassa.

Il Commissario, intervenuto in adunanza, ha affermato di aver prodotto l’ordinanza a fini prevalentemente interni, per rendere più semplice il passaggio di consegne in occasione della conclusione dell’emergenza.

Considerato in

DIRITTO

Osserva il collegio che il provvedimento in esame è il “riaccertamento dei residui” effettuato, in base a quanto emerge dalle premesse, al fine di verificare, in prossimità della “chiusura della contabilità speciale l’esistenza di eventuali impegni riportati a residui pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate”. La revisione ha riguardato gli esercizi dal 2002 al 2011. L’atto è pervenuto senza documentazione allegata.

Come previsto dall’art. 34 comma 3 del D.P.C.M. 9 dicembre 2002, i fondi assegnati ai commissari delegati operanti in ambito Protezione civile sono gestiti attraverso l’apertura di contabilità speciali, autorizzata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 367/94, sulle Sezioni di Tesoreria della Banca d’Italia territorialmente competenti.

Sostanzialmente tali contabilità costituiscono gestioni di cassa, non essendo prevista nelle relative procedure, sia di acquisizione delle entrate che di erogazione delle spese, la gestione della competenza, che interessa invece il capitolo del bilancio dello Stato su cui grava l’intervento delegato al momento del trasferimento delle risorse. Tale impostazione, peraltro, trova la sua logica, sul piano operativo, nella natura straordinaria delle gestioni commissariali.

E’ indubbio, inoltre, che sotto il profilo contabile i commissari straordinari operino in qualità di funzionari delegati, analogamente ai vari soggetti che utilizzano ordinariamente aperture di credito come ordinatori secondari di spesa e che rendicontano la loro gestione ai sensi degli artt. 60 e 61 della Legge di contabilità (R.D. 2440/1923).

Ed è proprio richiamando tali articoli, infatti, che il legislatore, con l’art. 5, comma 5 bis, della citata legge 225 del 1992 (come modificata dal recente d.lgs. 59/2012), ha introdotto anche per i commissari l’obbligo di rendicontazione prevedendo che, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, i medesimi presentino un rendiconto che deve contenere “tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l’intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa (…)”. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l’indicazione della relativa scadenza.

A tal fine, il citato articolo ha previsto l’adozione di uno specifico schema di rendicontazione, da emanarsi con apposito decreto del MEF, successivamente approvato con D.M. del 27 marzo 2009.

Tale schema, diversamente dal Mod. 27 C.G. utilizzato dai funzionari delegati che distingue i movimenti tra conto competenza e conto residui, prevede la presentazione di un rendiconto, impostato come da allegato 1, suddiviso tra entrate (fondi ricevuti) e uscite (fondi erogati) dell’esercizio o del periodo di riferimento (se non coincidente con l’anno solare) da registrare secondo la classificazione ivi indicata (provenienza dei fondi per le entrate, tipologia di spesa per le uscite). Costituiscono poi parte integrante del rendiconto: l’allegato 1 bis, contenente l’analisi delle spese ovvero un elenco dettagliato, con indicazione della tipologia di spesa, di tutti gli ordinativi emessi e l’allegato 2, contenente una situazione analitica dei crediti e dei debiti “al 31 dicembre dell’anno rendicontato o alla fine del periodo qualora l’incarico termini in corso d’anno”.

In relazione a quanto sopra le procedure contabili previste per le gestioni commissariali siano riconducibili ad una contabilità di cassa, e non possono dunque generare residui.

Ciò premesso occorre considerare che con l’art. 2, comma 2-sexies del D.L. 23 dicembre 2010, n.225 (c.d. decreto mille proroghe), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n.10, è stata introdotta una nuova tipologia di atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti; il predetto articolo, infatti, modificando l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha introdotto la lettera c-bis, con la quale vengono assoggettati al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le Sezioni riunite (23/contr/2011) si sono così espresse sul punto: “Quanto alle caratteristiche oggettive e soggettive dei provvedimenti assoggettabili allo speciale controllo preventivo, va sottolineato che l’art.3, comma 1, della legge 20/1994 – nel quale è stata inserita la lett. c-bis – è norma di stretta interpretazione, in virtù dell’avverbio “esclusivamente” che rende tassativa l’elencazione degli atti. Quindi il collegio ritiene che debbano essere esaminati ai “fini del controllo di legittimità tutti gli atti di natura provvedimentale emessi dal Commissario delegato in attuazione dell’ OPCM di protezione civile che ne ha disposto la nomina”.

Deve dunque essere oggetto di valutazione la natura giuridica dell’atto, anche alla luce di quanto affermato dal Commissario in sede di adunanza, senza che ciò possa incidere sulle perplessità espresse quanto ai contenuti.

Pur se adottato nella forma dell’ordinanza l’atto in esame è, nella sostanza, una relazione finale della gestione che dà conto di tutte le spese effettuate e quelle che restano da effettuare, ai fini del passaggio di consegne al gestore ordinario, che sarà il Comune di Orbetello.

L’atto sottoposto al controllo, pertanto, è una ricognizione contabile a rilevanza esclusivamente interna, non soggetto al controllo della Corte dei Conti, in quanto di natura non provvedimentale, visto che non pone in essere alcun atto di gestione.

PQM

La Sezione della Corte dei Conti per il controllo della Regione Toscana dichiara non esservi luogo a de­liberare in ordine al provvedimento in epigrafe.

Così è deciso nella Camera di consiglio del 26 giugno 2012.

Il Presidente

f.to Vittorio GIUSEPPONE

Il Relatore

f.to Laura d’AMBROSIO

Depositata in segreteria il 5 luglio 2012

Il Funzionario Preposto al Servizio di supporto

f.to Fabio CULTRERA