Enti locali: rimborso delle spese legali anticipate dall'amministratore e debiti fuori bilancio

NOTA

La Sezione Toscana si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Rio Marina in materia di rimborso delle spese legali anticipate da un amministatore, in particolare, sulla configurabilità in tale evenienza di un debito fuori bilancio.

Sulla questione, la Sezione si richiama alla proprio precedente deliberazione n. 367/09, in cui aveva già risolto il problema della “(…) corretta allocazione delle risorse necessarie a far fronte alla spesa derivante dal rimborso di spese legali anticipate da un amministratore e, in particolare, della configurabilità o meno di un debito fuori bilancio, concludendo che in tale fattispecie (trattasi del caso in cui l’amministrazione non ha preventivamente patrocinato il proprio dipendente o amministratore) non ci si trova di fronte all’ipotesi di un debito fuori bilancio poiché non sussiste “l’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali (principio contabile n. 2 sulla gestione e sui debiti fuori bilancio approvato dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno)”, condizione richiesta per la configurabilità di un debito fuori bilancio. La Sezione ha anche suggerito, in tale circostanza, che “principi di sana gestione pretenderebbero che l’ente, qualora venuto a conoscenza del procedimento nei confronti dell’amministratore, accantonasse le risorse finanziarie necessarie per fare fronte all’onere potenziale in corso di maturazione, anche con eventuale vincolo costituito sull’avanzo di amministrazione accertato e disponibile. Tale comportamento, rispondente a principi di prudenza amministrativa e gestionale, consentirebbe di evitare compromissioni per gli equilibri di bilancio”.

* * *

Del. n. 221/2012/PAR

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

– Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE Presidente

– Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente

– 1°Ref. Laura D’AMBROSIO Relatore

– 1°Ref. Marco BONCOMPAGNI Componente

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 5 luglio 2012 il relatore, 1° Ref. Laura d’Ambrosio;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 15 giugno 2012 prot. n. 10356/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Rio Marina in materia di rimborso delle spese legali, l’ente chiede in particolare:

  1. se, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello nell’ambito del giudizio in materia elettorale realizzi il presupposto legittimante il rimborso delle spese legali al pari di una sentenza di assoluzione;
  2. se per avere titolo al rimborso sia sufficiente la fattura quietanzata del legale oppure sia necessario acquisire la parcella professionale;
  3. se nella fattispecie è configurabile un debito fuori bilancio.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Dal punto di vista oggettivo è necessario separare le diverse richieste, in ordine al primo quesito la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 5/2006 alla quale si rinvia, si è espressa sull’ammissibilità della richiesta ritenendo che, “ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, le richieste di parere legate alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti pubblici debbano ritenersi estranee alla materia della contabilità pubblica e, pertanto, non possano essere dichiarate oggettivamente ammissibili”. In tal senso si sono espresse anche altre sezioni della Corte dei conti tra le quali la medesima Sezione Toscana (da ultimo con deliberazione n. 365/2009). Per tale quesito pertanto la richiesta deve ritenersi oggettivamente inammissibile.

La richiesta è inammissibile oggettivamente anche in riferimento al secondo quesito proposto per la sua totale estraneità al concetto di contabilità pubblica inteso quale insieme di disposizioni che regolano il sistema del bilancio ed i relativi equilibri, acquisizione e gestione dei mezzi finanziari e patrimonio pubblico e, quindi, in particolare disciplina dei bilanci, acquisizione delle entrate, organizzazione finanziaria e contabile, disciplina del patrimonio, gestione delle spese, indebitamento, rendicontazione ed relativi controlli.

In riferimento al terzo quesito la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito del terzo punto della richiesta, questa Sezione si è già espressa su quesito analogo, con deliberazione n. 367/09, in cui ha risolto il problema della corretta allocazione delle risorse necessarie a far fronte alla spesa derivante dal rimborso di spese legali anticipate da un amministratore e, in particolare, della configurabilità o meno di un debito fuori bilancio, concludendo che in tale fattispecie (trattasi del caso in cui l’amministrazione non ha preventivamente patrocinato il proprio dipendente o amministratore) non ci si trova di fronte all’ipotesi di un debito fuori bilancio poiché non sussiste “l’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali (principio contabile n. 2 sulla gestione e sui debiti fuori bilancio approvato dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno)”, condizione richiesta per la configurabilità di un debito fuori bilancio. La Sezione ha anche suggerito, in tale circostanza, che “principi di sana gestione pretenderebbero che l’ente, qualora venuto a conoscenza del procedimento nei confronti dell’amministratore, accantonasse le risorse finanziarie necessarie per fare fronte all’onere potenziale in corso di maturazione, anche con eventuale vincolo costituito sull’avanzo di amministrazione accertato e disponibile. Tale comportamento, rispondente a principi di prudenza amministrativa e gestionale, consentirebbe di evitare compromissioni per gli equilibri di bilancio”.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 10356/1.13.9 del 15 giugno 2012.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Rio Marina e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 luglio 2012.

Il Presidente

f.to Vittorio GIUSEPPONE

L’Estensore

f.to 1° Ref. Laura d’AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 5 luglio 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

f.to Fabio CULTRERA