Pubblica amministrazione: il divieto di acquisto di immobili ex art. 1, co. 138, L. n. 228/2012 non si applica alla permuta 

NOTA

La Sezione conferma che l’operazione di “permuta” non ricade nel divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all’art. 1, co. 138, 1-quater, L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Un tanto anche ai sensi dell’art. 10-bis, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, che prevede che “nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, non si applica (….) alle permute a parità di prezzo”.

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Deliberazione n. 118/2013/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA

Composta dai Magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA Presidente

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA Consigliere – relatore

Dott. Antonio DI STAZIO Referendario

nella Camera di consiglio del 5 luglio 2013

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;

VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la nota n. 1027 del 22 marzo 2013, pervenuta il 29 marzo 2013 e protocollata al n. 463, con la quale il Sindaco del Comune di Todi, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n.69 del 18 giugno 2009;

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha deferito all’adunanza odierna la questione relativa alla richiesta di parere presentata dal Comune di Todi;

UDITO il relatore, Dott. Fulvio Maria LONGAVITA;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Todi ha inoltrato a questa Sezione Regionale di Controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, una richiesta di parere (ex art. 7, comma 8, della l. n°131/2003), concernente l’applicazione dell’art. 12, commi 1-ter ed 1-quater, della l. n° 111/2011, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 138, della l. n° 228/2012.

Il predetto Comune, in sostanza, vuol conoscere l’avviso di questa Corte sulla possibilità di “procedere legittimamente alla stipula di un contratto di permuta, per un’area di circa 4,00 mq., verso corrispettivo a conguaglio di una modica somma di danaro, da pagarsi da parte del privato, stante il contenuto della suddetta norma”, ossia del precitato art. 12, commi 1-ter ed 1-quater.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione ritiene ammissibile la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Todi, pervenuta a questa Corte tramite il Consiglio delle Autonomie Locali il 20/6/2013, sussistendone i requisiti soggettivi ed oggettivi secondo i principi affermati in proposito dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 quali integrati dalle successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009.

Infatti, sul piano soggettivo, la richiesta di parere promana dal Sindaco del Comune di Todi, ossia dall’organo rappresentativo di uno degli gli Enti indicati dalla l. n°131/2003, mentre, sul piano oggettivo, la richiesta stessa comporta una valutazione generale ed astratta (riferita, cioè, ad un numero indeterminato di fattispecie che presentano analoghe caratteristiche giuridiche) della portata applicativa di una norma che disciplina sicuramente aspetti attinenti alla “materia contabile pubblica”.

Trattasi, come noto, della “materia” che ricomprende non solo gli atti e le operazioni di bilancio (in senso stretto) e le gestioni finanziarie ed economico-patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, ma anche –come nel caso – le “modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. SS.RR. Delib. n. 54/2010).

Ciò premesso, nel merito, si rileva che il Comune di Todi sostanzialmente chiede di potere stipulare un “contratto di permuta di un’area di circa 4,00 mq., verso corrispettivo a conguaglio di una modica somma di danaro (a carico) del privato”, stante il divieto di cui all’art. 1, comma 1-quater del d.l. n°98/2011, convertito in l. n°111/2011 e s.m.i., che – per quanto qui interessa – non consente, “per il 2013, (al)le Amministrazioni Pubbliche (… di) acquistare immobili a titolo oneroso”.

Al riguardo, il Collegio fa presente che sull’argomento la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, nell’esercizio della propria funzione consultiva, con la recentissima delibera n°114/2013.

Con tale delibera la Sezione ha precisato – per i profili specificamente attinenti al contratto di permuta – che “la normativa in esame deve essere interpretata nel senso che le operazioni patrimoniali da essa disciplinate possono essere consentite qualora siano effettivamente vantaggiose per l’ente o ne derivi al più una invarianza patrimoniale e finanziaria, da cui l’ente non subisca, in ultima analisi, né un decremento patrimoniale né un depauperamento finanziario”.

La Sezione, ovviamente, nel rendere il parere di cui alla menzionata delibera, ha tenuto conto anche dell’art. 10-bis del d.l. n°35/2013, convertito in l. n° 64/2013, il quale stabilisce che, per quanto di interesse “nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, non si applica (….) alle permute a parità di prezzo”.

In relazione a quanto sopra, appare del tutto evidente che il Comune di Todi potrà procedere alla permuta di interesse, nella salvaguardia – si intende – del limite economico-patrimoniale di cui al precitato art. 10-bis del d.l. n°35/2013, convertito in l. n°64/2013.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che copia della presente Deliberazione sia trasmessa al Comune di Todi ed al Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di consiglio del 5 luglio 2013.

Il Relatore Il Presidente

f.to Dott. Fulvio Maria Longavita f.to Dott. Salvatore Sfrecola

Depositato in Segreteria l’8 luglio 2013

Per il Direttore della Segreteria

f.to Funz. Nicola Mendozza