Enti locali: incarichi dirigenziali ex art. 110, co. 2, TUEL e art. 19, co. 6-quater D. Lgs. n. 165/2001

NOTA

Con il parere in rassegna, la Sezione si pronuncia sui rapporti tra l’art. 19, co. 6-quater, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modifiato dall’art. 4-ter, co. 13, D.L 2 marzo 2012, n. 16 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, e l’art. 110, co. 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL) nonché sui vincoli applicabili ai conferimenti di incarichi dirigenziali extra dotationem di cui a tale ultima disposizione.

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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 12 settembre 2012, composta da:

Dott.ssa Enrica DEL VICARIO Presidente

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Consigliere

Dott. Giampiero PIZZICONI Referendario, relatore

Dott. Francesco MAFFEI Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3” , e in particolare, l’art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n.54/2010, riguardante gli indirizzi ed i criteri per l’individuazione della nozione di “contabilità pubblica”, di cui all’art.7, comma 8, legge n.131/2003;

VISTA la richiesta in data 2 luglio 2012 del Sindaco del Comune di Cittadella, acquisita al protocollo CdC 0004798-04/07/2012-SC_VEN-T97-A;

VISTA l’ordinanza n. 55/2012 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, ref. Giampiero Pizziconi;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Cittadella, richiamando quanto già prospettato alla Sezione con la precedente richiesta formulata in data 14 giugno 2012, chiede un parere in merito alla corretta applicazione della normativa assunzionale relativa agli incarichi a tempo determinato a contratto ex art.110, comma 2 del TUEL.

In particolare il rappresentante legale dell’ente rifacendosi al precedente quesito chiede se “nel caso di Dirigenti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2, del TUEL si applica la possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio, anche in deroga al parametro del 5% (cinque per cento) previsto dalla norma”.

DIRITTO

La richiesta sotto il profilo soggettivo è ammissibile, in quanto trasmessa con nota a firma del Sindaco, rappresentante legale dell’Ente, ai sensi dell’art.50 del d.lgs. n. 267/2000 (di seguito T.U.E.L.).

In ordine poi al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

Sul punto, sono di ausilio gli indirizzi ed i criteri generali approvati con le deliberazioni del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006 dalla Sezione delle Autonomie, che restringono l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Al riguardo, le Sezioni riunite della stessa Corte, in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 31 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, , con delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, ai fini della funzione consultiva, riferito “al sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”.

Per completezza, le Sezioni riunite hanno aggiunto che la funzione consultiva sarebbe incompleta se non potesse svolgersi anche nei confronti di quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto ulteriori materie estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica”, in una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili.

Ciò però, limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Nel caso di specie, la richiesta di parere in esame è da ritenersi ammissibile vertendo su questioni aventi ad oggetto l’applicazione e l’interpretazione di norme il cui obiettivo è la riduzione della spesa del personale degli enti locali e la cui applicazione ha un diretto riflesso sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

La richiesta in questione tende, a far esprimere alla Sezione un parere in merito alla possibilità di rinnovare per un quinquennio un incarico dirigenziale a tempo determinato extra dotazione organica, ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del TUEL anche in deroga al parametro del 5% (cinque per cento) previsto dalla normativa vigente.

Dettarichiesta del comune di Cittadella è collegata alla precedente presentata il 14 giugno del presente anno con la quale venivano formulati alcuni quesiti in merito all’operatività del riscritto articolo 19, comma 6 quater del d.lgs 165/2001: disposizione quest’ultima che individua i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali, di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito TUEL), introducendo anche vincoli assunzionali specifici per dette categorie di dipendenti. La modifica di cui trattasi è stata apportata dall’ articolo 4-ter, comma 13, del D.L 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44 (articolo inserito in sede di conversione).

Con il nuovo quesito, che al precedente sembra ricollegarsi, si paventa la “possibilità di rinnovare per un quinquennio un incarico dirigenziale a tempo determinato extra dotazione organica, ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del TUEL anche in deroga al parametro del 5% (cinque per cento) previsto dalla normativa vigente” alla luce delle novità introdotte dalla richiamata nuova formulazione dell’articolo 19, comma sei quater del d.lgs 165/2001. In pratica, l’ente si domanda se detta modifica determini un ulteriore effetto derogatorio anche nei confronti della disciplina del conferimento (o rinnovo di quelli già conferiti come nel caso in specie) degli incarichi a contratto ex comma 2 dell’articolo 110 del TUEL: con ciò incidendo sulla percentuale degli incarichi attribuibili al disopra della soglia massima prevista dalla disposizione.

Sul punto è opportuno ricordare che l’articolo 110 del TUEL rubricato “Incarichi a contratto”, disciplinando l’attribuzione degli incarichi dirigenziali fuori dotazione organica da parte degli enti locali, al comma due prevede: “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’ente arrotondando il prodotto all’unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità”.

Alla luce di quanto evidenziato il Collegio ritiene preliminarmente necessario richiamare i quesiti già prospettati dall’ente con la precedente richiesta che sono stati affrontati nella deliberazione n. 581/2012/PAR e che vengono di seguito richiamati:

  • “Se la recente riforma della “legge Brunetta” relativa agli incarichi di cui all’art. 110, comma 1, del TUEL con la possibilità di deroga in via transitoria, prevista dall’art.19, comma 6 quater del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per un ulteriore quinquennio, comprende in sé oltre alla deroga del parametro numerico percentuale anche la deroga alla spesa ammissibile”;
  • se è ammissibile superare il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009 per il tempo flessibile, per rinnovare un dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del TUEL ….”in via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali”;
  • ove detta soluzione sia possibile, quale sia il limite che sì impone all’ente locale nel caso di rinnovo del dirigente ai sensi dell’art.110, comma 1 del TUEL;
  • quale sia il limite di spesa previsto dall’ordinamento per il personale a tempo determinato se, nel caso di nomina di dirigente con contratto a tempo determinato, la deroga rinvenibile nel riformulato art. 19, comma 6 quater, del D.Lgs 30.03.2011 operi, come taluni sostengono, anche dal punto di vista finanziario”.

Su suddetti punti questa Sezione, richiamando quanto affermato sui medesimi temi dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR, ha espresso la seguente posizione interpretativa:

“la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che:

  1. gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
  2. a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010;
  3. gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella citata deliberazione della Sezione delle Autonomie), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:
  • rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti;
  • riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);
  • contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);
  1. gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma, non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo assunzionale di cui all’articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. 112/2008) (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente)”.

Il Collegio, tuttavia, ritiene che dette conclusioni possano riferirsi solo ed esclusivamente alla nuova disciplina che il legislatore ha dettato in relazione alla conferibilità degli incarichi dirigenziali a contratto ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del TUEL.

Il quesito oggetto della presente deliberazione riguarda invece gli incarichi dirigenziali extra dotazione organica conferibili dagli enti locali ai sensi del comma 2 del ricordato art.110 del TUEL.

Sull’operatività del comma 2 in oggetto, si erano già pronunciate le Sezioni riunite della Corte con la deliberazione n. 14/CONTR/2011 nella quale si è affermato che “La disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 110 del TUEL appare riferibile ad una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, come nel caso del Comune di Agnone, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane. La possibilità riconosciuta agli enti territoriali, in ragione della propria autonomia organizzativa, di reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica rappresenta dunque un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alle esigenza strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni. La diversità della ipotesi normativa in esame si rintraccia inoltre nella diversa disciplina che, a fronte della massima discrezionalità fino ad oggi concessa agli enti locali nell’affidare incarichi a termine nell’ambito dei posti in dotazione organica, circonda di maggiori cautele la possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dotazione organica, imponendo una percentuale massima prevista per legge (5% della dotazione organica sia negli enti ove è prevista la dirigenza che in quelli ove non è prevista) e il possesso di particolari professionalità, non riscontrabili all’interno dell’ente (limitatamente agli enti ove non è prevista la dirigenza)”. Proseguendo, le Sezioni Riunite risolvono la questione della vigenza dell’articolo 110, comma 2 sostenendo che “La specificità della fattispecie – che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art.15 delle preleggi). Né può ritenersi che la nuova disciplina della dirigenza, dettata esplicitamente per le sole amministrazioni dello Stato (art. 13 del d.lgs. 165/2001), integri un sistema normativo tendenzialmente completo, in considerazione, da un lato, della limitata portata applicativa dell’art. 19, comma 6 ter (che estende agli enti territoriali le sole disposizioni relative alla dirigenza a contratto) e, dall’altro, della riserva statutaria e regolamentare attribuita agli enti territoriali dall’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 111 del TUEL. In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs.
165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, pertanto, in ossequio ai consolidati canoni
ermeneutica, l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL che risulta pertanto tuttora applicabile”.

Appare evidente, dunque, nell’ambito del conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto da parte degli enti locali, la netta distinzione tra le il contingentamento e le discipline assunzionali dettati dal comma 1 e quelli, invece, previsti dal comma 2 dell’articolo 110 del TUEL che, come rilevato dalle Sezioni Riunite, è norma tuttora vigente.

La Sezione rileva altresì, oltre alla richiamata differenza di disciplina e di ratio tra il primo ed il secondo comma dell’articolo 110 del TUEL, che la nuova disposizione di cui al riscritto articolo 19, comma 6 quater del d.lgs 165/2001 oggetto della citata deliberazione della Sezione delle Autonomie contempli, come già evidenziato nel precedente parere reso proprio al comune di Cittadella, solo le ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali a contratto ai sensi del primo comma dell’articolo 110 del TUEL. Consegue a tale assunto che gli incarichi conferiti ai sensi del secondo comma dell’articolo 110, da parte degli enti dotati di dirigenza (primo, secondo e terzo periodo del comma 2) rimangono vincolati:

  • quanto al numero degli incarichi attribuibili (contingente) “al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità” (TUEL articolo 110 comma 2, secondo periodo);
  • quanto alla disciplina vincolistica applicabile, il conferimento di detti incarichi deve essere subordinato al rispetto dei limiti di spesa ed assunzionali ai quali sono soggetti gli enti locali: limiti di spesa che sono generali per tutti gli enti locali e specifici in relazione all’assoggettamento o meno al Patto di stabilità.

La sezione delle Autonomie, nella citata deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR, alla quale per completezza si rinvia, ha chiaramente ricostruito il quadro normativo di riferimento in relazione ai vincoli, di spesa ed assunzionali (generali e specifici) ai quali sono soggetti gli enti locali,

Venendo al quesito posto dal comune di Cittadella si deve ulteriormente evidenziare che, a seguito dell’estensione agli enti locali della disciplina già operante per le amministrazioni statali per il ricorso alle forme di lavoro flessibile, operata con l’articolo 9, comma 28 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010, la spesa sostenibile per dette tipologie di lavoro, tra le quali si annovera anche il contratto dirigenziale a tempo determinato conferibile ai sensi dell’articolo 110, comma due del TUEL, non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009 (la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007- 2009 l’anno da prendere a riferimento è quello nel quale l’ente, con motivato provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi).

Sul punto si rappresenta, altresì, che le Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia) sono intervenute a chiarire la portata applicativa di detta disposizione mentre le Sezioni regionali di controllo hanno pacificamente ritenuto operanti i detti vincoli (50% della spesa sostenuta per incarichi a tempo determinato nell’anno 2009) per il conferimento da parte degli enti locali di incarichi dirigenziali con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110 del TUEL (cfr. in tal senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 13 e 36/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 6/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n. 493/2011/PAR).

La Sezione conclusivamente, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Cittadella, alla luce di quanto sopra evidenziato ritiene che gli incarichi extra dotazione organica conferibili (dagli enti locali soggetti al patto di stabilità) o il loro rinnovo, ai sensi dell’articolo 110, comma 2 del TUEL, ai dirigenti o alle alte specializzazioni, sono soggetti innanzi tutto ai seguenti limiti di spesa:

  • rispetto del patto di stabilità interno;
  • riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nei precedenti esercizi (art. 1, comma 557, Legge 296/2006) (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 403/2012/PAR);
  • rispetto del limite pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per i rapporti di lavoro flessibile (articolo 9, comma 28 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010).

Inoltre, gli enti per effettuare detti conferimenti sono tenuti a vincoli assunzionali che impongono :

  1. 1. il contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008);
  2. 2. la dichiarazione annuale da parte dell’ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l’assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall’articolo 16 della legge 183/2011);
  3. 3. la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette);
  4. 4. l’adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale (articolo 6, del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165). Al mancato adempimento di detta disposizione consegue, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
  5. 5. l’approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all’articolo 48, comma 1, del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246″. Il mancato adempimento della disposizione in esame determina il divieto di assunzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.lgs n. 165/2001;
  6. 6. la possibilità di poter conferire l’incarico (dirigenziale o di alta specializzazione) con contratto a tempo determinato solo in relazione “al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità” (TUEL articolo 110 comma 2, secondo periodo).

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini su richiamati.

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cittadella .

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2012.

Il magistrato relatore Il Presidente

f.to Dott. Giampiero Pizziconi f.to Dott.ssa Enrica Del Vicario

Depositato in Segreteria il

12/09/2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to (Dott.ssa Raffaella Brandolese)