Pensioni: maggiorazione del 18 % e i.i.s.

NOTA

Con la sentenza in rassegna, la Sezione Basilicata conferma che l’aumento figurativo del 18% riguarda lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale, senza che una soluzione diversa possa farsi discendere dal confronto con disposizioni di fonte contrattuale.

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Sent. n.96/2012/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Giuseppe TAGLIAMONTE ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.7730/C del registro di Segreteria;

proposto dalla sig.ra M T. rappresentata e difesa, per procura a margine dell’atto del ricorso dall’avv. Francesco LO MASSARO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Matera alla via De Sariis, n.2/E;

contro l’INPDAP Direzione Interprovinciale Potenza – Matera Sede di Matera (ora INPS gestione ex INPDAP);

avverso la comunicazione prot. n.734 del 20.1.2010;

avente ad oggetto il diniego della riliquidazione del trattamento pensionistico n.17316290 con la maggiorazione del 18% sulla quota della base pensionabile riferibile all’indennità integrativa speciale.

Con l’assistenza del segretario dott. Angela MICELE.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza del 15 maggio 2012, la dott. Rosa GUANTARIO in rappresentanza dell’INPS gestione ex INPDAP, assente la parte ricorrente.

Premesso in

FATTO

Con atto di ricorso ritualmente notificato alla controparte e depositato in Segreteria il 24.3.2010, la sig.ra M T., come sopra rappresentata e difesa, ex dipendente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, C.S.A. sede di Matera, collocata a riposo a far data dal 31.8.2008, chiedeva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo della maggiorazione del 18% dell’intera voce stipendio tabellare, ai sensi dell’art. 15 della L. 177/1976, comprensiva della ex voce retributiva “Indennità Integrativa Speciale” (I.I.S.), conglobata nello stipendio tabellare, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.

In particolare, il ricorso fondava la pretesa sull’asserita annoverabilità dell’i.i.s., per effetto del c.d. conglobamento disposto dal C.C.N.L. del 2003, tra le componenti dello stipendio, e sulla conseguente assoggettabilità alla maggiorazione del 18% di cui alla legge n.177/1976, richiamando a conferma della tesi sostenuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti.

Con memoria depositata in Segreteria in data 1.12.2011, si costituiva in giudizio la sede dell’INPDAP di Matera, sostenendo che la maggiorazione del 18% della i.i.s. era da ritenersi preclusa, per un verso, dal disposto dell’art. 15 della legge n.177/1976 e, per altro verso, dalla natura non stipendiale dell’emolumento in parola, come evidenziato dalla Corte dei Conti anche in sede di controllo con la delibera n.2/2004.

Pertanto l’Istituto previdenziale concludeva per il rigetto dell’avversa domanda, ed in subordine perché fossero dichiarati prescritti i singoli ratei e gli accessori di legge eventualmente dovuti.

Si celebrava cosi l’odierna pubblica udienza, nel corso della quale la dott. Guantario insisteva per il rigetto del ricorso

Considerato in

DIRITTO

La controversia all’esame concerne il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, con la maggiorazione del 18% sulla quota di base pensionabile riferibile all’indennità integrativa speciale.

La tesi attorea non merita accoglimento poiché l’indennità integrativa speciale viene sì considerata elemento della retribuzione dall’1 gennaio 1995, ma non è assimilabile allo stipendio in senso stretto.

L’art. 15, co. 3, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dispone che “la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale”, mentre l’art. 15, co. 1, della stessa legge stabilisce che l’aumento figurativo del 18% opera per “lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell’indennità integrativa speciale”.

Dal combinato disposto delle citate disposizioni si desume l’autonomia dell’indennità integrativa speciale dalle voci stipendiali, sotto il profilo, che qui interessa, dell’esclusione di tale indennità dal novero degli emolumenti da incrementare (in via figurativa) del 18%, ai fini del versamento della ritenuta in conto entrata tesoro (attuale ritenuta INPDAP).

In tal senso la disposizione dell’art. 15, co. 3, sul conglobamento della i.i.s. nella base pensionabile, fa sistema con il regime contributivo di cui all’art. 15, co. 1. Ne risulta che tale indennità è assoggettata a contribuzione nell’importo reale (non maggiorato del 18%), in applicazione del principio generale della corrispondenza tra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile. Detto principio è stato ribadito, per il personale militare, dall’art. 3, co. 2, del d.lgs. 30 maggio 2003, n.193, nel quadro del sistema dei parametri stipendiali: “Il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n.177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, co. 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero”.

Va altresì evidenziato che il computo della i.i.s. nella base pensionabile segue la regola di cui all’art. 43 del D.P.R. n.1092 del 1973 (come sostituito dall’art. 15, legge 29 aprile 1976, n.177), secondo il quale l’aumento del 18% opera su una base pensionabile costituita “dall’ultimo stipendio” nonché “dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati” (tra i quali non è menzionata la i.i.s.) specificando che “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”. Di qui il disallineamento tra la base di calcolo della pensione (comprensiva di tutte le voci pensionabili, compresa l’I.I.S.) e base pensionabile (maggiorabile del 18%), rappresentata dalle sole voci stipendiali.

Delineato il quadro normativo di riferimento, secondo il quale non vi è spazio per il riconoscimento del diritto vantato dall’interessata, resta da escludere l’incidenza, in materia, della fonte contrattuale, in quanto le norme di rango primario sono l’unica fonte abilitata ad incidere in materia previdenziale, trattandosi di materia coperta da riserva di legge statale, ai sensi dell’art. 117, co 2, lett. o), Cost.

La presenza di una riserva di competenza in favore della legge dello Stato è ribadita dall’esclusione della materia previdenziale tra quelle oggetto di regolazione in via contrattuale: ai sensi dell’art. 40, co. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”.

L’incompetenza del CCNL a regolare gli istituti previdenziali è stata più volte ribadita dalla Corte dei conti, sia in sede di controllo (cfr. Sez. riun., 30 luglio 2010, n.40/CONTR/CL/10; Sez. riun., 25 febbraio 2010, n.3/CONTR/CL/2010; Sez. riun., 6 giugno 2008, n.21/CONTR/CL/08; Sez. contr., 13 maggio 2005, n.6; Sez. contr., 24 marzo 2004, n.2) e sia in sede giurisdizionale (Corte conti, Sez. giur. Lombardia, n.550/2010; Sez. Marche n.207/2009; Sez. Emilia Romagna n.1791/2010, Sez. 3^ di appello n.36/2011).

Tanto premesso in ordine al principio generale della inidoneità della fonte contrattuale ad incidere in materia previdenziale (coperta da riserva di legge statale), si osserva che la questione sub iudice – la maggiorabilità del 18% della i.i.s. – è stata diversamente risolta dalla stessa fonte contrattuale.

Esaminando la successione degli accordi negoziali intervenuti a regolare i rapporti economici nei diversi comparti ed aree soggetti alla contrattazione collettiva, non emerge un dato univoco, a fronte di principi normativi uniformi, dettati a favore di tutte le categorie dei lavoratori soggetti alle regole previdenziali relative al personale dello Stato, tra cui la maggiorazione del 18% (artt. 43 e 53, d.P.R. n.1092 del 1973; art. 15, co. 1 e 3, legge n.724 del 1994).

A titolo di esempio, si richiama l’art. 81, co. 3, CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, secondo cui “Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 79 (stipendio tabellare) comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n.335”. La predetta disposizione è stata puntualmente richiamata nei successivi contratti relativi allo stesso comparto (cfr. art. 12, co. 3, CCNL in data 10 aprile 2008; art. 5, co. 3, CCNL del 29 gennaio 2009). Analogamente dispone l’art. 78, co. 3, del CCNL relativo al personale del Comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 17 maggio 2004, norma richiamata dall’art. 23, co. 3, CCNL sottoscritto, per lo stesso Comparto, in data 31 luglio 2009. Dello stesso tenore sono gli artt. 49, co. 6 e 52, del CCNL relativo all’area VIII, sottoscritto il 13 aprile 2006. La predetta clausola si trova riprodotta nell’art. 21, co. 3, del CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri sottoscritto il 12 giugno 2003, disposizione richiamata dall’art. 30, co. 3, del successivo CCNL, siglato il 14 settembre 2007.

Analoghe formulazioni si leggono negli accordi risultanti dalle procedure di concertazione, riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, ai sensi del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195: l’art. 2, c. 3, d.P.R. 1° ottobre 2010, n.185 (per le Forze armate), stabilisce che “Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dall’1 gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, co. 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n.177….”. In senso conforme dispongono gli artt. 3, commi. 3, e 8, d.P.R. 1 ottobre 2010, n.185, rispettivamente, per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Diversamente da quanto stabilito dalle richiamate norme pattizie o concertate, l’art. 81 del CCNL relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, non riproduce, né richiama il disposto dell’art. 79, co. 3, del precedente CCNL in data 24 luglio 2003.

A fronte di tale disarmonia, la Corte dei conti, in sede di certificazione dei contratti collettivi di lavoro, ha più volte sollecitato la necessità di uniformare le previsioni contrattuali alle disposizioni della legge primaria, al fine di evitare discordanti interpretazioni delle norme previdenziali volte ad ingenerare dubbi circa la loro perdurante vigenza, nonché a scongiurare rilevanti costi economici prolungati nel tempo, tenuto conto del possibile aumento del contenzioso pensionistico e degli effetti emulativi sui futuri contratti collettivi (v. referto al Parlamento deliberato da Sez. riun., 6 giugno 2008, n.21/CONTR/CL/08).

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera 25 febbraio 2010, n.3/CONTR/CL/2010, assunta nel rapporto di certificazione relativo all’Area I (CCNL sottoscritto il 12 gennaio 2010), pur muovendo dall’incompetenza del CCNL a regolare gli istituti previdenziali, hanno ritenuto carente la fonte contrattuale che non desse compiuta evidenza alle diverse voci del trattamento economico fisso, così ingenerando l’equivoco di un’unitaria considerazione dello stesso ai fini di quiescenza. Di qui la richiesta di integrare le clausole contrattuali con l’espressa previsione che gli incrementi economici comprendono e assorbono anche le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento. In senso analogo sono i rapporti di certificazione deliberati dalle Sezioni riunite in data 30 luglio 2010, n.40/CONTR/CL/10, per l’Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca); in data 19 luglio 2010, n.38/CONTR/CL/10, per l’Area VIII; in data 15 luglio 2010, n.37/CONTR/CL/10, per il personale dell’Area V (dirigenti della scuola). Nelle citate delibere, la Corte ha sempre sottolineato che l’inclusione della i.i.s. tra gli emolumenti del trattamento economico fondamentale, ex art. 15, co. 3, legge n. 724/1994, non ha modificato la base di calcolo dell’incremento del 18% previsto dall’art. 15, legge n.177/1976, in quanto gli effetti del conglobamento previsto da quest’ultima disposizione sono immediatamente ridimensionati dall’art. 15, co. 1, della legge n.724/1994, laddove si dispone l’aumento figurativo del 18% dello stipendio e di tutti gli altri assegni pensionabili “con esclusione dell’indennità integrativa speciale”.

Qualora fosse accolta la tesi attorea, a sua volta fondata su talune isolate pronunce (Corte conti, Sez. Marche, 3 novembre 2008, n.380, id., Sez. Liguria, 20 aprile 2010, n.137), risulterebbe assolutamente inspiegabile la ragione per cui il superamento della normativa vigente in materia di composizione della base pensionabile nel sistema di calcolo retributivo sia intervenuto soltanto con riferimento a una determinata categoria di personale (quello della scuola) a fronte, si ripete, di una normativa di livello primario che è identica per tutte le categorie del personale statale.

In aderenza al richiamato quadro normativo, la questione di diritto in esame deve essere risolta prescindendo completamente dalle (diverse) soluzioni adottate in sede contrattuale dovendosi, invece, far riferimento alla legge vigente, come anche ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Corte conti, Sez. giur. Lombardia, n.550/2010 e n.139/2011; Sez. Sicilia n.2968/2010; Sez. Veneto n.76/2011; Sez. Marche n.207/2009; Sez. Emilia Romagna n.1791/2010).

Per tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono, peraltro, ad avviso di questo Giudice, gravi motivi, anche in considerazioni delle passate oscillazioni giurisprudenziali sulla materia in trattazione, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione giurisdizionale della Basilicata – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra M T. nei confronti dell’INPDAP Direzione Interprovinciale Potenza – Matera Sede di Matera (ora INPS gestione ex INPDAP), contrariis reiectis, così decide:

a) rigetta il ricorso;

b) compensa le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 15 maggio 2012.

Si dà atto, inoltre, dell’avvenuta lettura delle ragioni di fatto e di diritto, secondo il novellato art. 429 c.p.c., in forma equipollente, attraverso il deposito della sentenza nello stesso giorno dell’udienza.

Il Giudice

f.to Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2012

il Collaboratore amm.vo

f.to dott. Angela MICELE