Sanità: sulla responsabilità erariale da sforamento del budget regionale

NOTA

Con la sentenza in rassegna, la Sezione si occupa di una fattispecie di danno erariale imputata agli organi di vertice di un’Azienda sanitaria e riveniente dal mancato rispetto del limite massimo di spesa previsto, per l’anno 2008, dalla disciplina regionale per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate.

Più in particolare, secondo la prospettazione del P.M., i convenuti, nella loro qualità di organi di vertice aziendale, avrebbero contrattualizzato, nell’anno 2008, prestazioni con le case di cura private per un importo corrispondente appunto al tetto massimo previsto dalla Regione per le strutture private (e fissato da una delibera della giunta regionale recante approvazione dell’accordo sottoscritto tra Regione e l’A.I.O.P. Calabria, nel quale si stabiliva la linea programmatica di spesa per l’anno 2008, per il comparto del ricovero ospedaliero), senza tuttavia procedere alla rimodulazione della spesa nel comparto pubblico, così realizzando un inevitabile sfondamento del bilancio cui è seguito un disavanzo.

Tale condotta, assume il P.M., avrebbe causato un danno pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni contrattualizzate nel 2007 e quello del 2008.

La Sezione esclude la sussistenza di una responsabilità erariale dei convenuti.

Invero, a giudizio del Collegio, l’avvenuto sforamento dei tetti di spesa è da ricondurre, in ultima analisi, alle criticità insite nella disciplina regionale di recepimento dell’accordo tra Regione e A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata), criticità ampiamente segnalate dai convenuti e, in seguito, riconosciute dallo stesso Assessorato alla sanità.

In tale contesto, sottolinea il Collegio, i convenuti si sono venuti a trovare in una difficile situazione operativa: “Da una parte, infatti, la Regione era addivenuta, con la rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della Regione (AIOP) ad un accordo che prevedeva un innalzamento del tetto massimo di spesa per le erogazioni private; dall’altra chiedeva alle singole Aziende sanitarie, in sede applicativa, di non superare il tetto globale della spesa sanitaria previsto per l’anno precedente.

Peraltro detta indicazione veniva fornita pur nella dichiarata consapevolezza che “per le strutture pubbliche, dovendo sempre garantire l’urgenza e l’emergenza, non vi possa essere alcun limite ai volumi di attività; l’obiettivo costante delle strutture pubbliche è quello della riduzione dei costi di produzione attraverso adeguati processi di riorganizzazione”.

Il non sforamento del limite globale della spesa sanitaria, pertanto, sarebbe stato possibile non tenendo in alcun conto l’accordo Aiop e le indicazioni programmatiche fornite dalla giunta regionale, e mantenendo come budget il contrattualizzato del 2007.”.

La Sezione rileva, inoltre, che, a ben vedere, i convenuti hanno anche tentato di contenere gli effeti perniciosi derivanti dalla pedissequa attuazione della programmazione regionale, contrattualizzando prestazioni per un importo di gran lunga inferiore al budget indicato nella delibera regionale e, in buona sostanza, giungendo, nella determinazione delle prestazioni poste a carico dei privati, così come richiesto dalla stessa dirigenza regionale, a non tener conto dell’accordo Aiop ed attuando” un’analisi dei fabbisogni avendo a riferimento la necessità di “garantire il necessario e ponderato equilibrio tra le realtà sanitarie pubbliche e private .

Né, sempre secondo il Collegio, è condivisibile la prospettazione di una colpa grave del vertice dell’Azienda, “poiché, pur consapevole dell’impossibilità di rimodulare i costi del settore sanitario pubblico, ha ugualmente elevato i tetti di spesa per le strutture private, così causando un disavanzo nel bilancio sanitario.”

A giudizio della Corte, infatti, “tale assunto di responsabilità non è coerente con la natura della responsabilità amministrativa che deve essere sempre rapportata al paramentro della diligenza e non al mancato raggiungimento di un certo risultato.

In definitiva, a giudizio della Corte il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, in questa fattispecie, non è stato causato da una condotta gravemente negligente dei convenuti, i quali, dopo aver segnalato criticità insite nella programmazione annuale regionale, “si sono uniformati alle linee interpretative della nota del dirigente regionale tant’è che hanno contrattualizzato con le strutture private prestazioni per un importo inferiore a quello consentito dall’accordo Aiop. I suddetti, dunque, hanno agito impiegando la diligenza richiesta dalla situazione e cercando in ogni modo di arginare il deficit di bilancio.“.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria

Composta dai signori magistrati :

Luciano Coccoli Presidente

Anna Bombino Giudice

Ida Contino Giudice estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 88/2012

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 18283 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei Conti nei confronti di:

X.Y., (…), rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Mazzù ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Milano n. 9 presso lo studio dell’avv. Roberto Colica.

W.Z., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Mazzù ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Milano n. 9 presso lo studio dell’avv. Roberto Colica.

Z.Z., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mazzù ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Milano n. 9 presso lo studio dell’avv. Roberto Colica.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2012, il giudice relatore Ida Contino, l’avv. Carlo Mazzù anche in sostituzione e per delega dell’avv. Francesco Mazzù, il p.m. d’udienza nella persona del Procuratore Regionale Cons. Cristina Astraldi

FATTO

Con atto di citazione depositato il 28 maggio 2010, la Procura regionale presso questa Sezione ha citato gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento di € 5.285.250,83 a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell’Azienda Sanitaria xx..

I fatti esposti in citazione sono i seguenti.

Con delibera giuntale n.508/2008, la Regione Calabria, in data 28 luglio 2008, approvava l’accordo sottoscritto tra l’Assessore regionale alla salute e l’A.I.O.P. Calabria, nel quale si stabiliva una linea programmatica di spesa per l’anno 2008, per il comparto del ricovero ospedaliero, caratterizzata dall’assegnazione di un budget complessivo pari a quello del 2007, e cioè € 710.209.449.

Detto accordo, tuttavia, prevedeva anche l’elevazione del tetto di spesa per le sole strutture private rispetto alle quali, appunto, anziché prendere a riferimento il valore di quanto contrattualizzato nell’anno precedente, stabiliva, quale limite massimo di remunerazione, il valore della produzione complessiva del comparto privato per l’anno 2007 ridotto del 10%, con esclusione delle prestazioni di lungodegenza o riabilitazione o comunque remunerate a giornate di degenza .

Secondo la prospettazione attorea, pertanto, la giunta regionale, elevando il tetto di spesa per la remunerazione delle sole prestazioni relative ai ricoveri presso le strutture private, avrebbe impartito una precisa linea programmatica alla dirigenza dell’Asp e cioè quella di rimodulare, secondo criteri di appropriatezza della prestazione, efficienza ed economicità, la spesa complessiva dell’assistenza ospedaliera tra pubblico e privato rispettando il tetto di spesa complessivo.

Anche la delibera della Giunta regionale n 541 del 4.8.2008 avente ad oggetto “Individuazione assegnazione risorse per garantire i LEA . Indirizzi per la programmazione anno 2008” richiamava l’attenzione dei direttori generali sulla necessità di garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario in relazione agli obblighi per la Regione derivanti dal rispetto del patto di stabilità per eliminare il disavanzo strutturale nonché di intervenire sull’alto tasso di ospedalizzazione.

Così come anche il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute, con la nota n. 24508/DG, al fine di esplicare meglio il contenuto dell’accordo Aiop Calabria, ribadiva che la determinazione dei budget preventivi non escludeva che l’acquisto di prestazioni di ricovero dovesse rispondere a criteri di appropriatezza e necessità e che detto accordo dovesse trovare applicazione senza che ne derivassero maggiori costi.

Gli odierni convenuti, invece, secondo il requirente, nella loro qualità di componenti della Commissione straordinaria, contrattualizzavano, nell’anno 2008, prestazioni con le case di cura private per un importo pari ad € 41.547.189, corrispondente appunto al tetto massimo previsto dalla Regione per le strutture private, senza tuttavia procedere alla rimodulazione della spesa nel comparto pubblico. Tale condotta avrebbe causato un danno pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni contrattualizzate nel 2007 e quello del 2008, corrispondente appunto ad € 5.282.250,83 .

Con due separate memorie, si è costituito il 23 febbraio 2012, l’avv. Carlo Mazzù nell’interesse e per conto dei convenuti X.Y e W.Z..

Il difensore, per entrambi i suoi assistiti, rileva che la Commissione straordinaria è stata nominata solo nel marzo 2008 ed ha iniziato a svolgere la sua funzione in composizione completa solo nel giugno 2008; che le delibere regionali di programmazione della spesa sono state adottate con enorme ritardo, e cioè solo nei mesi estivi di luglio ed agosto 2008; che nelle tabelle riportanti le somme contrattualizzate per l’anno 2007, vi è un errore materiale laddove, con riferimento alla casa di cura Giomi viene indicata la somma di € 6.948.951,00 anziché quella di € 8.635.561,75 comprensiva delle prestazioni relative alla riabilitazione; che le delibere regionali sono state emanate allorché i due terzi dell’anno erano già trascorsi, sicché era impensabile rimodulare la spesa relativa alle prestazioni pubbliche; che il TAR di Reggio Calabria ha annullato le delibere di recepimento dell’accordo Aiop.

Il difensore, infine, dopo aver richiamato la sentenza n 486/2011 di questa Sezione giurisdizionale relativa a caso analogo, conclude chiedendo la reiezione della domanda.

Con memoria depositata agli atti il 23 febbraio 2011, si è costituito l’avv. Francesco Mazzù nell’interesse e per conto del convenuto Z.Z.. Il difensore, dopo aver opposto le medesime eccezioni e considerazioni formulate dal difensore Carlo Mazzù, conclude per la reiezione della citazione e per l’assoluzione del proprio assistito.

All’odierna udienza, l’avv. Mazzù argomenta tutti gli assunti difensivi formulati nelle memorie e conclude chiedendo la reiezione della domanda.

Il P.m. contesta tutto quanto ex adverso dedotto, opposto e prodotto; dichiara che la sentenza n. 486/2011 di questa Sezione giurisdizionale è stata gravata d’appello e nel merito si sofferma sugli assunti di responsabilità formulati nel libello introduttivo. Conclude chiedendo l’accoglimento della citazione.

DIRITTO

1) La questione posta al vaglio del giudicante riguarda una ipotesi di danno erariale relativa al mancato rispetto del limite massimo di spesa previsto, per l’anno 2008, dalla delibera regionale n. 508/2008 per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate.

Parte requirente, infatti, contesta agli odierni convenuti una condotta gravemente colposa consistente nell’aver recepito l’accordo Aiop provvedendo alla sola elevazione dei tetti di spesa per le prestazioni sanitarie poste a carico delle strutture private, senza dunque rimodulare la spesa per le strutture pubbliche, realizzando così un inevitabile sfondamento del bilancio cui è seguito un disavanzo.

In particolare, rimprovera loro una sostanziale inosservanza dei precetti contenuti nella circolare del Dipartimento Tutela per la salute, nella quale si chiariva che il recepimento dell’accordo non avrebbe dovuto comportare l’iscrizione di nuovi costi in bilancio.

Da tale condotta, sempre secondo parte requirente sarebbe derivato un danno erariale consistente nella differenza tra il volume di prestazioni contrattualizzate con le strutture private nel 2007 e quello del 2008.

2) La prospettazione attorea non è condivisa dal Collegio .

Occorre in premessa svolgere alcune considerazioni sull’assetto del Servizio sanitario Nazionale che si è andato delineando dopo il d. lgs 502/1992, assetto caratterizzato da una sempre più concreta parità tra le strutture pubbliche e le strutture private nell’erogazione competitiva delle prestazioni agli assistiti ( consiglio di Stato IV Sez sentenza n. 3910/2000) .

In tale contesto si è avvertita con maggiore urgenza la necessità di contemperare l’incondizionata libertà di scelta riservata ai cittadini per la fruizione dell’assistenza ( art. 8 bis d.lgs 502/1992) con l’esigenza del contenimento della spesa pubblica.

Ne è scaturito il principio della necessaria programmazione con l’adozione di un piano annuale preventivo, al fine di attuare un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni, attraverso la indicazione dei livelli essenziali di assistenza .

Detta programmazione ha assunto un carattere sempre più autoritativo tant’è che il legislatore, all’art. . 32 comma 8 della legge n. 449 del 1997 ha conferito alle regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, il potere di individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art 1 comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3) In questo ambito normativo, la regione Calabria, nell’esercizio del suo potere autoritativo, per l’anno 2008, ha adottato la delibera n. 508 del 28 luglio 2008 di approvazione dell’accordo sottoscritto tra l’assessore regionale alla Salute e l’Aiop Calabria ed in data 4.8.2008, e la delibera n. 541 del 4.8.2008 relativa alla individuazione ed assegnazione delle risorse per garantire i L.E.A e alla indicazione degli indirizzi per la programmazione anno 2008.

Nel primo deliberato (508/2008), la Giunta regionale, dopo aver fissato, per l’anno 2008, il tetto di spesa complessivo regionale in misura pari a quello stanziato per l’annualità 2007, e quindi nell’importo di euro 710.209.449, ha stabilito che il tetto di spesa per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle case di cura private accreditate venisse fissato in misura pari alla valorizzazione complessiva realizzata nel 2007, ridotta del 10% con esclusione delle prestazione di lungodegenza o riabilitazione o comunque remunerate a giornate di degenza.

Nel provvedimento n. 541/2008, invece, ha stanziato le risorse finanziarie ed ha dettato le linee guida cui doveva conformarsi l’azione dei direttori generali per assicurare la sostenibilità complessiva del sistema pur nella garanzia del mantenimento dei L.E.A. soprattutto attraverso la riduzione del tasso di ospedalizzazione.

4) Ebbene, anche al solo fine di procedere ad una disamina più approfondita della condotta dei convenuti, è opportuno porre in rilievo i profili di criticità che emergono dal contenuto della delibera n 508/2008, profili, peraltro, già evidenziati da parte requirente a pag. 34 e seg. dell’atto di citazione e pienamente condivisi dal Collegio:

– l’accordo assume come punto di riferimento la produzione delle strutture private e non già un’analisi del fabbisogno reale scaturente da un vaglio complessivo operato dalle singole aziende;

– in un quadro complessivo in cui i volumi economici, sia per le strutture residenziali che per quelle che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, restano limitate a quelli contrattualizzati per l’anno 2007, quelli per le strutture private sono di fatto incrementate;

– il riferimento alla produzione avvantaggia gli erogatori privati rispetto a quelli pubblici che sono costretti, per mantenere il tasso di ospedalizzazione programmato, a ridurre i programmi di attività;

– l’accordo non tiene conto del principio stabilito della priorità del comparto pubblico su quello privato con la sentenza n. 111/05 dalla Corte costituzionale;

– l’accordo produce di fatto un consistente incremento di risorse da destinare ai privati con conseguente peggioramento dei bilanci aziendali nel quadro del rispetto del patto di stabilità e comunque del piano regionale di rientro;

– l’accordo così concepito ribalta totalmente l’impostazione voluta dal legislatore ( d.lgs 502 del 30.12.1992, d.lgs 229/1999 ) che affida alle Aziende Sanitarie la determinazione dei budget per gli operatori privati in relazione alla funzione programmatoria aziendale e non ai parametrati sulla effettiva produzione registrata nell’anno precedente per il settore privato.

La delibera in rassegna, dunque, da una parte indica, per il 2008, come limite complessivo della spesa sanitaria il budget del 2007, e dall’altra, prevede un incremento della spesa per le erogazioni delle strutture private pari alla produzione ( e non alla contrattualizzazione) del 2007 ridotta del 10% .

L’applicazione del deliberato regionale, pertanto avrebbe determinato, di fatto, un inevitabile incremento della spesa per il 2008 rispetto a quella del 2007 atteso che una rimodulazione dei costi per il comparto pubblico, sarebbe stata pressoché inattuabile.

Così come evidenziato anche da parte requirente e condiviso dal Collegio, infatti, l’ospedalizzazione pubblica costituisce un costo fisso per l’Azienda la cui riduzione è possibile solo a conclusione di adeguati processi di riorganizzazione volti alla soppressione delle strutture ed alla contrazione del personale, misure indubbiamente non attuabili negli ultimi quattro mesi dell’anno.

Invero, proprio per ovviare a tale inevitabile conseguenza, peraltro più volte evidenziata dagli odierni convenuti all’Assessorato regionale, il Dirigente Generale del dipartimento Tutela della salute, con la nota dell’11 novembre 2008, chiariva che il provvedimento regionale, nel fissare il tetto massimo di spesa per le finalità in questione, non intendeva, né poteva, intaccare la sfera delle attribuzioni proprie delle singole aziende, alle quali le vigenti normative rimettono la determinazione del tetto di spesa da contrattualizzare; che l’accordo Aiop, e quindi l’indicazione del budget massimo, non può costituire il presupposto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera che non abbiano superato il vaglio in termini di necessità e di appropriatezza; che il budget da assegnare in via preventiva a ciascuna struttura privata dovesse essere comunque definito “non già assumendo come unico criterio di riferimento il mero dato numerico relativo alla produzione del 2007”, ma in base alla valutazione della necessità ed appropriatezza delle prestazioni da erogare; che in ogni caso, l’accordo Aiop deve trovare applicazione senza che ne derivino maggiori costi.

Ebbene è evidente che la Dirigenza regionale abbia tentato di fornire chiarimenti interpretativi della delibera 508/2008, cercando di arginare le inevitabili conseguenze, in termini di deficit finanziario, derivanti dall’esecuzione letterale dell’accordo Aiop, ma è altrettanto indubbio che abbia posto l’Aziende sanitaria in una difficile situazione operativa.

Da una parte, infatti, la Regione era addivenuta, con la rappresentanza delle strutture ospedaliere private associate della Regione (AIOP) ad un accordo che prevedeva un innalzamento del tetto massimo di spesa per le erogazioni private; dall’altra chiedeva alle singole Aziende sanitarie, in sede applicativa, di non superare il tetto globale della spesa sanitaria previsto per l’anno precedente..

Peraltro detta indicazione veniva fornita pur nella dichiarata consapevolezza che “per le strutture pubbliche, dovendo sempre garantire l’urgenza e l’emergenza, non vi possa essere alcun limite ai volumi di attività; l’obiettivo costante delle strutture pubbliche è quello della riduzione dei costi di produzione attraverso adeguati processi di riorganizzazione”.

Il non sforamento del limite globale della spesa sanitaria, pertanto, sarebbe stato possibile non tenendo in alcun conto l’accordo Aiop e le indicazioni programmatiche fornite dalla giunta regionale, e mantenendo come budget il contrattualizzato del 2007 .

A prescindere dal fatto che una tale programmazione, in astratto realizzabile, avrebbe certamente causato inevitabili contestazioni ed opposizioni in sede contrattuale da parte delle strutture private precludendo così alle Aziende sanitarie di realizzare una programmazione condivisa e collaborativa; peraltro tale difficoltà, per come sarà innanzi evidenziato, è stata percepita dalla Commissione Straordinaria dell’Asp di x. la quale, proprio per essersi uniformata alle linee interpretative del Dirigente regionale, ha subito anche le minacce di denuncia per abuso d’ufficio.

Ma a prescindere dalle testè riportate difficoltà, comunque, una tale programmazione (caratterizzata dal mantenimento, come budget, del contrattualizzato del 2007) avrebbe potuto non garantire i livelli minimi di assistenza atteso che la stessa Regione aveva ritenuto di innalzare il tetto di spesa per le erogazioni delle strutture private.

5) In tale complessa situazione hanno operato gli odierni convenuti, i quali, immediatamente, hanno manifestato all’Assessore regionale le loro perplessità in ordine alla coerenza e all’applicabilità della delibera giuntale n. 508/2008.

Con una prima nota, prot. n. 64532 del 3.10.2008, infatti, i suddetti chiedevano chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo del tetto massimo di spesa previsto per le erogazioni private ed in particolare se il “valorizzato” da prendere a base del computo fosse quello relativo all’ammontare delle prestazioni erogate nel 2007 o quella complessivamente riconosciuta ai fini della remunerazione, dopo l’applicazione dell’abbattimento proporzionale delle tariffe. In proposito rilevavano che la differenza tra l’una o l’altra ipotesi determinava una differenza economica di circa quattro milioni di euro.

I suddetti, dunque, manifestavano immediatamente una inequivoca attenzione per le finanze pubbliche.

Ancora, il 14 ottobre 2008, con la nota prot. 66639 del 14.10.2008, formulavano critiche circa il criterio adottato dalla Regione per la determinazione del budget di spesa per le strutture private. Al riguardo evidenziavano come “la determinazione del tetto di spesa così operata, comporterebbe uno spostamento di risorse economiche verso il settore privato, totalmente a scapito dei Presidi ospedalieri a gestione diretta, qualificabile in oltre quattro milioni di euro, paralizzando così il settore pubblico”.

Nella medesima nota, peraltro, i convenuti rilevavano anche che tale decisione era in contrasto con la volontà legislativa e denunciavano le ovvie contestazioni che avevano ricevuto dalle strutture private per aver ricercato una programmazione meno penalizzante per il servizio pubblico.

Con nota n. 68853 del 22 ottobre 2008, i suddetti segnalavano all’Assessorato regionale ancora una volta, con maggiore puntualità e chiarezza, le criticità della delibera n. 508/2008.

In proposito rilevavano che durante la riunione tenutasi il 15 ottobre 2008, presso l’Assessorato alla Salute della regione Calabria, il Dipartimento aveva chiarito che il “ valorizzato” da prendere a base per il calcolo del budget era costituito dalla produzione complessiva realizzata nel 2007 al lordo degli abbattimenti tariffari. Ne scaturiva che, per l’azienda provinciale di Reggio, il limite di spesa massimo stabilito dalla Regione per le prestazioni private sarebbe stato pari ad € 44.819.232,32, con una inevitabile riduzione del 23% della spesa per le strutture pubbliche rispetto al 2007; riduzione impraticabile, a loro dire, anche perché nel primo semestre 2008, l’attività ospedaliera aveva già raggiunto una valorizzazione di circa 16.000.000 di euro.

Tanto premesso i suddetti, mantenendo quello stato di cose, palesavano l’inevitabile sforamento del tetto ed un deficit economico insostenibile per l’Asp.

Finalmente, solo a seguito di quest’ultima nota, la Regione Calabria forniva il chiarimento di cui alla nota prot 24503 del 23 ottobre 2008, ricevuto dall’Asp l’11 novembre 2008, il cui contenuto è stato richiamato al punto 4.

Indubbiamente, l’attenzione posta dagli odierni convenuti alle problematiche applicative della delibera 508/2008, nonché le continue richieste di chiarimenti formulate alla Regione Calabria, manifestano una inequivoca attenzione di costoro alle finanze pubbliche ed al rispetto del pareggio di bilancio; sicché anche solo per tale attività il Collegio esclude di poter configurare nella loro condotta una colpa grave per non aver rispettato il limite di spesa previsto dalla delibera 508/2008.

Non è fuor d’opera ricordare che l’elemento psicologico che integra la responsabilità amministrativa sussiste solo allorché il comportamento sia caratterizzato da una marcata ed evidente trasgressione degli obblighi di servizio, da una marchiana superficialità, noncuranza e disinteresse e ove non sussistano oggettive difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’Ufficio.

Non solo; dalla documentazione prodotta agli atti non v’è alcuna prova che gli odierni convenuti non si siano adeguati, così come assunto dal requirente, alle disposizioni interpretative contenute nella circolare del Dirigente del Dipartimento Tutela per la Salute.

Al contrario, da una semplice analisi delle cifre riportate nello stesso libello introduttivo, e confermate dalla documentazione versata in atti, emerge che il livello massimo di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private della provincia di Reggio per l’anno 2008, secondo il criterio stabilito dalla Giunta regionale, sarebbe stato pari ad € 44.819.232,32 (si consideri che il valorizzato per l’anno 2007 è stato di € 49.384.500,87), mentre la Commissione ha contrattualizzato prestazioni private per € 41.547.189,00.

Sicché anche dal semplice raffronto dei valori economici relativi al valorizzato 2007 ed al contrattualizzato 2008 emerge inequivocabilmente che l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio ha attuato una programmazione annuale rispettando l’indicazione della nota regionale prot 24503 del 23 ottobre 2008 secondo la quale il budget da assegnare in via preventiva a ciascuna struttura privata dovrà essere comunque definito “non già assumendo come unico criterio di riferimento il mero dato numerico relativo alla produzione del 2007”.

Se la Commissione non avesse inteso rispettare le indicazioni del Dirigente Regionale, e quindi ove avesse applicato automaticamente la delibera n 508/2008, così come assunto dal requirente, avrebbe contrattualizzato prestazioni per € 44. 819.232,32.

Ma i dati economici a disposizione palesano un atteggiamento totalmente diverso della dirigenza dell’Asp che ha tentato di attuare una programmazione annuale contrattualizzando prestazioni per un importo di gran lunga inferiore al budget indicato nella delibera regionale; e ciò proprio tenuto conto dell’impossibilità di realizzare, a pochi mesi dalla fine dell’anno, una rimodulazione dei costi relativi alla ospedalizzazione pubblica, e, soprattutto, nel tentativo di contenere il disavanzo. Tanto emerge dalle comunicazioni inviate al Dipartimento Regionale nei mesi immediatamente successivi alla pubblicazione della delibera 508/2008.

In altri termini l’Asp, nella determinazione delle prestazioni poste a carico dei privati, così come richiesto dalla dirigenza regionale, non ha tenuto conto dell’accordo Aiop ed ha attuato, per come dalla stessa evidenziato nella nota n. 348 Ris del 5 dicembre 2008 trasmessa alla Procura della Repubblica, un’analisi dei fabbisogni avendo a riferimento la necessità di “garantire il necessario e ponderato equilibrio tra le realtà sanitarie pubbliche e private” ( allegato n. 7 dei fascicoli delle parti convenute).

Peraltro, detto per inciso, tale comportamento è stato avversato dalle Case di cura iscritte all’Aiop, le quali hanno sottoscritto gli accordi solo a seguito di numerose convocazioni e comunque allegando riserve; ma è stato avversato soprattutto dall’Aiop stessa che ha minacciato la Commissione straordinaria di denunciarla per abuso d’ufficio. Anche detta circostanza rilevante, che ribadisce le difficoltà operative in cui si è trovata l’ Azienda sanitaria in seguito all’approvazione dell’accordo da parte della Regione, emerge chiaramente dalla nota 348 del 5 dicembre 2008 trasmessa dagli odierni convenuti alla Procura della Repubblica.

Né tale circostanza, e cioè che la quantificazione delle prestazioni erogate dalle strutture private è avvenuta previa una valutazione dei concreti fabbisogni, è revocata in dubbio da elementi processuali .

La Procura, infatti, non svolge alcun accertamento circa le valutazioni che hanno determinato l’azienda sanitaria a contrattualizzare prestazioni per €41.547.189,00; non prospetta ipotetiche carenze o negligenze nell’espletamento di tale attività valutativa, ma configura la colpa grave nel comportamento dell’organo di vertice dell’azienda poiché, pur consapevole dell’impossibilità di rimodulare i costi del settore sanitario pubblico, ha ugualmente elevato i tetti di spesa per le strutture private, così causando un disavanzo nel bilancio sanitario.

Ma tale assunto di responsabilità non è coerente con la natura della responsabilità amministrativa che deve essere sempre rapportata al paramentro della diligenza e non al mancato raggiungimento di un certo risultato.

Il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, in questa fattispecie, non è stato causato da una condotta gravemente negligente degli odierni convenuti; al contrario costoro si sono preoccupati immediatamente delle difficoltà applicative che scaturivano della delibera 508/2008; hanno chiesto, con sollecitudine ed insistenza, chiarimenti alla Dirigenza sanitaria per arginare l’inevitabile sforamento del bilancio conseguente alle linee programmatiche regionali introdotte con la delibera 508/2008; hanno da subito manifestato preoccupazione a causa del carattere fisso e non facilmente rimodulabile dei costi del settore pubblico; e, soprattutto, si sono uniformati alle linee interpretative della nota del dirigente regionale tant’è che hanno contrattualizzato con le strutture private prestazioni per un importo inferiore a quello consentito dall’accordo Aiop.

I suddetti, dunque, hanno agito impiegando la diligenza richiesta dalla situazione e cercando in ogni modo di arginare il deficit di bilancio.

Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, non si ravvisano elementi sufficienti per configurare la responsabilità amministrativa in capo ai convenuti.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. 3.10.1996 n. 543 conv. in legge 20 dicembre 1996 n. 639 come interpretato autenticamente dall’art 10 bis comma 10 del d.l. 30.9.2005 n. 203 conv. con modificazioni nella legge 2.12.2005 n. 248 si provvede alla liquidazione degli onorari e diritti della difesa nei confronti di ciascun convenuto in € 2.500 oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

RESPINGE

La domanda attrice nei confronti di X.Y., W.Z. e Z.Z.. Per il rimborso delle spese, dispone come in parte motiva.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 marzo2012.

Il giudice estensore Il Presidente

f.to Ida Contino f.to Luciano Coccoli

Depositata in segreteria il 03/05/2012

Il Funzionario

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo